Installazione di telecamere in un bagno aziendale e reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p.

La violazione della privacy può arrecare una lesione della sfera privata tale da legittimare la richiesta di risarcimento del danno, ma può integrare, al contempo, anche un reato.

Il caso in esame preso in esame riguarda l’installazione di alcune telecamere da parte del datore all’interno di un bagno aziendale in uso alle sue dipendenti. E’ bene precisare che alcuna registrazione veniva effettuata, tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 17065/2022, ha ritenuto integrato il reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p. nella forma tentata.

Il datore a seguito di condanna pronunciata in primo e secondo grado per il reato di cui all’art. 615 bis c.p. adiva il Supremo Consesso, sostenendo che la condotta contestata non poteva configurare il reato suddetto, in quanto il posizionamento non ottimale delle telecamere non consentiva la registrazione di alcuna immagine avente natura personale.

Si trattava secondo la difesa di una condotta inidonea (nozione riferita all’azione) e, pertanto, ricadente nell’alveo del reato impossibile ex art. 49 c.p..

La Suprema Corte di Cassazione, tuttavia, non ha accolto la tesi difensiva, rilevando che la predisposizione di telecamere non idonee alla registrazione per il non corretto posizionamento, integra il reato contestato, sebbene nella forma tentata, dal momento che la condotta deve essere valutata ex ante. L’installazione di telecamere funzionanti all’interno di un luogo privato è di sicuro un mezzo astrattamente idoneo a carpire immagini sensibili oltre che personali.

La configurabilità del reato impossibile presuppone diversamente un’inidoneità assoluta per insufficienza strumentale e strutturale del mezzo usato, tale da non consentire neanche in via eccezionale il risultato progettato.

Truffa e frode informatica: elementi in comune e differenze…

Oggi cerchiamo di capire la differenza tra il reato di truffa e quello di frode informatica, disciplinati rispettivamente dagli artt. 640 e 640 ter c.p.

Si tratta di due reati, che secondo le statistiche nazionali, sono in forte aumento.

Occorre premettere che nel reato di truffa l’attività fraudolenta investe la persona, mentre in quello di frode informatica il sistema informatico di pertinenza del soggetto passivo del reato. Questa premessa ci consente subito di capire se nel caso di commissione di una condotta truffaldina ai nostri danni, l’autore del reato sarà chiamato a rispondere del reato ex art. 640 c.p. o di quello previsto dall’art. 640 ter c.p.

Il caso in esame vede protagonista un correntista che, di sera, riceveva una mail da un indirizzo apparentemente riconducibile a quello della propria Banca. Nella mail veniva invitato a confermare le proprie credenziali di accesso, operazione che effettuava immediatamente, ma che determinavano la sottrazione di € 7.000,00 dal conto personale.

Rivoltosi immediatamente all’istituto bancario scopriva che la disposizione non poteva essere annullata e che, pertanto, doveva rivolgersi all’autorità giudiziaria per tentare di recuperare la somma indebitamente sottratta, essendo stato vittima di una “truffa informatica”.

Ciò che ho appena descritto prende il nome “phishing” ; si tratta di un’ attività illecita in base alla quale, attraverso vari stratagemmi (o attraverso fasulli messaggi di posta elettronica, o attraverso veri e propri programmi informatici ed malwere) un soggetto riesce ad impossessarsi fraudolentemente dei codici elettronici (user e password) di un utente, codici che, poi, utilizza per frodi informatiche consistenti, di solito, nell’accedere a conti correnti bancari o postali che vengono rapidamente svuotati”.

La Cassazione ha specificato che il reato di frode informatica si differenzia di per sé dal reato di truffa, in quanto “l’attività fraudolenta investe non la persona – ovvero, il soggetto passivo – bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, al fine di ottenerne profitto per sé o per altri”.

La condotta del phisher integra gli estremi del reato ex art. 640 ter c.p. in quanto “è sussumibile nell’ipotesi “dell’intervento senza diritto su (…) informazioni (…) contenute in un sistema informatico” di cui alla seconda parte dell’ art. 640 ter c.p., comma 1.

Infatti, anche l’abusivo utilizzo di codici informatici di terzi (“intervento senza diritto”) – comunque ottenuti e dei quali si è entrati in possesso all’insaputa o contro la volontà del legittimo possessore (“con qualsiasi modalità”) – è idoneo ad integrare la fattispecie di cui all’art. 640 ter c.p. ove quei codici siano utilizzati per intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, al fine di procurare a sè od altri un ingiusto profitto.

Dimenticavo, l’autore della sottrazione veniva individuato dalla polizia, tratto a giudizio per il reato di frode informatica e, all’esito dell’istruttoria, condannato.

Foglio unico di terapia, quando il sanitario risponde del reato di falsità ideologica in certificati?

Oggi affrontiamo una questione spinosa che riguarda coloro che esercitano la professione sanitaria.

Il caso vede come protagonista un medico chirurgo operante in una struttura privata che aveva attestato falsamente, nel foglio unico di terapia, i trattamenti di cura disposti per una paziente, ivi ricoverata e deceduta poche settimane dopo l’ingresso in struttura, omettendo l’indicazione di taluni farmaci e modificando i dosaggi relativi ad altri medicinali effettivamente somministrati.

Il chirurgo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato ex art. 481 c.p., che sanziona la condotta di colui che esercitando una professione sanitaria attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Ritenendo ingiusta la pronuncia di condanna il sanitario si era rivolto alla Suprema Corte di Cassazione, sostenendo che il foglio unico di terapia non ha carattere certificativo sia per la riferibilità ad altro soggetto del relativo contenuto, sia per la carenza di rilevanza esterna del documento.

Per essere più chiari, il chirurgo sosteneva che il foglio di terapia non contiene una dichiarazione di scienza in quanto, riportando i medicinali prescritti e somministrati alla paziente, ha mera rilevanza interna alla struttura sanitaria.

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 15272/2022, ha rigettato le censure sollevate dal ricorrente, evidenziando che il documento in esame si divide in due sezione: 1) nella prima il medico indica la terapia, gli orari e le modalità di somministrazione; 2) nella seconda il personale non medico attesta di aver provveduto alla somministrazione della terapia secondo le prescrizioni ricevute;

Ne consegue che l’indicazione della terapia nel documento è espressione di autonoma determinazione del medico e, quindi, al foglio di terapia non può che attribuirsi valore certificativo. Se il documento, come nel caso in esame, viene consegnato ad un altro sanitario, quest’ultimo dovrà vagliare la congruità della terapia, non potendo andare esente da responsabilità in considerazione della qualifica ricoperta.

Infine, deve rilevarsi che le correzioni errate o le omissioni presenti nel documento sono in grado di ingannare i sanitari sull’effettivo contenuto della terapia prescritta e, pertanto, deve ritenersi anche che il documento abbia piena rilevanza esterna.

Omicidio stradale, la patente va sempre revocata?

Oggi voglio parlarvi della connessione tra il reato di omicidio stradale ex art. 589 bis c.p. e la sanzione accessoria della revoca della patente ex art. 222 del C.d.S.

Il nostro caso riguarda un automobilista che, a causa di una condotta negligente, cagionava la morte di un pedone.

L’imputato veniva condannato per il reato di omicidio stradale e gli veniva comminata la sanziona accessoria della revoca della patente, con corretta applicazione dell’art. 222 del C.d.S.

La disposizione citata prevede che…. “il giudice che pronunci condanna per omicidio stradale o per lesioni colpose gravi o gravissime, anche nel caso di pena concordata ex art. 444 c.p.p., è tenuto ad applicare a titolo di sanzione amministrativa accessoria la revoca della patente di guida”.

La revoca sembrerebbe certa come le tasse ma non è così!

La Corte Costituzionale con la pronuncia n. 88 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 222, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589 bis (Omicidio stradale) e 590 bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) c.p.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3, degli artt. 589 bis e 590 bis c.p.

Quindi, se il conducente non è in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice potrebbe decidere di non disporre la revoca della patente, bensì soltanto la sospensione.

Tornando al nostro caso, l’imputato, che era risultato negativo all’alcol test e parimenti agli esami diretti ad accertare l’uso di sostanze stupefacenti, ricorreva davanti al Supremo Consesso rilevando che la sentenza gravata non conteneva un’adeguata motivazione con riferimento all’applicazione della revoca della patente di guida, anzi in considerazione della condotta tenuta dal ricorrente era illegittima. Nella sostanza si censurava la pronuncia, in quanto non indicava in modo chiaro e specifico le ragioni della scelta della comminazione della più grave sanzione accessoria.

Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 13747/2022, ha disatteso la tesi del ricorrente evidenziando che la sentenza censurata conteneva una motivazione adeguata, avendo rappresentato che, poiché il conducente non si era fermato in prossimità dell’attraversamento pedonale cagionando la morte del pedone, non poteva che applicarsi, in considerazione della gravità del comportamento tenuto, la revoca della patente.

Diffamazione e Social Network

Oggi scrivo di un argomento caldo, anzi rovente, mi riferisco alla diffamazione a mezzo Social Network e nel caso specifico attraverso Facebook.

Il reato di diffamazione disciplinato dall’art. 595 c.p. è collocato nel titolo del delitti contro la persona, in quanto diretto alla tutela della reputazione ovverosia alla protezione della considerazione che gli altri hanno di noi.

Il reato è aggravato e, quindi, la pena sarà più elevata, laddove venga impiegata per diffamare la stampa o un altro mezzo di pubblicità, dal momento che attraverso queste modalità l’offesa ha una maggiore capacità diffusiva.

Tra i mezzi di pubblicità a cui il legislatore ha inteso riferirsi può essere sicuramente annoverato Facebook.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10762/2022 riguarda la pubblicazione sul profilo Facebook della persona offesa di diversi post diffamatori rivolti a quest’ultima, sebbene nei predetti non fosse riportato il nome e il cognome della persona presa di mira.

Gli imputati, salvati dalla prescrizione del reato, hanno cercato di confondere le acque, sostenendo che poiché non era mai stato indicato nei post il nome e il cognome della persona offesa mancava la prova che le ingiurie fosse state rivolte proprio a lei.

Il Supremo Consesso ha ritenuto le censure sollevate dai difensori dei ricorrenti infondate, in quanto non osta all’integrazione del reato di diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali (Cfr., Cass., Sez. 6, n. 2598 del 06/12/2021).

Sono stati difatti individuati differenti elementi idonei a dimostrare che i post offensivi fossero rivolti alla persona offesa, vediamoli insieme: “(il “nanismo” della persona offesa, oggetto di commenti denigratori; il riferimento, sempre in termini sprezzanti, alla zia della Z., indicata come “spazzina“, in ragione della sua attività di addetta alle pulizie presso l’esercizio commerciale dove lavoravano all’epoca dei fatti i due imputati”; l’ulteriore riferimento alla lettera inviata dalla destinataria delle offese, “essendo pacifico che, nel mese di (OMISSIS), l’avv. Z. nella sua veste professionale aveva indirizzato ai due imputati una lettera nella vertenza che li contrapponeva alla sua assistita C.”; infine, il riferimento “alla mancata possibilità di parlare ed alla delusione manifestata dalla destinataria delle offese”, attraverso frasi sempre offensive, riconducibili “all’incontro tenutosi sempre nel mese di (OMISSIS) presso (OMISSIS) con i dirigenti/responsabili di tale esercizio commerciale ed i dipendenti coinvolti nella ricordata querelle, incontro cui l’avv. Z. non aveva avuto la facoltà di partecipare, come avrebbe voluto”), in relazione ai quali i rilievi difensivi appaiono versati in fatto.

Gli elementi indicati hanno consentito di dimostrare che i post denigratori erano rivolti alla persona offesa, tuttavia, i due ricorrenti sono riusciti a sfuggire alla condanna in quanto la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che il reato di diffamazione era prescritto.

Cesto natalizio al pubblico ufficiale, è corruzione?

Oggi vi racconto una storia di umanità, vi racconto il travisamento di un comportamento di riconoscenza rivolto da un imprenditore ad alcuni appartenenti della polizia giudiziaria che, tuttavia, ha portato alla contestazione a carico del primo del reato di istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p.

La disposizione in esame punisce, al primo comma, la condotta di colui che offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata. Il secondo comma sanziona l’offerta o la promessa fatta per indurre il p.u. o l’incaricato di un pubblico servizio a omettere o ritarda un atto del suo ufficio. Il terzo comma, invece, sanzione la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

 

Il protagonista, come detto, è un imprenditore che, all’improvviso, durante una giornata di apparente calma, si è trovato davanti, presso la sede della propria azienda, alcuni ufficiali di polizia giudiziaria, che procedevano a notificargli un verbale di sequestro di alcune vasche dell’impianto di smaltimento. Nella circostanza erano presenti, tra gli altri, alcuni pubblici ufficiali che vedendo l’uomo affranto hanno cercato di rincuorarlo.

Poco tempo dopo i predetti p.u. si vedevano recapitare, da parte dell’imprenditore, una lettera di ringraziamento e alcuni cesti natalizi per il supporto morale fornito in una situazione molto difficile.

La vicenda sembra descrivere una mera relazione umana connotata da spontanea riconoscenza da parte di un uomo che, colpito da un procedimento penale, ha trovato aiuto in coloro che gli hanno comunicato la cattiva notizia.

Eppure quell’uomo, un imprenditore, operante in un settore particolarmente sensibile, viene tratto a giudizio, per un comportamento considerato dal P.M. idoneo ad integrare gli estremi del reato di istigazione alla corruzione ex art. 322 c.p. In primo e secondo grado i giudici pronunciano una sentenza di assoluzione per tenuità del fatto ritenendo, nella sostanza, la condotta penalmente rilevante, ma di esigua gravità. Purtroppo, la consegna dei cesti natalizi era stata considerata un’offerta per corrompere i p.u. delegati all’attività di indagine.

L’imprenditore, scoraggiato ma convinto della liceità del gesto, adiva la Suprema Corte di Cassazione che, accogliendo la tesi difensiva, affermava che alcuna prova era stata fornita a sostegno dell’ intenzione dell’uomo di ingraziarsi i p.u., anche in considerazione del modesto valore dei beni e del rilevante lasso temporale intercorso dalla consegna dei cesti rispetto al momento in cui era stato notificato il decreto di sequestro (Cassazione Penale n. 47216/2021).

La figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

La figura del RPCT è designata dall’organismo di indirizzo delle Amministrazioni e svolge plurimi compiti, analiticamente descritti dalla L. n. 190/2012, dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal D.P.R. n. 62/2013.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) predispone il piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza, verifica la sua efficace attuazione e propone modifiche allo stesso, segnala le disfunzioni relative all’attuazione del predetto e, infine, redige una relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta. Il RPCT si occupa, altresì, del controllo sull’adempimento dell’obbligo di pubblicazione da parte dell’amministrazione, del riesame sull’accesso civico, cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, espleta il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio.

Emerge, pertanto, in considerazione della pluralità delle incombenze affidate, la necessità che il ruolo venga ricoperto da un soggetto munito di competenze trasversali.

La nomina del RPCT deve seguire specifici criteri, desumibili dalla normativa vigente (art. 1 co. 7 della L. 190/2012) e dalle indicazioni dell’ANAC.

La figura in esame, deputata alla predisposizione e alla verifica dell’attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), è obbligatoria sia nelle amministrazioni che devono adottare il predetto piano che in quelle tenute alla predisposizione del Piano integrativo di attività e organizzazione (PIAO).

Il PIAO, che contiene un’apposita sezione dedicata alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, dovrà essere adottato da tutte le Amministrazioni con più di 50 dipendenti, escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

In data 2 Febbraio 2022 l’ANAC ha approvato gli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza, evidenziando che, proprio in considerazione del ruolo fondamentale ricoperto dal RPCT, la scelta da parte delle Amministrazione (organo di indirizzo) deve seguire differenti requisiti.

L’incarico deve essere affidato a dirigenti di prima fascia in quanto titolari di poteri di interlocuzione con gli organi di indirizzo e con l’intera struttura amministrativa. Il dipendente deve avere adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione e deve essere munto di competenza qualificata. Deve assicurare stabilità nello svolgimento dei compiti oltre che deve aver dato dimostrazione di un comportamento integerrimo; non deve aver riportato condanne o provvedimenti disciplinari. L’incarico può essere conferito soltanto eccezionalmente a un dirigente esterno o a un soggetto privo dei requisiti dirigenziali. Occorre evitare che la nomina ricada su un soggetto che ha una diretta collaborazione con l’organo di indirizzo, al fine di garantirne l’imparzialità, o su dirigenti con posizioni di comando, in quanto potrebbero non possedere un’adeguata conoscenza dell’amministrazione.

Il provvedimento di nomina è sempre necessario e deve prevedere la designazione di un sostituto nel caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT. Allorquando la nomina ricada su un soggetto che non possegga tutti i requisiti suindicati è necessario che il provvedimento di designazione indichi le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a tale scelta. La durata minima non dovrebbe essere inferiore a tre anni, con proroga per una sola volta. Infine, nell’ipotesi in cui la designazione ricada su un soggetto già investito di altri incarichi, la durata nel ruolo di RPCT non potrà essere inferiore a quella del primo incarico.

Nelle amministrazioni di grandi dimensioni è opportuna l’istituzione di un ufficio di supporto dedicato alle attività del RPCT.

Truffa aggravata dal timore di un pericolo immaginario e abuso della credulità popolare…

Oggi vi racconto una storia, già sentita tante volte, ma purtroppo vera…

Il protagonista è un uomo che spacciandosi per mago, guaritore, occultista e qualche volta anche chiromante ingenerava nelle vittime la convinzione della sussistenza di un grave pericolo, che poteva essere scongiurato soltanto attraverso riti magici.

Il timore indotto nelle persone era tale da spingerle alla consegna di cospicue somme di denaro, che venivano richieste con insistenza per effettuare le pratiche esoteriche.

L’uomo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa aggravata dal timore di un pericolo immaginario ex art. 640 co. 2 n. 2 c.p.

L’aggravante prevista dal comma 2, n. 2 si incentra sul pericolo immaginario, usualmente inteso come sinonimo di inesistente, magari riferito a forze sovrannaturali e occulte, o a credenze superstiziose. Gli artifizi e raggiri, dunque, devono essere tali da trarre in errore la vittima mediante la falsa rappresentazione di un pericolo inesistente.

In giurisprudenza, in molti casi si è ravvisato che al pericolo immaginario dell’avveramento di gravi malattie o di gravi incidenti si accompagna l’ulteriore menzogna della guarigione mediante il compimento di asseriti esorcismi o pratiche magiche o somministrando o prescrivendo sostanze, anche asseritamente terapeutiche, il tutto al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno della stessa (Cfr. Cass. Penale n. 49519/2019).

A fronte della condanna confermata in appello, l’uomo, il mago insomma, si era difeso davanti alla Suprema Corte di Cassazione sostenendo che la condotta avrebbe potuto integrare al massimo il reato di abuso della credulità popolare, fattispecie depenalizzata dal D. Lgs. n. 8 del 2016.

In questo caso però la magia non ha funzionato, in quanto la condanna è stata confermata, non ricorrendo secondo il Supremo Consesso i presupposti del reato di cui all’art. 661 c.p., che richiede il turbamento dell’ordine pubblico e che l’azione sia rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, elementi entrambi assenti nel caso di specie (Cass. Penale n. 7513/2022).

Il diritto all’obiezione di coscienza e il reato ex art. 328 c.p.

Oggi affrontiamo un argomento particolarmente spinoso: il diritto all’obiezione di coscienza del sanitario con riferimento agli interventi di interruzione della gravidanza.

Il caso riguarda un medico operante presso la divisione di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale San Martino di Genova che veniva condannato per il reato di cui all’art. 328 c.p. per aver omesso indebitamente di effettuare un esame ecografico successivamente alla somministrazione di farmaci abortivi.

 

Il sanitario, condannato in primo e secondo grado, si era difeso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, rilevando di aver correttamente esercitato il diritto l’obiezione di coscienza. Secondo il medico, la corretta interpretazione dell’art. 9 co. 3 della L. n. 194/1978 include nell’ambito della procedura di interruzione della gravidanza mediante l’uso di farmaci anche l’esame ecografico da effettuarsi dopo la somministrazione dei predetti. Esso è necessario, anzi è indispensabile per accertare l’avvenuta espulsione dell’embrione.

Ne consegue che l’esame ecografico doveva essere effettuato da un medico non obiettore.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.18901/2021, tuttavia, non ha aderito alla tesi della difesa, osservando che l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario dal compimento delle procedure ed attività dirette a determinare l’interruzione della gravidanza e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.

L’obiezione di coscienza peraltro non può essere invocata allorquando l’intervento del personale medico è indispensabile per salvare la vita del paziente.

Ferme tali premesse, occorre rilevare che l’esame ecografico da effettuare dopo l’interruzione della gravidanze fa parte della procedura di interruzione, ma non è finalizzato all’interruzione, ma ad accertare che c’è stata e a valutare eventuali rischi per le condizioni cliniche e di salute della donna.

Ne consegue che il sanitario non poteva invocare la scriminante e, difatti, la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia esaminata ha ritenuto pienamente integrato il reato ex art. 328 c.p.

Cultura rom e impiego di minori nell’​accattonaggio

La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 7140 del 1 Marzo 2022 si è trovata a vagliare la responsabilità penale di un uomo accusato di aver impiegato una minore rom nella pratica dell’accattonaggio.

L’appellante a cui era contestato il reato ex art. 600 octies c.p. si era difeso, sostenendo che nella cultura rom l’accattonaggio è una pratica particolarmente diffusa, anzi è una condizione di vita tradizionale. Perciò secondo la difesa la consegna da parte della minore all’uomo della somma ottenuta mediante l’elemosina non poteva legittimare la statuizione di condanna pronunciata nel giudizio di appello.

La Suprema Corte di Cassazione non ha ritenuto meritevoli di accoglimento le difese articolate dal ricorrente, osservando che un comportamento radicato in una determinata cultura allorquando sia lesivo dei valori fondamentali della persona non può elidere l’antigiuridicità di un fatto illecito.

Parte della dottrina sostiene che la presenza di una prassi diffusa nella cultura rom potrebbe spingere al riconoscimento di una scriminante culturale.

Tuttavia, poiché si tratta di una mera consuetudine che si pone in aperto contrasto con il principio di legalità, in forza del quale soltanto al legislatore mediante una legge o un atto ad essa equiparato è demandato il potere di riconoscere a quel comportamento un’efficacia scriminante.