Chi sono

Un avvocato penalista a Salerno…

Mi chiamo Fabio Torluccio, sono un avvocato, mio padre desiderava che lo fossi, ma quando, dopo la maturità, mi sono trovato a scegliere se iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza più di un dubbio mi ha assalito.

I cinque anni trascorsi sui libri e la lunga gavetta post-universitaria hanno forgiato il mio carattere.

Pian piano, giorno dopo giorno, ho compreso che l’esercizio della professione non è un lavoro, è una missione.

Porti con te ogni giorno i problemi dei clienti, i dubbi sull’esito di un processo e, soprattutto, accetti i tempi di una giustizia lenta, troppo lenta.

Se i problemi sono tanti, è anche vero che quando vinci e, nel mio caso specifico, quando ottieni un’assoluzione, senti che giustizia è stata fatta.

Sono un avvocato penalista a Salerno, un penalista semplificando, uno che non dorme la notte, che studia sempre, che cerca la soluzione a casi, apparentemente impossibili.

Uno che il lunedì difende un proprio assistito a Napoli e il martedì entra in un’aula del Tribunale di Milano.

Sono un avvocato che corre, corre sempre, cercando di dare il massimo, garantendo ad ogni assistito un processo equo e giusto, uno che cerca di limitare i danni quando sa che c’è poco da fare.

Un avvocato non può che essere uno studioso, uno che divora i libri, uno pronto a ragionare, uno che cerca nelle fredde carte processuali la soluzione, anche quando non sembra esserci più la speranza.
Qualcuno mi ha detto che sono affidabile, qualcuno che sono furbo, qualcuno che sono cinico.

È vero, ogni sostantivo racconta qualcosa di me, in realtà sono uno che non si ferma mai, che fa quello che deve fino alla fine.

Se il diritto penale è la mia prima passione, ne coltivo un’altra da tempo. Sono un volontario, impegnato da sempre nell’ assistenza agli bisognosi e nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente. Questa seconda passione mi ha portato con un gruppo di amici a creare gli Specialisti del Non Profit, un team di esperti che svolge attività di informazione, formazione e assistenza nei confronti degli Enti del Terzo Settore.

Volevo presentarmi in modo classico, ma non fa parte di me.

Avvocato penalista Salerno

Patteggiamento in continuazione e limite quinquennale come sbarramento invalicabile

L’istituto del patteggiamento in continuazione rappresenta un’ipotesi peculiare di applicazione della pena su richiesta delle parti, che si caratterizza per la necessità di coordinare la natura negoziale del rito speciale ex art. 444 c.p.p. con la disciplina sostanziale del reato continuato di cui all’art. 81 c.p..

La questione centrale riguarda l’individuazione dei limiti di pena applicabili quando il vincolo della continuazione coinvolge più sentenze di patteggiamento pronunciate in procedimenti distinti.

Il quadro normativo si articola su tre disposizioni fondamentali.

L’art. 444 c.p.p. prevede che l’imputato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice l’applicazione di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

L’art. 137 disp. att. c.p.p. stabilisce che la disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.

L’art. 188 disp. att. c.p.p. disciplina specificamente il caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti, prevedendo che il condannato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest’ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni nei casi previsti dall’art. 444 co. 1-bis, c.p.p.

La Suprema Corte di Cassazione ha elaborato un orientamento consolidato e rigoroso secondo cui il limite di cinque anni di reclusione previsto dall’art. 444 c.p.p. opera come sbarramento invalicabile, anche in sede esecutiva, quando si chiede il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con più sentenze di patteggiamento.

La ratio sottesa al limite di cinque anni di reclusione è rinvenibile nella necessità di impedire un inammissibile cumulo di benefici (continuazione e patteggiamento). Nella sostanza, se in sede esecutiva non dovesse applicarsi il limite sopraindicato, il condannato potrebbe fruire di più vantaggi rispetto alla fase di cognizione (Cfr. Cass. Pen. n. 23418/2025)

Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati giudicati con sentenze di patteggiamento richiede l’osservanza di uno schema procedimentale di natura pattizia.

Il giudice dell’esecuzione, in caso di disaccordo del pubblico ministero, può accogliere egualmente la richiesta se ritiene il dissenso ingiustificato, ovvero respingerla se lo considera giustificato. Il giudice dell’esecuzione non può, qualora non aderisca alla commisurazione della pena operata dalle parti perché ritenuta incongrua per difetto, accogliere comunque l’istanza determinando autonomamente e a propria discrezione la sanzione per il reato continuato secondo le regole generali, prescindendo dalla determinazione delle parti stesse.

Un’ipotesi particolarmente significativa è quella in cui una delle sentenze di patteggiamento abbia già applicato una pena pari al limite massimo di cinque anni di reclusione.  In tal caso è precluso il riconoscimento della continuazione, poiché qualsiasi aumento di pena ai sensi dell’art. 81 c.p., comma 2, determinerebbe il superamento del limite invalicabile previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.p.

Il limite quinquennale opera esclusivamente quando tutte le sentenze coinvolte nel vincolo della continuazione sono state emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la disciplina prevista dall’art. 188 disp. att. c.p.p. si applica esclusivamente in presenza di una pluralità di sentenze tutte emesse a norma dell’art. 444 c.p.p. e non opera nel caso in cui la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte fatti che siano oggetto di sentenze pronunciate ex art. 444 c.p.p. ed in parte fatti oggetto di giudizio concluso in modo ordinario. In tale ultima ipotesi, pertanto, non operano i limiti di pena previsti per il patteggiamento e la pena complessiva può superare il limite massimo dei cinque anni.

Un profilo rilevante riguarda l’applicazione delle pene accessorie nel patteggiamento in continuazione. La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell’applicazione delle pene accessorie e della condanna al pagamento delle spese processuali previste dall’art. 445, comma 1, c.p.p., in caso di pena inflitta in aumento sulla continuazione con precedente sentenza di patteggiamento, il discrimen va individuato nella pena inflitta in relazione al reato per cui si procede e non nella pena finale complessivamente risultante dall’applicazione del vincolo della continuazione. Conseguentemente, ove la pena inflitta per il reato oggetto del procedimento non superi i due anni di reclusione, l’imputato è esentato dall’obbligo del pagamento delle spese del procedimento ed è interdetta l’applicazione di pene accessorie, indipendentemente dalla misura della pena finale risultante dalla continuazione.

 Alla luce delle considerazioni che precedono la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è assolutamente univoca nel ritenere che la pena finale nel patteggiamento in continuazione non può superare i cinque anni di reclusione ovvero due anni nei casi previsti dall’art. 444, comma 1-bis, c.p.p..

Tale limite opera come sbarramento invalicabile quando tutte le sentenze coinvolte nel vincolo della continuazione sono state emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p., sia in fase di cognizione che in sede esecutiva. Il superamento di tale limite comporta l’inammissibilità della richiesta di patteggiamento o del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Il limite non opera, invece, quando la continuazione coinvolge in parte sentenze di patteggiamento e in parte sentenze ordinarie di condanna, ipotesi nella quale trova applicazione la disciplina generale dell’art. 671 c.p.p., senza i vincoli dell’art. 188 disp. att. c.p.p.

Pornografia minorile e consenso del minore

Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” esplora il tema del consenso del minore, che ha compiuto quattordici anni, con riguardo alla fattispecie ex art. 600 co. 1 ter c.p..

Il primo comma prevede due condotte autonome:

– la prima sanziona la produzione di materiale pornografico o la realizzazione di esibizioni o spettacoli utilizzando minori di anni diciotto;

– la seconda sanziona il reclutamento o l’induzione di minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero chi dai suddetti spettacoli trae profitto;

La vicenda decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6253/2026 affronta il tema della rilevanza del consenso nell’ambito della produzione di materiale pedo-pornografico.

L’imputato, accusato del reato ex art. 600 ter co. 1 c.p. veniva assolto dalla Corte di Appello in quanto quest’ultima riteneva, in senso antitetico rispetto alla decisione del Giudice di Primo Grado, che la video-ripresa era stata effettuata a fronte di unconsenso libero e consapevole prestato dalla minore, che aveva compiuto quattordici anni.

Il Procuratore Generale, non condividendo la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando:

– l’assenza di un consenso libero della minore a causa della situazione di disagio in cui si trovava e della differenza di età con l’autore della condotta illecita;

– l’omessa valutazione di credibilità soggettiva e oggettiva della vittima;

La Corte ha rigettato il ricorso confermando la pronuncia di assoluzione, in quanto dall’esito dell’istruttoria dibattimentale non era emersa alcuna forma di utilizzo (sfruttamento, manipolazione e strumentalizzazione) della minore, che aveva manifestato un consenso libero alla video-ripresa in una relazione sentimentale paritaria.

Decreto di sequestro probatorio e telefoni cellulari, quando la motivazione non è censurabile?

Il 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 avente ad oggetto tre telefonici cellulari, contenenti 𝗽𝗹𝘂𝗿𝗶𝗺𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶, che non indica i criteri di selezione della ricerca e il tempo di protrazione del vincolo è rispettoso dei principi di proporzionalità e di adeguatezza?

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato che ha contestato la motivazione del decreto di sequestro probatorio, in quanto conteneva soltanto una stringata indicazione: “𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘰𝘳𝘯𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘥𝘥𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢”.

Con la decisione la Corte, invece, ha osservato che il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato dal momento che il pubblico ministero ha indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio.

Inoltre, la mancata indicazione di una data di riconsegna dei dispositivi non invalida la motivazione, in quanto il processo di estrazione dei dati rilevanti è variabile anche in considerazione della collaborazione dell’indagato (Cass. Pen. n. 3350/2026).

Il rapporto tra il reato ex art. 2 del D. Lgs. 74/2000 e la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.

Il tema scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” esplora la relazione tra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 del D. Lgs n. 74/2000 e la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p, richiamata dall’art. 13 ter del citato Decreto.

Occorre rilevare che l’articolo 2 prevede due fattispecie autonome, la prima prevista al co. 1, mentre la seconda al co. 2 bis.

L’ipotesi più grave sanziona con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi; Il co. 2 bis prevede, invece, che se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

L’applicabilità della causa di non punibilità riguarda soltanto la fattispecie disciplinata al co. 2 bis, dal momento che la pena nel minimo è di anni uno e mesi sei e, quindi, rispetta il limite fissato dall’art. 131 bis c.p.

Ferma la verifica degli indici previsti dalla disposizione citata (occasionalità della condotta, esiguità del danno e condotta susseguente al reato), occorre rilevare che l’art. 13 co. 3 del D. Lgs. n. 74/2000 ne ha introdotti di ulteriori:

a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;

b) l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria;

c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;

d) la situazione di crisi ai sensi dell’art. 2, co. 1, lettera a), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il giudice dovrà, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, accertare la ricorrenza di uno o più dei predetti.

Giova rilevare, peraltro, con riferimento al requisito della non abitualità del comportamento, che l’utilizzo di una pluralità di fatture nell’ambito di un’unica dichiarazione relativa ad uno specifico periodo d’imposta integra un solo reato e non tanti reati quanti sono i documenti utilizzati. Conseguentemente, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole oltre quello in esame, e non può ritenersi integrato dalla mera pluralità di fatture utilizzate in un’unica dichiarazione fraudolenta.

Infine, di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’integrale o parziale adempimento del debito tributario attraverso piano rateale concordato con il fisco o l’adesione a provvedimenti di rottamazione delle cartelle esattoriali rappresenta uno degli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della causa di proscioglimento, evidenziando al contempo che la disposizione dell’art. 13, comma 3-ter, introdotta dal d.lgs. n. 87 del 2024, ha natura sostanziale e, pertanto, ha efficacia retroattiva (Cass. Pen. n. 7027/2025).

Giudizio abbreviato, l’imputato può revocare la propria scelta?

Una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema della revoca della richiesta di giudizio abbreviato nell’ipotesi di integrazione probatoria.

L’art. 441 bis c.p.p. prevede la facoltà di revoca (tassativa) da parte dell’imputato soltanto nell’ipotesi di 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 formulate dal PM a seguito di integrazione probatoria richiesta dallo stesso imputato o disposta dal giudice.

La giurisprudenza, più recente, ha riconosciuto la possibilità di revoca anche quando l’integrazione probatoria d’ufficio comporti l’acquisizione di elementi decisivi che, se conosciuti al momento della scelta processuale, avrebbero verosimilmente determinato una diversa opzione dell’imputato (Cfr. Cass. Pen. n. 34854/2023).

Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1471/2025, ha affrontato la questione con riguardo al caso di un medico condannato, in sede di giudizio abbreviato, per il reato ex art. 481 c.p..

Nello specifico, dopo l’ammissione del rito alternativo, il giudice aveva acquisito d’ufficio i certificati medici (corpo del reato) rilasciati a pazienti mai visitati.

L’imputato, in sede di legittimità, ha reiterato l’eccezione di inutilizzabilità dei predetti certificati, tuttavia, la Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che non era stata formulata innanzi al giudice di merito la richiesta di revoca del rito, anzi il difensore aveva insistito per la definizione del giudizio.

La combustione illecita di rifiuti pericolosi ex art. 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006 integra una fattispecie autonoma o una circostanza aggravante?

La vicenda giudiziaria scelta per la rubrica Dialoghi Penali origina dalla condanna per il reato ex art. 256 bis (combustione illecita di rifiuti) del D.Lgs. n. 152/2006, emessa nei confronti di un uomo accusato di aver appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi abbandonati in un terreno.

La pronuncia di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello di Palermo, che reputava la decisione immune da censure. La difesa dell’imputato, ritenendo la decisione viziata, proponeva ricorso per Cassazione attraverso due motivi: a) Travisamento della prova con riguardo all’accendino ritrovato indosso all’imputato definito fiamma ossidrica invece che fiamma antivento; b) Applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostante eterogenee ad effetto speciale, in quanto la combustione illecita di rifiuti pericolosi non integra un’ipotesi autonoma di reato come riportato nella statuizione di condanna;

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29222/2025, ha rigettato il ricorso evidenziando che la combustione illecita di rifiuti pericolosi prevista dall’art. 256 bis integra un’ipotesi autonoma di reato e non, come sostenuto dal ricorrente, una circostanza aggravante.

La decisione è rilevante in quanto esclude un eventuale bilanciamento tra circostanze eterogenee, così come invocato dal ricorrente.

Le ragioni, riportate nella pronuncia in commento, a sostegno dell’inquadramento della combustione illecita di rifiuti pericolosi come fattispecie autonoma di reato sono differenti:

  • La pena è determinata in modo autonomo rispetto all’ipotesi di cui al primo comma che disciplina la combustione avente ad oggetto rifiuti non pericolosi;
  • La lettura sistematica della parte IV del Decreto consente di rilevare che la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, che proietta i suoi effetti sul contenuto delle autorizzazioni e delle prescrizioni imposte, integra un elemento chiaro a sostegno dell’autonomia delle fattispecie disciplinata nel secondo periodo;
  • Analoghe previsioni ricorrenti nel Decreto sono sempre state considerate fattispecie autonome allorquando hanno distinto la pena sulla base della natura del rifiuto.

Per ogni chiarimento e/o dubbio sulla rilevanza penale della condotta tenuta si consiglia di contattare lo studio.

Tenuità del fatto e reati contro i pubblici ufficiali

La Corte Costituzionale con sentenza n. 172/2025 del 27 Novembre ha dichiarato incostituzionale l’art. 131 bis c.p. nella parte in cui esclude l’applicabilità della causa di non punibilità con riguardo ai reati previsti dall’art. 336 e 337 c.p.

La Corte ha osservato, in via preliminare, che la causa di non punibilità è applicabile al reato previsto dall’art. 338 c.p., che punisce la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, prevedendo la pena della reclusione da uno a sette anni.

Il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 338 c.p. è più severo rispetto a quello previsto dagli artt. 336 e 337 c.p. , in quanto tutela l’autorità pubblica costituta in collegio.

La Corte ha evidenziato che l’esclusione della causa di non punibilità per i reati meno gravi (artt. 336 e 337 c.p.) viola apertamente l’art. 3 della Costituzione, apparendo irragionevole consentire al Giudice la facoltà di riconoscere l’art. 131 bis nei riguardi di un fatto oggettivamente più grave, per il quale è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

Pertanto, a fronte di una probabile condanna per i reati ex art. 336 o 337 c.p., i difensori degli imputati potranno richiedere l’applicazione della causa di non punibilità a condizione che l’offesa sia di particolare tenuità e la condotta non sia abituale.

 

Pluralità di precedenti penali e concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

Il 𝙘𝙖𝙨𝙤: Un uomo veniva condannato per il reato di tentato furto, con giudizio di equivalenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede all’attenuante della tenuità del danno.

Il giudice della cognizione, con pronuncia confermata in appello, non accoglieva la richiesta di concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (LPU), in ragione dei plurimi precedenti penali.

𝙇𝙖 𝙙𝙞𝙛𝙚𝙨𝙖: L’imputato, per il tramite del difensore, adiva la Suprema Corte di Cassazione sostenendo anche il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al diniego della pena sostitutiva sia in ragione dell’ entità della pena comminata pari a due mesi di reclusione, sia dello spirito della riforma Cartabia.

𝙇𝙖 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚: La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso disponendo l’annullamento con rinvio.

La Corte ha evidenziato che il giudice della cognizione non può negare il riconoscimento della pena sostitutiva soltanto sulla base dei plurimi precedenti in ragione della lettura congiunta degli art. 133 c.p. e 59 della L. n. 689/1981.

Invero, le pene sostitutive, da un lato, assolvono ad una funzione rieducativa e, dall’altro, ad una special-preventiva, che presuppone necessariamente un vaglio dei precedenti penali del reo.

La duplice finalità suindicata postula una valutazione prognostica diretta a verificare se l’applicazione della pena sostitutiva, nella specie LPU, anche corredata da prescrizioni, sia idonea a garantire il reinserimento del condannato e, al contempo, a ridurre il rischio di reiterazione del reato.

Il reato di violenza sessuale aggravata può assorbire il reato di sequestro di persona

𝗜𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼: Il Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso una pronuncia di condanna per i reati di violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti di un uomo che, con il pretesto di voler accompagnare a casa una conoscente, dapprima, l’aveva condotta in auto in un luogo isolato e, poi, l’aveva violentata.

La vittima aveva cercato, più volte, di scendere dall’autovettura in movimento, ma ogni tentativo di fuga era stato neutralizzato dall’imputato.

La Corte di Appello di Salerno, in riforma della pronuncia di condanna, ha ritenuto assorbito il reato di sequestro di persona in quello di violenza sessuale aggravata.

𝗜𝗹 𝗣𝗿𝗼𝗰𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲:

Il PG presso la Corte d’Appello di Salerno ha proposto ricorso per Cassazione deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 605 c.p. e all’operatività del principio dell’assorbimento in relazione all’articolo 609 bis c.p. e correlato vizio di motivazione.

Il PG ha evidenziato che la privazione della libertà di movimento patita dalla vittima non è stata contestuale alla commissione del reato di violenza sessuale, bensì antecedente e, inoltre, strumentale alla perpetrazione del secondo delitto.

𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲: La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rilevando che l’assorbimento del reato di sequestro in quello di violenza sessuale presuppone che la privazione della libertà personale della vittima si protragga per il tempo strettamente necessario a commettere l’abuso sessuale.

Nel caso in esame, invece, l’imputato ha impedito alla vittima di fuggire e di chiedere aiuto durante il tragitto verso il luogo in cui si è consumata la violenza, con conseguente integrazione degli elementi del reato ex art. 605 c.p. La violenza fisica esercitata nei confronti della p. o., risulta perpetrata in un momento successivo e non coevo e, pertanto, non può operare l’assorbimento, ricorrendo, invece, un’ipotesi di concorso di reati.

Appropriazione indebita e divisione ereditaria

La vicenda scelta per la rubrica Dialoghi Penali esplora la configurabilità del reato di appropriazione indebita nel contesto di un giudizio di divisione ereditaria connotato da un’accesa conflittualità tra i due eredi.

Il caso:

Un giorno Tizio scopre che la germana Caia aveva venduto un quadro oggetto del giudizio di divisione, riconoscendo il bene su un sito di un antiquariato.

Immediatamente presenta una denuncia/querela nei confronti di Caia contestando il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. , in quanto quest’ultima aveva la disponibilità esclusiva del bene collocato all’interno dell’abitazione familiare, anch’essa oggetto del giudizio di divisione ereditaria, ove aveva continuato ad abitare.

A seguito di attività investigative, viene appurato che Caia aveva dichiarato all’acquirente, nell’atto di cessione, di essere la proprietaria esclusiva del quadro.

Dalla vendita aveva incassato la somma di € 400,00.

Il PM, valorizzando il valore contenuto del bene compravenduto e l’assenza di precedenti penali a carico dell’indagata, formula una richiesta di archiviazione per tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Caia, mia assistita, ha deciso di proporre opposizione alla richiesta suddetta.

Nello specifico, Tizio aveva omesso di riferire nell’atto di denuncia/querela che in data antecedente alla vendita si era appropriato della somma di € 3.000,00, presente su un conto cointestato con la germana.

Nell specifico, aveva chiesto all’Istituto di Credito ove era stato acceso il conto cointestato di emettere un assegno circolare in suo favore pari all’importo presente sul conto corrente di oltre € 6.000,00 e, quindi sottraendo illegittimamente alla sorella anche la quota di sua spettanza.

In ragione di tale comportamento, Caia aveva ottenuto un 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼 per l’importo di € 3.000,00 dichiarato esecutivo, in quanto non opposto nel termine di legge.

La difesa:

Nell’atto di opposizione venivano proposti due motivi di archiviazione:

  • La causa di non punibilità dello 𝗶𝘂𝘀 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀 che presuppone un credito certo, liquido ed esigibile;
  • La carenza dell’𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 del reato , in ragione sia del credito formatosi in data antecedente rispetto alla vendita, sia dell’importo dell’appropriazione pari ad € 200,00 di gran lunga inferiore rispetto a quello presente sul conto corrente di € 3.000,00, sottratto alla germana.

La decisione:

Il G.I.P. ha accolto l’opposizione spiegata, emettendo ordinanza di archiviazione.

Il giudice ha evidenziato che dalla ricostruzione della vicenda non emerge la prova che la condotta posta in essere fosse sorretta dal fine di conseguire un ingiusto profitto.