L’istituto del patteggiamento in continuazione rappresenta un’ipotesi peculiare di applicazione della pena su richiesta delle parti, che si caratterizza per la necessità di coordinare la natura negoziale del rito speciale ex art. 444 c.p.p. con la disciplina sostanziale del reato continuato di cui all’art. 81 c.p..
La questione centrale riguarda l’individuazione dei limiti di pena applicabili quando il vincolo della continuazione coinvolge più sentenze di patteggiamento pronunciate in procedimenti distinti.
Il quadro normativo si articola su tre disposizioni fondamentali.
L’art. 444 c.p.p. prevede che l’imputato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice l’applicazione di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
L’art. 137 disp. att. c.p.p. stabilisce che la disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.
L’art. 188 disp. att. c.p.p. disciplina specificamente il caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti, prevedendo che il condannato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest’ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni nei casi previsti dall’art. 444 co. 1-bis, c.p.p.
La Suprema Corte di Cassazione ha elaborato un orientamento consolidato e rigoroso secondo cui il limite di cinque anni di reclusione previsto dall’art. 444 c.p.p. opera come sbarramento invalicabile, anche in sede esecutiva, quando si chiede il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con più sentenze di patteggiamento.
La ratio sottesa al limite di cinque anni di reclusione è rinvenibile nella necessità di impedire un inammissibile cumulo di benefici (continuazione e patteggiamento). Nella sostanza, se in sede esecutiva non dovesse applicarsi il limite sopraindicato, il condannato potrebbe fruire di più vantaggi rispetto alla fase di cognizione (Cfr. Cass. Pen. n. 23418/2025)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati giudicati con sentenze di patteggiamento richiede l’osservanza di uno schema procedimentale di natura pattizia.

Il giudice dell’esecuzione, in caso di disaccordo del pubblico ministero, può accogliere egualmente la richiesta se ritiene il dissenso ingiustificato, ovvero respingerla se lo considera giustificato. Il giudice dell’esecuzione non può, qualora non aderisca alla commisurazione della pena operata dalle parti perché ritenuta incongrua per difetto, accogliere comunque l’istanza determinando autonomamente e a propria discrezione la sanzione per il reato continuato secondo le regole generali, prescindendo dalla determinazione delle parti stesse.
Un’ipotesi particolarmente significativa è quella in cui una delle sentenze di patteggiamento abbia già applicato una pena pari al limite massimo di cinque anni di reclusione. In tal caso è precluso il riconoscimento della continuazione, poiché qualsiasi aumento di pena ai sensi dell’art. 81 c.p., comma 2, determinerebbe il superamento del limite invalicabile previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.p.
Il limite quinquennale opera esclusivamente quando tutte le sentenze coinvolte nel vincolo della continuazione sono state emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la disciplina prevista dall’art. 188 disp. att. c.p.p. si applica esclusivamente in presenza di una pluralità di sentenze tutte emesse a norma dell’art. 444 c.p.p. e non opera nel caso in cui la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte fatti che siano oggetto di sentenze pronunciate ex art. 444 c.p.p. ed in parte fatti oggetto di giudizio concluso in modo ordinario. In tale ultima ipotesi, pertanto, non operano i limiti di pena previsti per il patteggiamento e la pena complessiva può superare il limite massimo dei cinque anni.
Un profilo rilevante riguarda l’applicazione delle pene accessorie nel patteggiamento in continuazione. La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell’applicazione delle pene accessorie e della condanna al pagamento delle spese processuali previste dall’art. 445, comma 1, c.p.p., in caso di pena inflitta in aumento sulla continuazione con precedente sentenza di patteggiamento, il discrimen va individuato nella pena inflitta in relazione al reato per cui si procede e non nella pena finale complessivamente risultante dall’applicazione del vincolo della continuazione. Conseguentemente, ove la pena inflitta per il reato oggetto del procedimento non superi i due anni di reclusione, l’imputato è esentato dall’obbligo del pagamento delle spese del procedimento ed è interdetta l’applicazione di pene accessorie, indipendentemente dalla misura della pena finale risultante dalla continuazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è assolutamente univoca nel ritenere che la pena finale nel patteggiamento in continuazione non può superare i cinque anni di reclusione ovvero due anni nei casi previsti dall’art. 444, comma 1-bis, c.p.p..
Tale limite opera come sbarramento invalicabile quando tutte le sentenze coinvolte nel vincolo della continuazione sono state emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p., sia in fase di cognizione che in sede esecutiva. Il superamento di tale limite comporta l’inammissibilità della richiesta di patteggiamento o del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Il limite non opera, invece, quando la continuazione coinvolge in parte sentenze di patteggiamento e in parte sentenze ordinarie di condanna, ipotesi nella quale trova applicazione la disciplina generale dell’art. 671 c.p.p., senza i vincoli dell’art. 188 disp. att. c.p.p.