Chi sono

Un avvocato penalista a Salerno…

Mi chiamo Fabio Torluccio, sono un avvocato, mio padre desiderava che lo fossi, ma quando, dopo la maturità, mi sono trovato a scegliere se iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza più di un dubbio mi ha assalito.

I cinque anni trascorsi sui libri e la lunga gavetta post-universitaria hanno forgiato il mio carattere.

Pian piano, giorno dopo giorno, ho compreso che l’esercizio della professione non è un lavoro, è una missione.

Porti con te ogni giorno i problemi dei clienti, i dubbi sull’esito di un processo e, soprattutto, accetti i tempi di una giustizia lenta, troppo lenta.

Se i problemi sono tanti, è anche vero che quando vinci e, nel mio caso specifico, quando ottieni un’assoluzione, senti che giustizia è stata fatta.

Sono un avvocato penalista a Salerno, un penalista semplificando, uno che non dorme la notte, che studia sempre, che cerca la soluzione a casi, apparentemente impossibili.

Uno che il lunedì difende un proprio assistito a Napoli e il martedì entra in un’aula del Tribunale di Milano.

Sono un avvocato che corre, corre sempre, cercando di dare il massimo, garantendo ad ogni assistito un processo equo e giusto, uno che cerca di limitare i danni quando sa che c’è poco da fare.

Un avvocato non può che essere uno studioso, uno che divora i libri, uno pronto a ragionare, uno che cerca nelle fredde carte processuali la soluzione, anche quando non sembra esserci più la speranza.
Qualcuno mi ha detto che sono affidabile, qualcuno che sono furbo, qualcuno che sono cinico.

È vero, ogni sostantivo racconta qualcosa di me, in realtà sono uno che non si ferma mai, che fa quello che deve fino alla fine.

Se il diritto penale è la mia prima passione, ne coltivo un’altra da tempo. Sono un volontario, impegnato da sempre nell’ assistenza agli bisognosi e nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente. Questa seconda passione mi ha portato con un gruppo di amici a creare gli Specialisti del Non Profit, un team di esperti che svolge attività di informazione, formazione e assistenza nei confronti degli Enti del Terzo Settore.

Volevo presentarmi in modo classico, ma non fa parte di me.

Avvocato penalista Salerno

La combustione illecita di rifiuti pericolosi ex art. 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006 integra una fattispecie autonoma o una circostanza aggravante?

La vicenda giudiziaria scelta per la rubrica Dialoghi Penali origina dalla condanna per il reato ex art. 256 bis (combustione illecita di rifiuti) del D.Lgs. n. 152/2006, emessa nei confronti di un uomo accusato di aver appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi abbandonati in un terreno.

La pronuncia di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello di Palermo, che reputava la decisione immune da censure. La difesa dell’imputato, ritenendo la decisione viziata, proponeva ricorso per Cassazione attraverso due motivi: a) Travisamento della prova con riguardo all’accendino ritrovato indosso all’imputato definito fiamma ossidrica invece che fiamma antivento; b) Applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostante eterogenee ad effetto speciale, in quanto la combustione illecita di rifiuti pericolosi non integra un’ipotesi autonoma di reato come riportato nella statuizione di condanna;

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29222/2025, ha rigettato il ricorso evidenziando che la combustione illecita di rifiuti pericolosi prevista dall’art. 256 bis integra un’ipotesi autonoma di reato e non, come sostenuto dal ricorrente, una circostanza aggravante.

La decisione è rilevante in quanto esclude un eventuale bilanciamento tra circostanze eterogenee, così come invocato dal ricorrente.

Le ragioni, riportate nella pronuncia in commento, a sostegno dell’inquadramento della combustione illecita di rifiuti pericolosi come fattispecie autonoma di reato sono differenti:

  • La pena è determinata in modo autonomo rispetto all’ipotesi di cui al primo comma che disciplina la combustione avente ad oggetto rifiuti non pericolosi;
  • La lettura sistematica della parte IV del Decreto consente di rilevare che la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, che proietta i suoi effetti sul contenuto delle autorizzazioni e delle prescrizioni imposte, integra un elemento chiaro a sostegno dell’autonomia delle fattispecie disciplinata nel secondo periodo;
  • Analoghe previsioni ricorrenti nel Decreto sono sempre state considerate fattispecie autonome allorquando hanno distinto la pena sulla base della natura del rifiuto.

Per ogni chiarimento e/o dubbio sulla rilevanza penale della condotta tenuta si consiglia di contattare lo studio.

Tenuità del fatto e reati contro i pubblici ufficiali

La Corte Costituzionale con sentenza n. 172/2025 del 27 Novembre ha dichiarato incostituzionale l’art. 131 bis c.p. nella parte in cui esclude l’applicabilità della causa di non punibilità con riguardo ai reati previsti dall’art. 336 e 337 c.p.

La Corte ha osservato, in via preliminare, che la causa di non punibilità è applicabile al reato previsto dall’art. 338 c.p., che punisce la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, prevedendo la pena della reclusione da uno a sette anni.

Il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 338 c.p. è più severo rispetto a quello previsto dagli artt. 336 e 337 c.p. , in quanto tutela l’autorità pubblica costituta in collegio.

La Corte ha evidenziato che l’esclusione della causa di non punibilità per i reati meno gravi (artt. 336 e 337 c.p.) viola apertamente l’art. 3 della Costituzione, apparendo irragionevole consentire al Giudice la facoltà di riconoscere l’art. 131 bis nei riguardi di un fatto oggettivamente più grave, per il quale è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

Pertanto, a fronte di una probabile condanna per i reati ex art. 336 o 337 c.p., i difensori degli imputati potranno richiedere l’applicazione della causa di non punibilità a condizione che l’offesa sia di particolare tenuità e la condotta non sia abituale.

 

Pluralità di precedenti penali e concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

Il 𝙘𝙖𝙨𝙤: Un uomo veniva condannato per il reato di tentato furto, con giudizio di equivalenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede all’attenuante della tenuità del danno.

Il giudice della cognizione, con pronuncia confermata in appello, non accoglieva la richiesta di concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (LPU), in ragione dei plurimi precedenti penali.

𝙇𝙖 𝙙𝙞𝙛𝙚𝙨𝙖: L’imputato, per il tramite del difensore, adiva la Suprema Corte di Cassazione sostenendo anche il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al diniego della pena sostitutiva sia in ragione dell’ entità della pena comminata pari a due mesi di reclusione, sia dello spirito della riforma Cartabia.

𝙇𝙖 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚: La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso disponendo l’annullamento con rinvio.

La Corte ha evidenziato che il giudice della cognizione non può negare il riconoscimento della pena sostitutiva soltanto sulla base dei plurimi precedenti in ragione della lettura congiunta degli art. 133 c.p. e 59 della L. n. 689/1981.

Invero, le pene sostitutive, da un lato, assolvono ad una funzione rieducativa e, dall’altro, ad una special-preventiva, che presuppone necessariamente un vaglio dei precedenti penali del reo.

La duplice finalità suindicata postula una valutazione prognostica diretta a verificare se l’applicazione della pena sostitutiva, nella specie LPU, anche corredata da prescrizioni, sia idonea a garantire il reinserimento del condannato e, al contempo, a ridurre il rischio di reiterazione del reato.

Il reato di violenza sessuale aggravata può assorbire il reato di sequestro di persona

𝗜𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼: Il Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso una pronuncia di condanna per i reati di violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti di un uomo che, con il pretesto di voler accompagnare a casa una conoscente, dapprima, l’aveva condotta in auto in un luogo isolato e, poi, l’aveva violentata.

La vittima aveva cercato, più volte, di scendere dall’autovettura in movimento, ma ogni tentativo di fuga era stato neutralizzato dall’imputato.

La Corte di Appello di Salerno, in riforma della pronuncia di condanna, ha ritenuto assorbito il reato di sequestro di persona in quello di violenza sessuale aggravata.

𝗜𝗹 𝗣𝗿𝗼𝗰𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲:

Il PG presso la Corte d’Appello di Salerno ha proposto ricorso per Cassazione deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 605 c.p. e all’operatività del principio dell’assorbimento in relazione all’articolo 609 bis c.p. e correlato vizio di motivazione.

Il PG ha evidenziato che la privazione della libertà di movimento patita dalla vittima non è stata contestuale alla commissione del reato di violenza sessuale, bensì antecedente e, inoltre, strumentale alla perpetrazione del secondo delitto.

𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲: La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rilevando che l’assorbimento del reato di sequestro in quello di violenza sessuale presuppone che la privazione della libertà personale della vittima si protragga per il tempo strettamente necessario a commettere l’abuso sessuale.

Nel caso in esame, invece, l’imputato ha impedito alla vittima di fuggire e di chiedere aiuto durante il tragitto verso il luogo in cui si è consumata la violenza, con conseguente integrazione degli elementi del reato ex art. 605 c.p. La violenza fisica esercitata nei confronti della p. o., risulta perpetrata in un momento successivo e non coevo e, pertanto, non può operare l’assorbimento, ricorrendo, invece, un’ipotesi di concorso di reati.

Appropriazione indebita e divisione ereditaria

La vicenda scelta per la rubrica Dialoghi Penali esplora la configurabilità del reato di appropriazione indebita nel contesto di un giudizio di divisione ereditaria connotato da un’accesa conflittualità tra i due eredi.

Il caso:

Un giorno Tizio scopre che la germana Caia aveva venduto un quadro oggetto del giudizio di divisione, riconoscendo il bene su un sito di un antiquariato.

Immediatamente presenta una denuncia/querela nei confronti di Caia contestando il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. , in quanto quest’ultima aveva la disponibilità esclusiva del bene collocato all’interno dell’abitazione familiare, anch’essa oggetto del giudizio di divisione ereditaria, ove aveva continuato ad abitare.

A seguito di attività investigative, viene appurato che Caia aveva dichiarato all’acquirente, nell’atto di cessione, di essere la proprietaria esclusiva del quadro.

Dalla vendita aveva incassato la somma di € 400,00.

Il PM, valorizzando il valore contenuto del bene compravenduto e l’assenza di precedenti penali a carico dell’indagata, formula una richiesta di archiviazione per tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Caia, mia assistita, ha deciso di proporre opposizione alla richiesta suddetta.

Nello specifico, Tizio aveva omesso di riferire nell’atto di denuncia/querela che in data antecedente alla vendita si era appropriato della somma di € 3.000,00, presente su un conto cointestato con la germana.

Nell specifico, aveva chiesto all’Istituto di Credito ove era stato acceso il conto cointestato di emettere un assegno circolare in suo favore pari all’importo presente sul conto corrente di oltre € 6.000,00 e, quindi sottraendo illegittimamente alla sorella anche la quota di sua spettanza.

In ragione di tale comportamento, Caia aveva ottenuto un 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼 per l’importo di € 3.000,00 dichiarato esecutivo, in quanto non opposto nel termine di legge.

La difesa:

Nell’atto di opposizione venivano proposti due motivi di archiviazione:

  • La causa di non punibilità dello 𝗶𝘂𝘀 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀 che presuppone un credito certo, liquido ed esigibile;
  • La carenza dell’𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 del reato , in ragione sia del credito formatosi in data antecedente rispetto alla vendita, sia dell’importo dell’appropriazione pari ad € 200,00 di gran lunga inferiore rispetto a quello presente sul conto corrente di € 3.000,00, sottratto alla germana.

La decisione:

Il G.I.P. ha accolto l’opposizione spiegata, emettendo ordinanza di archiviazione.

Il giudice ha evidenziato che dalla ricostruzione della vicenda non emerge la prova che la condotta posta in essere fosse sorretta dal fine di conseguire un ingiusto profitto.

La riduzione di 1/6 per il giudizio abbreviato e i rapporti con la continuazione

La riduzione ulteriore di 1/6 si applica soltanto per i reati per i quali, in sede di giudizio abbreviato, il giudice ha emesso sentenza di condanna e contro la quale non è stato interposto atto di gravame.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione origina dalla censura mossa contro la decisione che ha riconosciuto la riduzione ulteriore di 1/6 soltanto nei riguardi della pena comminata per i reati oggetto del giudizio abbreviato, escludendo il beneficio sulla pena finale, ottenuta a seguito del riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con altre precedenti sentenze.

La Corte ha osservato che il presupposto per l’applicazione dell’ulteriore sconto di pena nel rito speciale è individuato nell’irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato, a cui non è assimilabile la rinuncia successiva.

Inoltre il presupposto dell’irrevocabilità della decisione soggiace al principio del “tempus regit actum” e, pertanto, l’ulteriore riduzione presuppone che la decisione sia passata in cosa giudicata dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia.

Peraltro, la riduzione di 1/6 ha una finalità differente da quale di 1/3, in quanto ha l’obiettivo di ridurre il carico giudiziario, evitando l’instaurazione del giudizio di Appello.

Ferme queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso evidenziando che la riduzione ulteriore di 1/6 trova applicazione limitatamente ai reati per i quali l’imputato ha formulato richiesta di giudizio abbreviato e, dopo la pronuncia di condanna, non ha proposto atto di gravame. Con riferimento agli altri per i quali è stato riconosciuto la continuazione, in sede esecutiva, non si ravvisa alcuna ragione per estendere un beneficio esclusivo dei reati giudicati con il rito alternativo.

L’esclusione dell’aggravante ex art 628 co. 3 c.p. consente di applicare la pena sostitutiva della detenzione domiciliare?

La decisione della Suprema Corte di Cassazione ha vagliato il riconoscimento della pena sostitutiva della detenzione domiciliare nei confronti di un imputato condannato per il reato di rapina.

𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨: Un uomo veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per aver commesso una rapina aggravata ex art. 628 co. 3 n. 3 bis c.p.; con la pronuncia il giudice concedeva la sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare.

𝐈𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞: contro la decisione veniva proposto ricorso per Cassazione; il Procuratore Generale sosteneva, con i motivi, la ricorrenza di una manifesta violazione di legge in quanto l’art. 59 della L. n. 689/1981 non consente di operare la sostituzione della pena detentiva allorquando ricorra uno dei reati ostativi elencati dall’art. 4 bis della L. n. 354/1975.

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𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞: La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che, nel caso vagliato, non sussiste una violazione dell’art. 59 della L. n. 689/1981, in quanto il Giudice di primo Grado, in motivazione, ha escluso la citata aggravante, non soltanto ai fini sanzionatori, ma in fatto.

Invero, il Tribunale ha espressamente riconosciuto che il delitto non è stato commesso in un luogo di privata dimora e, pertanto, è stata corretta la determinazione in ordine all’accoglimento della richiesta di sostituzione.

La Corte ha evidenziato che non è sufficiente la mera contestazione dell’aggravante per escludere i benefici di cui sopra se, poi, il giudice ritiene la predetta circostanza non configurabile.

Se, invece, il giudice avesse escluso la ricorrenza dell’aggravante speciale sulla base di un giudizio di bilanciamento delle circostanze, l’imputato non avrebbe potuto richiedere la pena sostitutiva.

L’Agente di polizia municipale che interviene fuori dal servizio e in abiti civili riveste la qualifica del pubblico ufficiale?

Il caso affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13264/2025, investe il tema della qualifica di pubblico ufficiale in capo all’agente della polizia municipale che interviene, in abiti civili e fuori servizio, per sventare una truffa.

𝗜𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼: un agente della polizia municipale interveniva in abiti civili e fuori dal servizio per sventare una truffa ai danni di un automobilista.

L’autore del reato veniva condannato, con sentenza confermata in Appello, per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 c.p..

𝗟𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗲𝘀𝗮: l’imputato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo alla persona offesa, in quanto quest’ultima interveniva in abiti civili e fuori dall’orario di servizio.

𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲: La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso evidenziando che gli appartenenti alla polizia municipale sono agenti di polizia giudiziaria in forza del combinato disposto dell’art. 5 della I. n. 65 del 7 marzo 1986 e dell’art. 57, comma 2, lett. b) c.p.p. purché, quando
esercitano il loro potere di intervento, si trovino nell’ambito territoriale dell’ ‘ente di appartenenza» durante il servizio e rispettino le attribuzioni loro riconosciute tra le quali l’accertamento dei reati.

“La locuzione contenuta nell’art. 57, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. «𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼» va interpretata in chiave funzionale, cioè con riferimento al rapporto di impiego e non all’orario di lavoro.

Ne consegue che la condotta illecita del ricorrente è stata commessa mentre l’agente della polizia municipale compiva un atto dell’ufficio di appartenenza, con conseguente integrazione del reato ex art. 337 c.p.

Il fisioterapista può incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione di medico?

Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” consente di esaminare i limiti correlati all’esercizio della professione di fisioterapista e le eventuali responsabilità di natura penale discendenti dal superamento dei predetti, che potrebbero determinare l’integrazione del reato di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p.

Il caso…

Un fisioterapista veniva condannato per i reati ex artt. 348 e 609 co. 2 c.p. bis c.p. per aver esercitato abusivamente la professione di medico, in assenza della relativa abilitazione, eseguendo su diversi pazienti sedute fisioterapiche senza prescrizione medica, sostituendosi al sanitario nella diagnosi clinica e nell’elaborazione del programma riabilitativo.

Nel corso di alcuni trattamenti, abusando delle condizioni di inferiorità psichica delle persone offese, mediante azioni progressive ed invasive, volte a superare la loro resistenza, le avrebbe indotte a subire atti sessuali consistiti in penetrazioni della vagina o dell’ano con le dita.

La pronuncia di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione veniva confermata dalla Corte di Appello di Cagliari, che rigettava le censure sollevate con il gravame dalla difesa dell’imputato.

L’imputato, per il tramite del difensore, ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte di Appello sollevando con il ricorso differenti motivi di doglianza.

Ci soffermiamo esclusivamente su quelli con i quali la difesa ha sostenuto, in primis l’insussistenza del reato ex art. 348 c.p. e, poi, la configurabilità dell’errore ex art. 47 c.p.

La decisione…

La Corte nel rigettare la prima doglianza ha evidenziato che il fisioterapista ha posto in essere attività di spettanza medica, avendo formulato una diagnosi e redatto un programma di sedute sulla base dei dolori e dei fastidi riferiti dalla paziente.

“La laurea in fisioterapia non abilita ad alcuna attività di diagnosi, consentendo al fisioterapista il solo svolgimento, anche in autonomia, di attività esecutiva della prescrizione medica”.

Occorre rilevare, peraltro, da una lettura della normativa di settore, in particolare dalla Legge n. 251 del 2000 e dal Decreto Ministeriale n. 741 del 1994, che il fisioterapista ha un’autonomia esclusivamente nell’ambito del profilo e delle competenze professionali proprie della figura, sempre in rapporto con le diagnosi e prescrizioni di stretta competenza medica.

Ciò significa che l’attività fisioterapica deve necessariamente inserirsi all’interno di una preliminare individuazione del problema clinico e del tipo di risposta riabilitativa necessaria, oltre che della verifica dei risultati, nel rispetto delle prerogative che la normativa statale attribuisce al medico e al fisiatra.

Il fisioterapista può certamente procedere a una valutazione delle condizioni funzionali del paziente nell’ambito delle proprie competenze riabilitative, ma tale attività deve rimanere circoscritta agli aspetti strettamente attinenti al percorso riabilitativo già delineato dalla prescrizione medica.

Quando invece il professionista si spinge a formulare giudizi diagnostici sulle cause del malessere, a individuare patologie o alterazioni organiche, o a predisporre autonomamente programmi terapeutici, si configura l’invasione dell’ambito di competenza esclusivamente medica.

La Corte ha rigettato, altresì, la richiesta di riconoscimento dell’errore ex art. 47 c.p. sulla conoscenza della disciplina di settore che si traduce in errore di diritto di mancata conoscenza della legge extra-penale, in quanto evitabile con l’ordinaria diligenza informativa.

Nonostante il rigetto dei motivi di ricorso esaminati, la Corte ha rilevato il decorso dei termini di prescrizione del reato, dichiarando l’estinzione del predetto.

Infine, quanto al reato ex art. 609 bis c.p. la Corte ha annullato la pronuncia limitatamente ai motivi relativi al trattamento sanzionatorio e alla pena accessoria.

Codice Rosso e beneficio della sospensione condizionale della pena

Un uomo veniva condannato per il reato ex art. 572 c.p. per aver posto in essere differenti aggressioni ai danni dell’ex coniuge.

Il giudice non ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, che per i reati previsti dal Codice Rosso, presuppone la partecipazione ad un corso di recupero da parte dell’autore del reato.

La decisione è stata confermata in sede di appello.

L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell’art. 165 co. 5 c.p. per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Ha rappresentato, da un lato, l’insussistenza di una volontà contraria rispetto all’obbligo di legge e, dall’altro, che alcuna disposizione impone una previa adesione, essendo la stessa implicita nella richiesta di riconoscimento del beneficio.

La Suprema Corte,  nell’accogliere la doglianza sollevata dalla difesa, ha evidenziato che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è necessariamente subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero pressi enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati, non occorrendo il consenso dell’imputato a detta partecipazione.

La 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨, 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐧’𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐭𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐨.