Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” e deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13282/2025 offre l’occasione per verificare se il deposito di un veicolo, fuori uso, in un’area pubblica integri il reato previsto dall’art. 256 co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006.
La disposizione in esame punisce la gestione di rifiuti non pericolosi, esercitata in assenza di autorizzazione, con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000,00 euro.
I fatti
A seguito dell’istruttoria dibattimentale emergeva che l’imputato, operaio alle dipendenze di un’autofficina, riceveva dal proprietario un’autovettura, in pessime condizioni, tali da indurre quest’ultimo a rifiutare la riparazione che appariva antieconomica rispetto al valore del veicolo.
Il proprietario, pertanto, lasciava l’auto senza targa al meccanico che avrebbe recuperato alcuni ricambi, tuttavia, il veicolo, ancora integro, veniva rinvenuto all’interno di un’area pubblica.
Sulla base della ricostruzione esposta è stata emessa sentenza di condanna nei confronti dell’imputato per il reato ex art. 256 co. 1 lett. a) alla pena dell’ammenda.
La pena pecuniaria esclude la possibilità di proporre appello, secondo quanto previsto dall’art. 593 co. 3 c.p.p., introdotto dall’art. 34 del D. Lgs. n. 150/2022.
La disposizione da ultimo richiamata prevede che “sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa“.

Ciò nonostante, contro la decisione, la difesa dell’imputato ha proposto appello, articolato su quattro motivi, riqualificato in ricorso per Cassazione.
Le motivazioni della Corte…
La Suprema Corte di Cassazione, con la decisione in commento, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha evidenziato che i veicoli fuori uso, ancorché muniti di targa, sono qualificabili come rifiuti speciali pericolosi se non bonificati mediante l’eliminazione dei materiali inquinanti.
I veicoli fuori uso sono classificati come rifiuti pericolosi (codice CER/EER 160104) sia ai sensi del D. Lgs. n. 22 del 1997 che del vigente D. Lgs. n. 152 del 2006, allorché non siano stati bonificati mediante l’eliminazione dei materiali inquinanti.
Vanno qualificati come veicoli fuori uso e pertanto rifiuti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, i veicoli a fine vita, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano ancora muniti di targa, di cui il detentore si sia disfatto ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
Affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose.
La qualifica di rifiuto pericoloso può venire meno se il veicolo stesso viene privato delle singole componenti pericolose, cosicché lo stesso rimarrà semplicemente un rifiuto speciale non pericoloso.
Differenza tra rifiuto pericoloso e non pericoloso
La valutazione di pericolosità, quindi, non discende automaticamente dall’attribuzione ai veicoli fuori uso del codice CER 16 01 04, ma deriva unicamente dalla sostanziale ed intrinseca pericolosità dei materiali di cui ogni veicolo è composto, con la conseguenza che una volta eliminati gli stessi mediante la “bonifica” del veicolo, lo stesso sarà trattato e gestito come rifiuto non pericoloso.
Un autoveicolo contiene elementi e sostanze liquide necessari al suo funzionamento (ad es. combustibile, batteria, olio motore, liquidi refrigeranti), la cui rimozione viene effettuata tramite operazioni complesse che comportano anche l’impiego di particolari attrezzature per lo smontaggio e che richiedono competenze tecniche specifiche.
Una volta rimossi, i liquidi e le componenti non più utilizzabili dovranno essere gestiti come rifiuti.
Si tratta, inoltre, di attività che, per essere eseguite, richiedono una minima competenza tecnica ed il rispetto di specifiche norme di sicurezza o, quanto meno, di una certa prudenza al fine di evitare danni alle persone o alle cose.
Tali interventi di bonifica risultano ancor più complessi quando le condizioni del veicolo, a causa di precedenti eventi, come, ad esempio, nel caso di danni ingenti alla carrozzeria a seguito di sinistro stradale, rendono meno agevoli le operazioni di movimentazione e di smontaggio delle singole componenti.
La Corte, in motivazione, ha evidenziato, altresì, che l’imputato era consapevole di aver ricevuto un veicolo quale rifiuto, avendo consentito al proprietario di prelevare la targa e i documenti per procedere alla cancellazione dal PRA.
Inoltre, occorre rilevare che la stessa attività di demolizione e recupero di parti di veicoli rientra nella nozione di gestione e smaltimento dei rifiuti.