Chi sono

Un avvocato penalista a Salerno…

Mi chiamo Fabio Torluccio, sono un avvocato, mio padre desiderava che lo fossi, ma quando, dopo la maturità, mi sono trovato a scegliere se iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza più di un dubbio mi ha assalito.

I cinque anni trascorsi sui libri e la lunga gavetta post-universitaria hanno forgiato il mio carattere.

Pian piano, giorno dopo giorno, ho compreso che l’esercizio della professione non è un lavoro, è una missione.

Porti con te ogni giorno i problemi dei clienti, i dubbi sull’esito di un processo e, soprattutto, accetti i tempi di una giustizia lenta, troppo lenta.

Se i problemi sono tanti, è anche vero che quando vinci e, nel mio caso specifico, quando ottieni un’assoluzione, senti che giustizia è stata fatta.

Sono un avvocato penalista a Salerno, un penalista semplificando, uno che non dorme la notte, che studia sempre, che cerca la soluzione a casi, apparentemente impossibili.

Uno che il lunedì difende un proprio assistito a Napoli e il martedì entra in un’aula del Tribunale di Milano.

Sono un avvocato che corre, corre sempre, cercando di dare il massimo, garantendo ad ogni assistito un processo equo e giusto, uno che cerca di limitare i danni quando sa che c’è poco da fare.

Un avvocato non può che essere uno studioso, uno che divora i libri, uno pronto a ragionare, uno che cerca nelle fredde carte processuali la soluzione, anche quando non sembra esserci più la speranza.
Qualcuno mi ha detto che sono affidabile, qualcuno che sono furbo, qualcuno che sono cinico.

È vero, ogni sostantivo racconta qualcosa di me, in realtà sono uno che non si ferma mai, che fa quello che deve fino alla fine.

Se il diritto penale è la mia prima passione, ne coltivo un’altra da tempo. Sono un volontario, impegnato da sempre nell’ assistenza agli bisognosi e nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente. Questa seconda passione mi ha portato con un gruppo di amici a creare gli Specialisti del Non Profit, un team di esperti che svolge attività di informazione, formazione e assistenza nei confronti degli Enti del Terzo Settore.

Volevo presentarmi in modo classico, ma non fa parte di me.

Avvocato penalista Salerno

Lo sversamento massiccio di deiezioni bufaline può determinare l’integrazione del reato di inquinamento ambientale?

L’amministratore di fatto di un’azienda bufalina è stato condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗾𝘂𝗶𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 per aver sversato massicciamente e continuativamente le deiezioni di circa 1.000 bufale sul suolo e in un corpo idrico superficiale;

La sentenza di condanna è stata impugnata dall’imputato che ha sollevato quattro motivi di censura e in particolare:
a) Assenza di prova scientifica dell’inquinamento;
b) Insussistenza della qualifica di gestore/titolare di impresa;
c) Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
d) Eccessivo aumento di pena per continuazione;

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7066/2026, nel rigettare il primo motivo, ha ribadito che, ai fini dell’accertamento del reato ex art. 452-bis c.p., non 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗹 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼/𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 è 𝗱𝗶 “𝗺𝗮𝗰𝗿𝗼𝘀𝗰𝗼𝗽𝗶𝗰𝗮 𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮” ed è desumibile dalle concrete circostanze di fatto immediatamente percepibili.

Nel caso de quo “la zona risultava interessata dallo spandimento degli effluenti zootecnici provenienti dall’azienda bufalina da tempo risalente e la presenza di una vasca stracolma di liquami zootecnici che attraverso un’apertura era collegata direttamente al canale di scolo; inoltre lo spandimento avveniva per quantitativi di molto superiori a quelli consentiti e in modo continuativo; e, da ultimo, che non esistevano nella zona altre aziende che svolgevano la medesima attività, elemento che esclude la necessità – nel caso in esame di analizzare dati di confronto”.

Con riferimento al danno significato e misurabile, la pronuncia lo ha ritenuto provato sulla base di tre elementi di fatto:
a) Presenza di uno strato enorme di liquami;
b) Stratificazioni essiccate su ampie porzioni di territorio;
c) Alterazione evidente di suolo e acque superficiali;

Gli altri tre motivi di ricorso sono stati parimenti ritenuti infondati.

La causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. si applica anche al delitto di tentata estorsione?

La Corte Costituzionale è stata investita da due ordinanze di rimessione (GIP Tribunale di Pavia e Tribunale di Cassino) relative all’applicazione dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3, c. p.., che esclude la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per il delitto di estorsione.

In entrambi i procedimenti penali l’accusa aveva contestato all’imputato il 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲, per un episodio ritenuto dal giudicante di particolare tenuità che, tuttavia, non poteva beneficiare dell’applicazione dell’esimente, in ragione del divieto espresso sopracitato.


La Corte Costituzionale, investita delle questione di legittimità costituzionale, ha accolto la censura per violazione dell’art. 3 della Carta Costituzionale operando una comparazione con il reato di rapina, per il quale la preclusione è prevista soltanto per l’ipotesi ex art. 628 co. 3 c.p. e non per l’ipotesi di rapina semplice.

La pronuncia ha evidenziato che le fattispecie penali sono accomunate da:

Identici beni giuridici tutelati: patrimonio e libertà di autodeterminazione;-Identica pena edittale: reclusione da 5 a 10 anni;
-Medesime circostanze aggravanti speciali;
-Stessa disciplina processuale (arresto facoltativo in flagranza);
-Medesima disciplina sui benefici penitenziari per le forme aggravate;
-Per entrambi è stata introdotta l’attenuante del fatto di lieve entità;

La Corte, con la sentenza n. 44/2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3, c. p., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall’art. 629, primo comma, c. p., in quanto tra i due reati (rapina ed estorsione) esiste un’evidente omogeneità sotto il profilo dell’offensività.

L’estinzione del reato per remissione tacita impone di valutare che l’assenza del querelante sia intenzionale?

La vicenda giudiziaria origina dall’impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica di Belluno della sentenza del GDP che aveva dichiarato 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗲𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗹𝗮, in considerazione dell’assenza in udienza della persona offesa, regolarmente avvisata degli effetti ricollegabili alla sua assenza.

Il Procuratore, con il ricorso per Cassazione, eccepiva la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in quanto la persona offesa si era recata in udienza, tanto è vero che il giudice di primo grado aveva annotato, in calce al verbale, subito dopo la chiusura dello stesso, che quest’ultima era rimasta fuori dall’aula, in attesa della chiamata del processo che la riguardava.

La Suprema Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia del Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso, rilevando 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗮, 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗻𝗰𝗵𝗲́ 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗲𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝘂𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗲𝗾𝘂𝗶𝘃𝗼𝗰𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮.

La pronuncia, in tema di remissione tacita della querela, ha osservato che l’atto di citazione deve contenere l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita e che il 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀’ 𝗲𝘀𝗼𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗹𝗮, qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà.

Il Giudice dell’udienza predibattimentale può ordinare al PM di rinotificare il decreto di citazione alla persona offesa?

Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha esplorato il tema dei poteri del giudice nell’ambito della rinotifica degli avvisi.

La vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione origina da un ricorso per Cassazione proposto avverso l’ordinanza del Giudice dell’Udienza Predibattimentale che, avendo appurato l’omessa notifica del decreto di citazione alla persona offesa, aveva ordinato al PM di effettuarla.

Il PM ha impugnato il provvedimento sollevando 𝗹’𝗮𝗯𝗻𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗮̀ dello stesso in riferimento agli artt. 552, 554 bis co. secondo, 420 co. secondo e 143 disp. att. c.p.p.

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 326/2026, ha accolto il ricorso evidenziando che l’art. 554 bis c.p.p., contenente le disposizioni in materia di udienza predibattimentale, prevede che il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

Ne discende che l’ordinanza impugnata, avendo determinato un’indebita regressione del procedimento, presenta i caratteri dell’abnormità strutturale e funzionale.

La richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare può essere rigettata in ragione della pregressa commissione del reato di evasione durante l’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione domiciliare?

La questione è stata vagliata, di recente, dalla Suprema Corte di Cassazione a seguito della proposizione di ricorso, da parte di un imputato, a cui la Corte di Appello aveva negato la concessione della pena sostitutiva.

Il diniego è ancorato alla commissione del reato di evasione durante il periodo di sottoposizione ad una precedente misura alternativa concessa dal Tribuna di Sorveglianza e, poi, revocata in ragione della condotta illecita esposta.

Il ricorrente ha censurato la decisione rilevando che la Corte di Appello avrebbe equiparato e assimilato 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁. 𝟱𝟵, 𝗰𝗼. 𝟭, 𝗹𝗲𝘁𝘁. 𝗮), 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗟. 𝟲𝟴𝟵/𝟭𝟵𝟴𝟭, secondo cui la pena sostitutiva non può essere applicata nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle pene sostitutive medesime, al caso i cui la violazione si riferisce ad una pena alternativa.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. n. 10791/2026, ha accolto il ricorso rilevando che il legislatore non ha previsto alcuna preclusione nel caso di revoca di una misura alternativa per violazione delle relative prescrizioni in rapporto all’applicabilità delle pene sostitutive, essendo il riferimento dell’art. 59 lett. a) L. n.689/1981 relativo solo alla revoca delle pene sostitutive di cui all’art. 66 stessa legge e non anche alla revoca delle misure della detenzione domiciliare o della semilibertà previste rispettivamente dagli artt. 47-ter, co. 7, e 51 dell’ord. penitenziario.

 

La causa di non punibilità ex art. 649 c.p. può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il reato sia stato commesso in danno dell’ex convivente?

La questione è stata affrontata nell’ambito di una complessa vicenda giudiziaria che ha visto imputato un uomo, condannato per i reati ex art. 572 e 646 c.p., con pronuncia confermata in appello e impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Nel ricorso, la difesa ha evidenziato che la causa di non punibilità può applicarsi nei confronti del coniuge non legalmente separato, della parte dell’unione civile, tra persone dello stesso sesso, ma non nei confronti dell’ex convivente, con evidente pregiudizio delle coppie che abbiano scelto una relazione di fatto.

La mancata estensione dell’applicabilità della causa di non punibilità appare in contrasto all’interpretazione della nozione moderna di famiglia.

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che la Corte costituzionale, con ordinanza del 21 febbraio 2018 n. 57, ha dichiarato manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, cod. pen., censurato con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, a seguito della menzionata novella del 2017, ha sancito che la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio operi anche a beneficio della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e non anche del convivente.

Ancora una volta si è sottolineata la non meccanica assimilabilità tra la convivenza e il rapporto di coniugio, valorizzando il carattere di tendenziale stabilità della relazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9423/2026, ha rigettato il ricorso evidenziando che la disposizione ex art. 649 c.p. ha natura derogatoria rispetto ai principi generali in tema di punibilità e, in quanto tale, non può applicarsi in via analogica a casi non espressamente previsti.

L’investigatore privato autorizzato e il potere di documentare le informazioni raccolte in sede di indagini

Un investigatore privato può acquisire notizie da persone informate sui fatti?

L’art. 391 bis co. 1 c.p.p. prevede espressamente che il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti possono acquisire notizie attraverso un colloquio non documentato.

Il secondo co. dell’art. 391 bis c.p.p. prevede che il difensore e il sostituto possano anche chiedere alle persone informate una dichiarazione scritta o di documentarle.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8019/2026, ha dichiarato 𝗶𝗻𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 le dichiarazioni documentate da un investigatore privato autorizzato, in quanto raccolte in violazione dell’art. 391 bis co. 2 c.p.p.

La pronuncia ha evidenziato che tale facoltà appartiene solo al difensore e al sostituto.

Quindi, l’investigatore privato autorizzato può raccogliere informazioni utili alle indagini attraverso un colloquio non documentato, diversamente, l’altra parte potrà eccepire l’inutilizzabilità della prova, secondo quanto previsto dal co. 6 dell’art. 391 ter c.p.p.

Patteggiamento in continuazione e limite quinquennale come sbarramento invalicabile

L’istituto del patteggiamento in continuazione rappresenta un’ipotesi peculiare di applicazione della pena su richiesta delle parti, che si caratterizza per la necessità di coordinare la natura negoziale del rito speciale ex art. 444 c.p.p. con la disciplina sostanziale del reato continuato di cui all’art. 81 c.p..

La questione centrale riguarda l’individuazione dei limiti di pena applicabili quando il vincolo della continuazione coinvolge più sentenze di patteggiamento pronunciate in procedimenti distinti.

Il quadro normativo si articola su tre disposizioni fondamentali.

L’art. 444 c.p.p. prevede che l’imputato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice l’applicazione di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

L’art. 137 disp. att. c.p.p. stabilisce che la disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.

L’art. 188 disp. att. c.p.p. disciplina specificamente il caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti, prevedendo che il condannato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest’ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni nei casi previsti dall’art. 444 co. 1-bis, c.p.p.

La Suprema Corte di Cassazione ha elaborato un orientamento consolidato e rigoroso secondo cui il limite di cinque anni di reclusione previsto dall’art. 444 c.p.p. opera come sbarramento invalicabile, anche in sede esecutiva, quando si chiede il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con più sentenze di patteggiamento.

La ratio sottesa al limite di cinque anni di reclusione è rinvenibile nella necessità di impedire un inammissibile cumulo di benefici (continuazione e patteggiamento). Nella sostanza, se in sede esecutiva non dovesse applicarsi il limite sopraindicato, il condannato potrebbe fruire di più vantaggi rispetto alla fase di cognizione (Cfr. Cass. Pen. n. 23418/2025)

Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati giudicati con sentenze di patteggiamento richiede l’osservanza di uno schema procedimentale di natura pattizia.

Il giudice dell’esecuzione, in caso di disaccordo del pubblico ministero, può accogliere egualmente la richiesta se ritiene il dissenso ingiustificato, ovvero respingerla se lo considera giustificato. Il giudice dell’esecuzione non può, qualora non aderisca alla commisurazione della pena operata dalle parti perché ritenuta incongrua per difetto, accogliere comunque l’istanza determinando autonomamente e a propria discrezione la sanzione per il reato continuato secondo le regole generali, prescindendo dalla determinazione delle parti stesse.

Un’ipotesi particolarmente significativa è quella in cui una delle sentenze di patteggiamento abbia già applicato una pena pari al limite massimo di cinque anni di reclusione.  In tal caso è precluso il riconoscimento della continuazione, poiché qualsiasi aumento di pena ai sensi dell’art. 81 c.p., comma 2, determinerebbe il superamento del limite invalicabile previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.p.

Il limite quinquennale opera esclusivamente quando tutte le sentenze coinvolte nel vincolo della continuazione sono state emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la disciplina prevista dall’art. 188 disp. att. c.p.p. si applica esclusivamente in presenza di una pluralità di sentenze tutte emesse a norma dell’art. 444 c.p.p. e non opera nel caso in cui la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte fatti che siano oggetto di sentenze pronunciate ex art. 444 c.p.p. ed in parte fatti oggetto di giudizio concluso in modo ordinario. In tale ultima ipotesi, pertanto, non operano i limiti di pena previsti per il patteggiamento e la pena complessiva può superare il limite massimo dei cinque anni.

Un profilo rilevante riguarda l’applicazione delle pene accessorie nel patteggiamento in continuazione. La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell’applicazione delle pene accessorie e della condanna al pagamento delle spese processuali previste dall’art. 445, comma 1, c.p.p., in caso di pena inflitta in aumento sulla continuazione con precedente sentenza di patteggiamento, il discrimen va individuato nella pena inflitta in relazione al reato per cui si procede e non nella pena finale complessivamente risultante dall’applicazione del vincolo della continuazione. Conseguentemente, ove la pena inflitta per il reato oggetto del procedimento non superi i due anni di reclusione, l’imputato è esentato dall’obbligo del pagamento delle spese del procedimento ed è interdetta l’applicazione di pene accessorie, indipendentemente dalla misura della pena finale risultante dalla continuazione.

 Alla luce delle considerazioni che precedono la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è assolutamente univoca nel ritenere che la pena finale nel patteggiamento in continuazione non può superare i cinque anni di reclusione ovvero due anni nei casi previsti dall’art. 444, comma 1-bis, c.p.p..

Tale limite opera come sbarramento invalicabile quando tutte le sentenze coinvolte nel vincolo della continuazione sono state emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p., sia in fase di cognizione che in sede esecutiva. Il superamento di tale limite comporta l’inammissibilità della richiesta di patteggiamento o del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Il limite non opera, invece, quando la continuazione coinvolge in parte sentenze di patteggiamento e in parte sentenze ordinarie di condanna, ipotesi nella quale trova applicazione la disciplina generale dell’art. 671 c.p.p., senza i vincoli dell’art. 188 disp. att. c.p.p.

Pornografia minorile e consenso del minore

Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” esplora il tema del consenso del minore, che ha compiuto quattordici anni, con riguardo alla fattispecie ex art. 600 co. 1 ter c.p..

Il primo comma prevede due condotte autonome:

– la prima sanziona la produzione di materiale pornografico o la realizzazione di esibizioni o spettacoli utilizzando minori di anni diciotto;

– la seconda sanziona il reclutamento o l’induzione di minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero chi dai suddetti spettacoli trae profitto;

La vicenda decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6253/2026 affronta il tema della rilevanza del consenso nell’ambito della produzione di materiale pedo-pornografico.

L’imputato, accusato del reato ex art. 600 ter co. 1 c.p. veniva assolto dalla Corte di Appello in quanto quest’ultima riteneva, in senso antitetico rispetto alla decisione del Giudice di Primo Grado, che la video-ripresa era stata effettuata a fronte di unconsenso libero e consapevole prestato dalla minore, che aveva compiuto quattordici anni.

Il Procuratore Generale, non condividendo la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando:

– l’assenza di un consenso libero della minore a causa della situazione di disagio in cui si trovava e della differenza di età con l’autore della condotta illecita;

– l’omessa valutazione di credibilità soggettiva e oggettiva della vittima;

La Corte ha rigettato il ricorso confermando la pronuncia di assoluzione, in quanto dall’esito dell’istruttoria dibattimentale non era emersa alcuna forma di utilizzo (sfruttamento, manipolazione e strumentalizzazione) della minore, che aveva manifestato un consenso libero alla video-ripresa in una relazione sentimentale paritaria.

Decreto di sequestro probatorio e telefoni cellulari, quando la motivazione non è censurabile?

Il 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 avente ad oggetto tre telefonici cellulari, contenenti 𝗽𝗹𝘂𝗿𝗶𝗺𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶, che non indica i criteri di selezione della ricerca e il tempo di protrazione del vincolo è rispettoso dei principi di proporzionalità e di adeguatezza?

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato che ha contestato la motivazione del decreto di sequestro probatorio, in quanto conteneva soltanto una stringata indicazione: “𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘰𝘳𝘯𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘥𝘥𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢”.

Con la decisione la Corte, invece, ha osservato che il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato dal momento che il pubblico ministero ha indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio.

Inoltre, la mancata indicazione di una data di riconsegna dei dispositivi non invalida la motivazione, in quanto il processo di estrazione dei dati rilevanti è variabile anche in considerazione della collaborazione dell’indagato (Cass. Pen. n. 3350/2026).