Chi sono

Un avvocato penalista a Salerno…

Mi chiamo Fabio Torluccio, sono un avvocato, mio padre desiderava che lo fossi, ma quando, dopo la maturità, mi sono trovato a scegliere se iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza più di un dubbio mi ha assalito.

I cinque anni trascorsi sui libri e la lunga gavetta post-universitaria hanno forgiato il mio carattere.

Pian piano, giorno dopo giorno, ho compreso che l’esercizio della professione non è un lavoro, è una missione.

Porti con te ogni giorno i problemi dei clienti, i dubbi sull’esito di un processo e, soprattutto, accetti i tempi di una giustizia lenta, troppo lenta.

Se i problemi sono tanti, è anche vero che quando vinci e, nel mio caso specifico, quando ottieni un’assoluzione, senti che giustizia è stata fatta.

Sono un avvocato penalista a Salerno, un penalista semplificando, uno che non dorme la notte, che studia sempre, che cerca la soluzione a casi, apparentemente impossibili.

Uno che il lunedì difende un proprio assistito a Napoli e il martedì entra in un’aula del Tribunale di Milano.

Sono un avvocato che corre, corre sempre, cercando di dare il massimo, garantendo ad ogni assistito un processo equo e giusto, uno che cerca di limitare i danni quando sa che c’è poco da fare.

Un avvocato non può che essere uno studioso, uno che divora i libri, uno pronto a ragionare, uno che cerca nelle fredde carte processuali la soluzione, anche quando non sembra esserci più la speranza.
Qualcuno mi ha detto che sono affidabile, qualcuno che sono furbo, qualcuno che sono cinico.

È vero, ogni sostantivo racconta qualcosa di me, in realtà sono uno che non si ferma mai, che fa quello che deve fino alla fine.

Se il diritto penale è la mia prima passione, ne coltivo un’altra da tempo. Sono un volontario, impegnato da sempre nell’ assistenza agli bisognosi e nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente. Questa seconda passione mi ha portato con un gruppo di amici a creare gli Specialisti del Non Profit, un team di esperti che svolge attività di informazione, formazione e assistenza nei confronti degli Enti del Terzo Settore.

Volevo presentarmi in modo classico, ma non fa parte di me.

Avvocato penalista Salerno

La responsabilità penale dei componenti dell’Organismo di vigilanza nel sistema 231

1. Premessa

La posizione dei componenti dell’Organismo di vigilanza (OdV) continua a collocarsi in una zona di particolare delicatezza applicativa. Da un lato, il decreto legislativo n. 231 del 2001 attribuisce all’OdV un ruolo essenziale nel sistema di prevenzione dei reati-presupposto; dall’altro, la disciplina non configura l’organismo come un organo gestorio, né gli attribuisce un generale potere di impedire ogni illecito commesso nell’ambito dell’ente.

La questione centrale è dunque stabilire quando l’inosservanza dei compiti di vigilanza possa assumere rilievo penale personale. La risposta non può essere ricavata dalla mera esistenza del reato-presupposto o dalla successiva responsabilità dell’ente: occorre verificare, in concreto, la fonte e il contenuto dell’obbligo, i poteri effettivamente disponibili, la condotta tenuta dal singolo componente, il nesso causale e l’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie contestata.

2. Il ruolo dell’OdV nel decreto 231

L’art. 6, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 231/2001 richiede, per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, che il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento sia affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. La stessa disposizione collega l’efficacia esimente del modello anche all’assenza di omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV. La norma non attribuisce tuttavia all’organismo la gestione dei processi aziendali, né il potere di sostituirsi agli amministratori o ai responsabili delle funzioni operative.

Per i reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza altrui, l’art. 7 del decreto considera rilevanti gli obblighi di direzione e vigilanza gravanti sull’ente e valorizza l’adozione e l’efficace attuazione di un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il sistema delineato dagli artt. 6 e 7 deve essere letto insieme all’art. 5, che individua i soggetti qualificati e richiede che il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

Ne deriva che la vigilanza dell’OdV ha natura sistemica e preventiva: riguarda l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle regole cautelari inserite nel modello, la permanenza della loro idoneità rispetto ai rischi aziendali e la tempestiva segnalazione delle criticità agli organi competenti. Non coincide, invece, con un controllo autorizzativo su ogni singolo atto degli amministratori o con una supervisione gerarchica sull’attività dei dipendenti.

3. L’autonomia e i limiti funzionali dell’organismo

L’autonomia e l’indipendenza dell’OdV sono funzionali all’effettività del controllo. La giurisprudenza di merito ha sottolineato che l’autonomia dell’iniziativa di controllo deve essere preservata da interferenze o condizionamenti dell’organo dirigente e che non possono essere chiamati a comporre l’organismo soggetti sottoposti al potere gerarchico dei vertici che svolgano compiti direttamente connessi alle aree esposte al rischio-reato, o soggetti esterni titolari di rilevanti funzioni operative nelle medesime aree. In questa prospettiva, l’eventuale carenza di indipendenza incide anzitutto sulla valutazione dell’idoneità del modello e dell’esimente dell’ente, senza determinare automaticamente la nullità della nomina o la responsabilità penale del componente.

Il limite più importante è stato chiarito dalla Cassazione con riferimento ai poteri dell’organismo. In una vicenda relativa a comunicazioni societarie false, la Corte ha escluso che il modello possa imporre un controllo preventivo generalizzato su qualsiasi atto del presidente o dell’amministratore delegato. Un simile assetto trasformerebbe l’OdV in un supervisore dell’attività direttiva, con indebita attribuzione di funzioni gestorie. All’organismo spetta, piuttosto, un controllo continuativo e sistemico sulle regole cautelari predisposte e sul loro rispetto, con il compito di individuare e segnalare le criticità del modello e della sua attuazione, non di amministrare l’ente.

La Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23401 del 2022 ha inoltre precisato che non è ragionevolmente esigibile un controllo preventivo sugli atti meramente comunicativi adottati dai vertici nell’esercizio di poteri loro legittimamente conferiti. La decisione è particolarmente rilevante perché impedisce di desumere la responsabilità dell’OdV dalla sola circostanza che il reato sia stato commesso da un apicale attraverso un atto formalmente rientrante nelle sue competenze.

4. La possibile responsabilità penale: concorso omissivo e concorso commissivo

Il componente dell’OdV può essere chiamato a rispondere penalmente non in quanto membro dell’organismo, ma soltanto se la sua condotta integra una specifica fattispecie di reato. Le ipotesi astrattamente configurabili sono, in termini generali, il concorso commissivo nel reato-presupposto, il concorso omissivo improprio e, in presenza dei relativi presupposti, autonome fattispecie omissive previste dalla legge.

Per il concorso omissivo improprio viene in rilievo l’art. 40, comma 2, c.p., secondo cui non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. La disposizione non consente però di fondare la responsabilità sulla sola attribuzione formale di un incarico di controllo. Occorre individuare una posizione di garanzia, una fonte giuridica sufficientemente determinata dell’obbligo di intervento e un potere concreto di impedire l’evento.

La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 17598 del 2010 ha affermato, in termini generali, che la posizione di garanzia richiede sia una fonte dell’obbligo costituita da una norma extrapenale o da un contratto sufficientemente determinati, sia un potere giuridico e materiale di intervento. Il principio è particolarmente significativo per l’OdV: l’organismo dispone normalmente di poteri di iniziativa, accesso alle informazioni, verifica e segnalazione, ma non necessariamente di poteri impeditivi, sanzionatori o sostitutivi rispetto agli organi gestori.

La giurisprudenza più recente ribadisce che la posizione di garanzia non può essere affermata sulla base di una qualifica formale e che devono essere ricostruite le mansioni effettive, le competenze attribuite e la concreta possibilità di intervento. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 46087 del 2022 ha escluso che la titolarità di compiti di vigilanza comporti automaticamente responsabilità per l’evento, richiedendo l’accertamento della regola cautelare violata, della prevedibilità ed evitabilità dell’evento e del nesso causale secondo un giudizio di alta probabilità logica.

5. Il rapporto tra obblighi di vigilanza e responsabilità personale

L’obbligo dell’OdV di vigilare sul modello non equivale all’obbligo di impedire direttamente ogni reato commesso nell’ente. La funzione dell’organismo si realizza attraverso attività di controllo, acquisizione di informazioni, esame dei flussi informativi, verifiche periodiche, individuazione delle anomalie e comunicazione delle criticità agli organi titolari dei poteri decisionali.

La mancata segnalazione di una violazione può assumere rilievo penale solo quando, in relazione al concreto assetto organizzativo, la segnalazione costituisca la condotta doverosa idonea ad attivare un potere impeditivo effettivo e quando sia dimostrato che l’intervento omesso avrebbe evitato l’evento. Non è sufficiente affermare che una segnalazione avrebbe offerto all’ente una possibilità astratta di intervenire. Occorre verificare quale organo avrebbe dovuto agire, quali poteri avrebbe avuto, in quale momento e con quale ragionevole efficacia causale.

In questa prospettiva, la responsabilità del componente non può essere costruita per automatismo dal rapporto tra reato e mancata vigilanza. La Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30604 del 2025 ha escluso, con riferimento a un diverso organo di controllo, che le funzioni di vigilanza, consultive o autorizzatorie siano di per sé sufficienti a fondare una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. La Corte ha ribadito che, in assenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento, la responsabilità deve essere ricondotta alle regole ordinarie del concorso di persone, con la prova di un contributo causale e della relativa componente soggettiva.

Il principio è trasferibile, con la necessaria cautela, alla posizione dell’OdV: se l’organismo non dispone di poteri di gestione o di veto, la sua omissione non può essere equiparata automaticamente alla causazione dell’evento. Potrà rilevare, invece, una condotta consapevole di agevolazione, un’omessa segnalazione di anomalie macroscopiche già conosciute, la falsificazione o alterazione dei flussi di controllo, ovvero un accordo con gli autori del reato.

6. Il nesso causale e l’elemento soggettivo

Anche quando sia individuata una posizione di garanzia, la responsabilità richiede la prova del nesso causale tra l’omissione e l’evento. Il giudice deve formulare un giudizio controfattuale concreto: occorre stabilire se la condotta doverosa — ad esempio una segnalazione tempestiva, una richiesta di verifica o l’attivazione di una procedura prevista dal modello — avrebbe impedito il reato o l’evento lesivo con elevata probabilità logica.

La sola possibilità che l’intervento dell’OdV avrebbe potuto ridurre il rischio non è sufficiente. La Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 37078 del 2022 ha riaffermato che il nesso causale nell’omissione impropria non può essere fondato sul solo coefficiente di probabilità statistica, ma richiede un giudizio di alta probabilità logica, costruito sulla concreta dinamica del fatto e sui fattori alternativi intervenuti.

Sul piano soggettivo, la mera negligenza organizzativa dell’ente non coincide con la colpa personale del componente dell’OdV. La colpa di organizzazione è elemento della responsabilità dell’ente e deve essere tenuta distinta dalla colpevolezza della persona fisica. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24402 del 2026 ha ribadito che la responsabilità dell’ente non è una responsabilità “di rimbalzo” rispetto a quella dell’autore del reato e che la colpa di organizzazione deve essere oggetto di autonomo accertamento. La stessa esigenza di autonomia vale, sul versante personale, per l’accertamento della colpa o del dolo del componente dell’OdV.

7. L’OdV nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro

Il tema assume particolare rilievo nei procedimenti per omicidio o lesioni colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica, nei quali l’ente può rispondere ai sensi dell’art. 25-septies del d.lgs. n. 231/2001. In tali casi, il modello deve prevedere procedure adeguate ai rischi specifici e un monitoraggio effettivo delle misure prevenzionistiche.

La responsabilità dell’ente, tuttavia, non implica automaticamente quella dei componenti dell’OdV. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 21704 del 2023 ha distinto la colpa di organizzazione dell’ente dalla colpa degli autori del reato presupposto, precisando che l’accusa deve individuare i canali concreti attraverso i quali la condotta della persona fisica si collega teleologicamente all’interesse dell’ente. Questo accertamento non può essere sostituito dalla generica constatazione che l’OdV non abbia rilevato o impedito la violazione.

In concreto, può assumere rilievo la prova che l’OdV fosse stato informato di carenze specifiche e persistenti, che disponesse degli strumenti per segnalarle o sottoporle agli organi competenti, che avesse omesso ogni iniziativa nonostante la chiara percezione del rischio e che l’intervento omesso avrebbe potuto evitare l’evento. Anche in tale ipotesi, dovranno essere provati il nesso causale e l’elemento soggettivo personale. Non è sufficiente il rilievo ex post secondo cui il modello non aveva impedito l’infortunio.

La più recente giurisprudenza insiste infatti sulla necessità di un accertamento specifico dell’interesse o vantaggio dell’ente e della colpa di organizzazione. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 4210 del 2024 ha chiarito che, nei reati colposi di evento, interesse e vantaggio sono criteri alternativi e che la colpa di organizzazione, il reato presupposto e il nesso causale tra i due costituiscono elementi del fatto tipico dell’illecito dell’ente. La Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 26293 del 2024 ha inoltre precisato che anche una violazione isolata può essere rilevante per l’ente, ma solo quando siano individuati elementi concreti del collegamento finalistico con l’utilità aziendale.

8. Le condotte che possono esporre concretamente il componente

In termini operativi, il rischio penale del componente dell’OdV tende a concentrarsi non sulla mancata prevenzione assoluta del reato, ma su condotte personali ulteriori e qualificabili. Possono rilevare, a seconda del caso concreto:

  • la partecipazione consapevole alla predisposizione di un modello meramente apparente o inidoneo rispetto a rischi conosciuti;
  • la falsificazione dei verbali, delle relazioni o dei flussi informativi;
  • la rappresentazione non veritiera agli organi sociali o all’autorità giudiziaria dell’attività di vigilanza svolta;
  • l’omessa segnalazione di violazioni specifiche, gravi e reiterate, nonostante la conoscenza effettiva e la disponibilità di poteri di iniziativa;
  • l’accordo o la connivenza con gli autori del reato-presupposto;
  • l’intervento in attività operative o gestorie incompatibili con la funzione di controllo, seguito da una condotta causalmente collegata all’illecito.

Al contrario, non è sufficiente, di regola, dimostrare che l’OdV non abbia previsto ogni possibile modalità di commissione del reato, che non abbia controllato preventivamente ogni decisione aziendale o che il modello sia stato eluso fraudolentemente dagli apicali. Proprio in tema di elusione fraudolenta, la Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 23401 del 2022 ha ricordato che il modello non può annullare l’autonomia funzionale degli organi direttivi e che l’OdV non può essere trasformato in un organo di cogestione.

9. Profili di responsabilità civile e organizzativa

L’assenza di responsabilità penale non esclude, in astratto, possibili profili civilistici derivanti dall’inadempimento dell’incarico o dalla violazione dei doveri contrattuali assunti nei confronti dell’ente. La giurisprudenza di merito ha riconosciuto che l’autonomia, la stabilità dell’incarico e la corretta disciplina della revoca costituiscono condizioni funzionali all’indipendenza dell’organismo. La Corte d’appello civile di Palermo, sentenza n. 1500 del 2024 ha distinto il modello organizzativo dal regolamento dell’OdV, valorizzando le regole di nomina, durata, revoca e rinnovo dell’incarico.

Questi profili non comportano, tuttavia, un’estensione della responsabilità penale. La stabilità dell’incarico serve a proteggere l’autonomia del controllo, ma non trasforma il componente in un garante universale dell’attività dell’ente. La responsabilità penale resta ancorata ai principi di legalità, colpevolezza, causalità e personalità della responsabilità.

10. Conclusioni

La responsabilità penale dei componenti dell’OdV non può essere costruita sulla sola constatazione che un reato-presupposto sia stato commesso nonostante l’esistenza del modello. Il decreto 231 attribuisce all’organismo una funzione di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello, non una funzione di amministrazione, gestione o controllo impeditivo generalizzato dell’intera attività d’impresa.

Per fondare un addebito personale occorre dimostrare, con riferimento al singolo componente e al concreto assetto dell’ente, una specifica fonte dell’obbligo, l’effettiva disponibilità di poteri di intervento, la violazione di una regola cautelare, il nesso causale tra omissione ed evento e l’elemento soggettivo richiesto. In alternativa, la responsabilità può derivare da un contributo commissivo o omissivo consapevole al reato altrui, ma anche in questo caso la mera inerzia o la vigilanza imperfetta non sono sufficienti senza la prova degli elementi costitutivi del concorso.

La linea interpretativa più recente impone quindi di separare tre piani: la responsabilità dell’ente per colpa di organizzazione; l’eventuale responsabilità degli organi gestori e dei responsabili operativi per il reato-presupposto; la responsabilità personale dei componenti dell’OdV. Solo una ricostruzione analitica dei compiti, dei poteri, delle informazioni ricevute e delle iniziative concretamente esigibili consente di stabilire se l’inerzia dell’OdV abbia rilievo penalmente tipico oppure costituisca soltanto una carenza organizzativa imputabile all’ente o, eventualmente, un inadempimento di natura civilistica.

Perquisizione e dichiarazioni spontanee, sono utilizzabili nel giudizio abbreviato?

Il caso scelto per la rubrica Dialoghi Penali affronta lo spinoso tema dell’utilizzabilità, nel rito abbreviato, delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato nell’immediatezza del fatto.

Nello specifico a Tizio, sorpreso, a seguito di perquisizione, nella disponibilità di un’arma, veniva contestato il reato previsto dall’art. 4 I. 110/75.

Con il proprio legale decideva di richiedere il giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p. all’esito del quale veniva condannato, pronuncia poi confermata in sede di appello.

La difesa proponeva ricorso per Cassazione ritenendo sussistente la violazione dell’art 350 c.p.p. per avere la Corte attribuito all’imputato la disponibilità dell’arma sequestrata, rinvenuta all’interno della autovettura, unicamente sulla base delle dichiarazioni rese da quest’ultimo e riportate nel verbale di PG.

Le dichiarazioni, secondo quanto evidenziato nei motivi di ricorso, risultavano affette da inutilizzabilità patologica in quanto non riportate in un verbale ad hoc e non sottoscritte.

La Corte ha rigettato il ricorso, evidenziando che le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato possono essere contenute in un’annotazione ovvero inserite nel verbale di perquisizione o sequestro, senza che occorra un atto autonomo, a condizione che il dichiarante apponga la propria firma, tuttavia, nel caso de quo, la prova della riconducibilità dell’arma al ricorrente discendeva dalla completa disponibilità dell’autovettura e dal tentativo di nascondere l’arma non appena gli agenti si erano avvicinati per la perquisizione (Cfr. Cass. Pen. n. 33273/2026)

La Corte, nella sostanza, ha ascritto la condotta in contestazione all’imputato non sulla base di un elemento dichiarativo, bensì su elementi fattuali ritenuti idonei a dimostrare il possesso dell’arma.

Il principio di diritto sollevato dalla difesa era sicuramente corretto, tuttavia, la prova della commissione del reato è stata rinvenuta nel comportamento sospetto dell’indagato.

Il valore del silenzio nella strategia difensiva

La questione giuridica scelta per la rubrica “Dialoghi Penali” esplora l’utilizzabilità, nelle diverse fasi del processo penale, delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato ex art. 350 co. 7 c.p.p. e di quelle delegate ex art. 350 commi 1 e 4 c.p.p.

Il tema, apparentemente banale, impone, come vedremo, una pianificazione della strategia difensiva sin dalla fase delle indagini preliminari atteso che, in alcuni casi, le dichiarazioni potrebbero essere utilizzate dal giudice ai fini della pronuncia, nonostante il silenzio serbato, in sede dibattimentale, dall’imputato.

Ulteriore aspetto da non tralasciare attiene ai limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato in fase di indagine all’interno del giudizio abbreviato.

Occorre partire dall’analisi delle disposizioni che regolano le due tipologie di dichiarazioni:

  • Dichiarazioni spontanee verbalizzate e non verbalizzate (artt. 350 co. 7 e 357 co. 2 lett. b);
  • Sommarie informazioni delegate (art. 350 commi 1 e 4 c.p.p.);

Le dichiarazioni spontanee verbalizzate costituiscono l’ipotesi fisiologica in cui viene redatto un verbale ad hoc o, in alternativa, sono inserite in un verbale di arresto, perquisizione o sequestro, sempre sottoscritto dal dichiarante.

Sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in sede di incidente cautelare, in sede di giudizio abbreviato, mentre sono inutilizzabili in dibattimento.

Tuttavia, se impiegate per le contestazioni ex art. 503 co. 3 c.p.p., confluiscono nel materiale istruttorio che il giudice valuterà per emettere la sentenza.

Ne discende che se l’indagato ha reso dichiarazioni spontanee verbalizzate contenenti circostanze non favorevoli alla sua posizione o che, comunque, potrebbero destare dubbi sull’estraneità ai fatti contestati, è opportuno che, in sede dibattimentale, non si sottoponga all’esame.

Le dichiarazioni spontanee non verbalizzate ricorrono quando l’indagato rende dichiarazioni spontanee che la polizia giudiziaria non riversa in un verbale formale, limitandosi ad annotarle in atti interni, senza la sottoscrizione del dichiarante.

Sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in sede di incidente cautelare, mentre sono inutilizzabili sia nel rito contratto del giudizio abbreviato, sia in dibattimento.

Le sommarie informazioni delegate includono tre ipotesi differenti:

  • Interrogatorio reso al pubblico ministero (artt. 64, 65, 375 c.p.p.);
  • Sommarie informazioni delegate (art. 350, commi 1-4, assunte dalla polizia giudiziaria su delega del PM ex art. 370 c.p.p.);
  • Dichiarazioni rese al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare (es. interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., udienza di convalida, art. 422 c.p.p.);

Tutte e tre condividono un tratto comune: sono dichiarazioni assunte con le garanzie difensive — assistenza del difensore, avvisi ex art. 64 c.p.p., verbalizzazione formale. Ed è proprio questa garanzia a rendere costituzionalmente tollerabile l’ingresso nel dibattimento in assenza di contraddittorio: se l’imputato rifiuta l’esame, la lettura ex art. 513 c.p.p. diventa lo strumento per evitare che il silenzio si trasformi in una paralisi probatoria.

Chiaramente, come intuibile, sono utilizzabili sia nella fase delle indagini preliminari che in sede di giudizio abbreviato.

In ragione di quanto esposto, la scelta del silenzio da parte dell’indagato/imputato può costituire uno strumento di difesa quando siamo in una fase antecedente alla notifica dell’avviso 415 bis c.p.p. e, quindi, non conosciamo ancora il materiale investigativo, quando la posizione è traballante e il dichiarante potrebbe essere messo in difficoltà e, soprattutto, nell’ipotesi in cui non abbiamo ancora elaborato un piano di azione.

Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e responsabilità ex L. 231/2001

Un ente ecclesiastico ospedaliero era stato ritenuto responsabile dell’illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, contestato per aver ottenuto dalla Regione rimborsi relativi all’acquisto di derrate alimentari in quantità eccedente rispetto al fabbisogno degli assistiti della struttura.

La Corte d’Appello aveva motivato l’interesse dell’ente con la volontà di evitare conflitti con gli ospiti, facendo gravare sulla collettività le conseguenze di scelte gestionali antieconomiche.

La pronuncia veniva impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che ha disposto, in accoglimento della censura afferente il tema dell’interesse/vantaggio ex art. 5 L. n. 231/2001, l’annullamento con rinvio.

Di seguito i punti rilevanti della decisione, Cass. Pen. n. 5923/2026, in commento:

  • Alternatività e concorrenza dei criteri: i criteri di imputazione oggettiva di cui all’art. 5 d.lgs. 231/2001, rappresentati dall’interesse o dal vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra loro. Il giudice deve declinare in termini specifici l’interesse o il vantaggio concretamente perseguito o attinto dall’ente in diretto rapporto con il reato presupposto;
  • Divieto di valorizzazione di dati metagiuridici: non è sufficiente la valorizzazione di dati metagiuridici di natura sociologica. La motivazione non può risolversi in valutazioni generiche (come nel caso di specie: evitare conflitti con gli ospiti, mantenere un clima sereno), ma deve individuare uno specifico interesse o vantaggio giuridicamente apprezzabile;
  • Applicabilità agli enti ecclesiastici: la sentenza conferma implicitamente l’applicabilità del d.lgs. 231/2001 anche agli enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica e di organizzazione, purché sussistano i presupposti di legge;
  • Standard probatorio rigoroso: l’accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente, anche in caso di prescrizione del reato presupposto, richiede la verifica dei presupposti dell’illecito amministrativo oltre ogni ragionevole dubbio ai sensi dell’art. 533 cod. proc. pen., in forza delle clausole estensive contenute negli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231 del 2001;
  • Profitto confiscabile: il profitto del reato oggetto della confisca ex art. 19 d.lgs. 231/2001 è identificabile con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, non anche con i vantaggi indiretti derivanti dall’illecito. Sussiste un imprescindibile rapporto di derivazione causale tra il profitto confiscabile e il reato presupposto.

 

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Lo sversamento massiccio di deiezioni bufaline può determinare l’integrazione del reato di inquinamento ambientale?

L’amministratore di fatto di un’azienda bufalina è stato condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, 𝗽𝗲𝗿 𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗾𝘂𝗶𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗶𝘂𝘁𝗶 per aver sversato massicciamente e continuativamente le deiezioni di circa 1.000 bufale sul suolo e in un corpo idrico superficiale;

La sentenza di condanna è stata impugnata dall’imputato che ha sollevato quattro motivi di censura e in particolare:
a) Assenza di prova scientifica dell’inquinamento;
b) Insussistenza della qualifica di gestore/titolare di impresa;
c) Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
d) Eccessivo aumento di pena per continuazione;

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7066/2026, nel rigettare il primo motivo, ha ribadito che, ai fini dell’accertamento del reato ex art. 452-bis c.p., non 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗹 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼/𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 è 𝗱𝗶 “𝗺𝗮𝗰𝗿𝗼𝘀𝗰𝗼𝗽𝗶𝗰𝗮 𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮” ed è desumibile dalle concrete circostanze di fatto immediatamente percepibili.

Nel caso de quo “la zona risultava interessata dallo spandimento degli effluenti zootecnici provenienti dall’azienda bufalina da tempo risalente e la presenza di una vasca stracolma di liquami zootecnici che attraverso un’apertura era collegata direttamente al canale di scolo; inoltre lo spandimento avveniva per quantitativi di molto superiori a quelli consentiti e in modo continuativo; e, da ultimo, che non esistevano nella zona altre aziende che svolgevano la medesima attività, elemento che esclude la necessità – nel caso in esame di analizzare dati di confronto”.

Con riferimento al danno significato e misurabile, la pronuncia lo ha ritenuto provato sulla base di tre elementi di fatto:
a) Presenza di uno strato enorme di liquami;
b) Stratificazioni essiccate su ampie porzioni di territorio;
c) Alterazione evidente di suolo e acque superficiali;

Gli altri tre motivi di ricorso sono stati parimenti ritenuti infondati.

La causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. si applica anche al delitto di tentata estorsione?

La Corte Costituzionale è stata investita da due ordinanze di rimessione (GIP Tribunale di Pavia e Tribunale di Cassino) relative all’applicazione dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3, c. p.., che esclude la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per il delitto di estorsione.

In entrambi i procedimenti penali l’accusa aveva contestato all’imputato il 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲, per un episodio ritenuto dal giudicante di particolare tenuità che, tuttavia, non poteva beneficiare dell’applicazione dell’esimente, in ragione del divieto espresso sopracitato.


La Corte Costituzionale, investita delle questione di legittimità costituzionale, ha accolto la censura per violazione dell’art. 3 della Carta Costituzionale operando una comparazione con il reato di rapina, per il quale la preclusione è prevista soltanto per l’ipotesi ex art. 628 co. 3 c.p. e non per l’ipotesi di rapina semplice.

La pronuncia ha evidenziato che le fattispecie penali sono accomunate da:

–Identici beni giuridici tutelati: patrimonio e libertà di autodeterminazione;-Identica pena edittale: reclusione da 5 a 10 anni;
-Medesime circostanze aggravanti speciali;
-Stessa disciplina processuale (arresto facoltativo in flagranza);
-Medesima disciplina sui benefici penitenziari per le forme aggravate;
-Per entrambi è stata introdotta l’attenuante del fatto di lieve entità;

La Corte, con la sentenza n. 44/2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3, c. p., nella parte in cui prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto tentato previsto dall’art. 629, primo comma, c. p., in quanto tra i due reati (rapina ed estorsione) esiste un’evidente omogeneità sotto il profilo dell’offensività.

L’estinzione del reato per remissione tacita impone di valutare che l’assenza del querelante sia intenzionale?

La vicenda giudiziaria origina dall’impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica di Belluno della sentenza del GDP che aveva dichiarato 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗲𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗹𝗮, in considerazione dell’assenza in udienza della persona offesa, regolarmente avvisata degli effetti ricollegabili alla sua assenza.

Il Procuratore, con il ricorso per Cassazione, eccepiva la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in quanto la persona offesa si era recata in udienza, tanto è vero che il giudice di primo grado aveva annotato, in calce al verbale, subito dopo la chiusura dello stesso, che quest’ultima era rimasta fuori dall’aula, in attesa della chiamata del processo che la riguardava.

La Suprema Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia del Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso, rilevando 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗮, 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗻𝗰𝗵𝗲́ 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗲𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝘂𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗲𝗾𝘂𝗶𝘃𝗼𝗰𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮.

La pronuncia, in tema di remissione tacita della querela, ha osservato che l’atto di citazione deve contenere l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita e che il 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀’ 𝗲𝘀𝗼𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗹𝗮, qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà.

Il Giudice dell’udienza predibattimentale può ordinare al PM di rinotificare il decreto di citazione alla persona offesa?

Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha esplorato il tema dei poteri del giudice nell’ambito della rinotifica degli avvisi.

La vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione origina da un ricorso per Cassazione proposto avverso l’ordinanza del Giudice dell’Udienza Predibattimentale che, avendo appurato l’omessa notifica del decreto di citazione alla persona offesa, aveva ordinato al PM di effettuarla.

Il PM ha impugnato il provvedimento sollevando 𝗹’𝗮𝗯𝗻𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗮̀ dello stesso in riferimento agli artt. 552, 554 bis co. secondo, 420 co. secondo e 143 disp. att. c.p.p.

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 326/2026, ha accolto il ricorso evidenziando che l’art. 554 bis c.p.p., contenente le disposizioni in materia di udienza predibattimentale, prevede che il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

Ne discende che l’ordinanza impugnata, avendo determinato un’indebita regressione del procedimento, presenta i caratteri dell’abnormità strutturale e funzionale.

La richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare può essere rigettata in ragione della pregressa commissione del reato di evasione durante l’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione domiciliare?

La questione è stata vagliata, di recente, dalla Suprema Corte di Cassazione a seguito della proposizione di ricorso, da parte di un imputato, a cui la Corte di Appello aveva negato la concessione della pena sostitutiva.

Il diniego è ancorato alla commissione del reato di evasione durante il periodo di sottoposizione ad una precedente misura alternativa concessa dal Tribuna di Sorveglianza e, poi, revocata in ragione della condotta illecita esposta.

Il ricorrente ha censurato la decisione rilevando che la Corte di Appello avrebbe equiparato e assimilato 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁. 𝟱𝟵, 𝗰𝗼. 𝟭, 𝗹𝗲𝘁𝘁. 𝗮), 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗟. 𝟲𝟴𝟵/𝟭𝟵𝟴𝟭, secondo cui la pena sostitutiva non può essere applicata nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle pene sostitutive medesime, al caso i cui la violazione si riferisce ad una pena alternativa.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. n. 10791/2026, ha accolto il ricorso rilevando che il legislatore non ha previsto alcuna preclusione nel caso di revoca di una misura alternativa per violazione delle relative prescrizioni in rapporto all’applicabilità delle pene sostitutive, essendo il riferimento dell’art. 59 lett. a) L. n.689/1981 relativo solo alla revoca delle pene sostitutive di cui all’art. 66 stessa legge e non anche alla revoca delle misure della detenzione domiciliare o della semilibertà previste rispettivamente dagli artt. 47-ter, co. 7, e 51 dell’ord. penitenziario.

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La causa di non punibilità ex art. 649 c.p. può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il reato sia stato commesso in danno dell’ex convivente?

La questione è stata affrontata nell’ambito di una complessa vicenda giudiziaria che ha visto imputato un uomo, condannato per i reati ex art. 572 e 646 c.p., con pronuncia confermata in appello e impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Nel ricorso, la difesa ha evidenziato che la causa di non punibilità può applicarsi nei confronti del coniuge non legalmente separato, della parte dell’unione civile, tra persone dello stesso sesso, ma non nei confronti dell’ex convivente, con evidente pregiudizio delle coppie che abbiano scelto una relazione di fatto.

La mancata estensione dell’applicabilità della causa di non punibilità appare in contrasto all’interpretazione della nozione moderna di famiglia.

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che la Corte costituzionale, con ordinanza del 21 febbraio 2018 n. 57, ha dichiarato manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, cod. pen., censurato con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, a seguito della menzionata novella del 2017, ha sancito che la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio operi anche a beneficio della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e non anche del convivente.

Ancora una volta si è sottolineata la non meccanica assimilabilità tra la convivenza e il rapporto di coniugio, valorizzando il carattere di tendenziale stabilità della relazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9423/2026, ha rigettato il ricorso evidenziando che la disposizione ex art. 649 c.p. ha natura derogatoria rispetto ai principi generali in tema di punibilità e, in quanto tale, non può applicarsi in via analogica a casi non espressamente previsti.