Truffa aggravata dal timore di un pericolo immaginario e abuso della credulità popolare…

Oggi vi racconto una storia, già sentita tante volte, ma purtroppo vera…

Il protagonista è un uomo che spacciandosi per mago, guaritore, occultista e qualche volta anche chiromante ingenerava nelle vittime la convinzione della sussistenza di un grave pericolo, che poteva essere scongiurato soltanto attraverso riti magici.

Il timore indotto nelle persone era tale da spingerle alla consegna di cospicue somme di denaro, che venivano richieste con insistenza per effettuare le pratiche esoteriche.

L’uomo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa aggravata dal timore di un pericolo immaginario ex art. 640 co. 2 n. 2 c.p.

L’aggravante prevista dal comma 2, n. 2 si incentra sul pericolo immaginario, usualmente inteso come sinonimo di inesistente, magari riferito a forze sovrannaturali e occulte, o a credenze superstiziose. Gli artifizi e raggiri, dunque, devono essere tali da trarre in errore la vittima mediante la falsa rappresentazione di un pericolo inesistente.

In giurisprudenza, in molti casi si è ravvisato che al pericolo immaginario dell’avveramento di gravi malattie o di gravi incidenti si accompagna l’ulteriore menzogna della guarigione mediante il compimento di asseriti esorcismi o pratiche magiche o somministrando o prescrivendo sostanze, anche asseritamente terapeutiche, il tutto al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno della stessa (Cfr. Cass. Penale n. 49519/2019).

A fronte della condanna confermata in appello, l’uomo, il mago insomma, si era difeso davanti alla Suprema Corte di Cassazione sostenendo che la condotta avrebbe potuto integrare al massimo il reato di abuso della credulità popolare, fattispecie depenalizzata dal D. Lgs. n. 8 del 2016.

In questo caso però la magia non ha funzionato, in quanto la condanna è stata confermata, non ricorrendo secondo il Supremo Consesso i presupposti del reato di cui all’art. 661 c.p., che richiede il turbamento dell’ordine pubblico e che l’azione sia rivolta nei confronti di un numero indeterminato di persone, elementi entrambi assenti nel caso di specie (Cass. Penale n. 7513/2022).

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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