Il diritto all’obiezione di coscienza e il reato ex art. 328 c.p.

Oggi affrontiamo un argomento particolarmente spinoso: il diritto all’obiezione di coscienza del sanitario con riferimento agli interventi di interruzione della gravidanza.

Il caso riguarda un medico operante presso la divisione di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale San Martino di Genova che veniva condannato per il reato di cui all’art. 328 c.p. per aver omesso indebitamente di effettuare un esame ecografico successivamente alla somministrazione di farmaci abortivi.

 

Il sanitario, condannato in primo e secondo grado, si era difeso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, rilevando di aver correttamente esercitato il diritto l’obiezione di coscienza. Secondo il medico, la corretta interpretazione dell’art. 9 co. 3 della L. n. 194/1978 include nell’ambito della procedura di interruzione della gravidanza mediante l’uso di farmaci anche l’esame ecografico da effettuarsi dopo la somministrazione dei predetti. Esso è necessario, anzi è indispensabile per accertare l’avvenuta espulsione dell’embrione.

Ne consegue che l’esame ecografico doveva essere effettuato da un medico non obiettore.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.18901/2021, tuttavia, non ha aderito alla tesi della difesa, osservando che l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario dal compimento delle procedure ed attività dirette a determinare l’interruzione della gravidanza e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.

L’obiezione di coscienza peraltro non può essere invocata allorquando l’intervento del personale medico è indispensabile per salvare la vita del paziente.

Ferme tali premesse, occorre rilevare che l’esame ecografico da effettuare dopo l’interruzione della gravidanze fa parte della procedura di interruzione, ma non è finalizzato all’interruzione, ma ad accertare che c’è stata e a valutare eventuali rischi per le condizioni cliniche e di salute della donna.

Ne consegue che il sanitario non poteva invocare la scriminante e, difatti, la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia esaminata ha ritenuto pienamente integrato il reato ex art. 328 c.p.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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