Estorsione e truffa aggravata dall’aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario…

Oggi voglio parlarvi della sottile differenza tra il reato di estorsione ex art. 629 c.p. e quello di truffa aggravata ex art. 640 co. 2 n. 2 c.p., ovvero ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario.

Occorre preliminarmente inquadrare gli elementi identificativi delle due fattispecie.

Il delitto di estorsione è un reato plurioffensivo in quanto lesivo del patrimonio e della libertà di autodeterminazione. La fattispecie sanziona una condotta connotata da violenza o minaccia da cui discenda per l’autore un ingiusto profitto, mentre per la vittima un danno.

La coartazione nel reato di estorsione non consiste in una vis absoluta, ma deve lasciare al destinatario uno spazio di libertà. La vittima deve mantenere un limitato margine di scelta, potendo anche decidere di non sottostare alla volontà criminale dell’autore del reato. In assenza di scelta ricorrerebbe il reato di rapina ex art. 628 c.p.

Il reato di truffa, anch’esso preposto alla tutela del patrimonio e della libertà di autodeterminazione è, invece, caratterizzato dalla commissione di artifizi e raggiri da parte dell’autore nei confronti della vittima tale da consentire il conseguimento di un ingiusto profitto con l’altrui danno. Il delitto può essere aggravato dall’aver ingenerato nella vittima un pericolo immaginario da intendersi come inesistente ex art. 640 co. 2 n. 2 c.p..

Nell’ipotesi aggravata, gli artifizi o i raggiri devono essere tali da trarre in errore la vittima mediante la falsa rappresentazione di un pericolo inesistente. La ratio dell’aggravante si ritiene risieda nella natura particolarmente insidiosa de facto di chi fa percepire all’offeso un timore di un pericolo che non sussiste, specie perché il più delle volte costui versa in una situazione psicologica più debole rispetto all’agente.

Illustrati i caratteri peculiari dei due reati, cerchiamo di capire in cosa si differenziano.

Tra i due risalta la diversità dei “mezzi” per ottenere la collaborazione: gli artifizi o raggiri nella truffa e la minaccia o la violenza nell’estorsione.

La distinzione sfuma nel caso di contestazione dell’aggravante dell’aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, in quanto la peculiarità del raggiro ivi descritto è tale da creare nella sfera psichica del soggetto passivo una situazione molto vicina alla coartazione.

Non può fungere da elemento distintivo la natura immaginaria o reale del male prospettato, in quanto anche nel caso della estorsione il male minacciato può essere inesistente, ossia meramente paventato dal reo con la sua minaccia, senza che abbia un fondamento reale.

La dottrina risolve la questione osservando che nell’estorsione ricorre una minaccia che consiste nel rappresentare alla vittima un male come dipendente dalla volontà del reo, mentre nella truffa aggravata l’agente induce la vittima a credere erroneamente di potersi sottrarre al male che le viene prospettato grazie all’intervento salvifico del reo.

La Suprema Corte, con un recente arresto, ha evidenziato che il discrimine tra le due ipotesi di reato va individuato indagando gli effetti che si sono prodotti sulla volontà della vittima.

Se quest’ultima è manipolata ricorrerà l’ipotesi di truffa aggravata se, di contro, la volontà della vittima risulterà coartata la condotta sarà inquadrabile nel reato più grave di estorsione (Cfr. Cass. Penale n. 48269/2022).

Furto d’identità e annuncio erotico pubblicato su un sito di incontri…

Stasera voglio soffermarmi su un reato che, negli ultimi anni, è stato contestato sempre con maggiore frequenza in quanto collegato all’utilizzo della rete internet. Qualche volta avrete sentito parlare di furto di identità. Con questa espressione si indica anche il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p.

L’ipotesi delittuosa rappresenta una norma a più fattispecie, in quanto per integrare il reato in esame è sufficiente che il soggetto attivo realizzi una sola delle diverse modalità della condotta, mentre se ne compie più di una commette comunque un solo reato.

Il nucleo centrale della condotta tipica è costituito dalla induzione in errore, consistente nel determinare in qualcuno una falsa rappresentazione della realtà.

Poiché inoltre il delitto in esame realizza un esempio di reato a “forma vincolata“, è necessario che la falsa rappresentazione della realtà sia provocata da una delle quattro forme della condotta tassativamente indicate dall’art. 494, non rilevando, quindi, un comportamento semplicemente omissivo.

  • La prima modalità della condotta si riferisce alla sostituzione illegittima della propria all’altrui persona; si tratta di un comportamento idoneo a far credere a qualcuno che l’agente sia un’altra persona.
  • La seconda forma della condotta riguarda l’attribuzione a sé o ad altri di un falso nome. Il termine “nome” deve essere interpretato in modo duttile, infatti il «”nome” non è soltanto il nome di battesimo, ma è tutto il complesso dei contrassegni di identità: quindi il prenome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la paternità e la maternità. Non è necessario che il nome assunto appartenga a un altro soggetto: basta l’attribuzione di un nome immaginario».
  • Un’altra modalità della condotta è costituita dall’attribuzione a sé o ad altri di un falso stato. Per “stato” si intende la posizione del soggetto all’interno della società domestica, civile, politica: cittadinanza, capacità di agire, stato libero o coniugale, parentela, affinità, patria potestà ecc.
  • L’ultima forma della condotta è rappresentata dall’attribuzione a sé o ad altri di una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici. In questo caso si fa riferimento a qualità (ad es., proprietario, possessore, creditore ecc.) che devono avere una rilevanza specifica in relazione al rapporto giuridico in atto.

Fermo quanto esposto, occorre rilevare che, nel caso in esame, all’imputato veniva contestato il reato di sostituzione di persona per essersi sostituito ad una donna inserendo sul sito «bakekaincontri.com» un annuncio erotico collegato al nome della predetta, creando un falso profilo sul social «badoo» ed un falso profilo sul social «Lovoo» inserendovi la fotografia della vittima, le sue generalità, residenza e numero di telefono, così inducendo in errore coloro che comunicavano con lui attraverso la chat e determinandoli a recare disturbo o molestia alla donna.

L’imputato veniva condannato in primo grado, pronuncia poi confermata in appello, per una condotta che, secondo i giudici di merito, ben poteva essere sussunta nell’ipotesi per ultimo indicata ovvero per aver attribuito a se stesso una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici.

Non condividendo la statuizione di condanna adiva la Suprema Corte di Cassazione.

Il ricorrente riteneva che non fosse stata raggiunta la prova dell’inserimento da parte sua dell’annuncio erotico e della creazione dei profili. Tuttavia, il gravame veniva rigettato con conferma della pronuncia, in quanto dalle risultanze istruttorie era emerso che per pubblicare l’annuncio contenente le false generalità della vittima era stato utilizzato il numero di un’utenza mobile riconducibile al ricorrente (Cfr. Cass. Penale n. 41801/2022).

Tale elemento è stato ritenuto sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità penale anche in considerazione della carenza di elementi contrari che potessero far desumere l’estraneità del reo ai fatti in contestazione.

Peraltro, di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto integrato il reato di sostituzione di persona nella condotta di chi crei e utilizzi profili social e account internet con i dati anagrafici di altra persona, esplicitamente contraria, al fine di far ricadere su quest’ultima l’attribuzione delle connessioni eseguite in rete (Cfr. Cass. pen. sez. V, 10/01/2022, n. 323), come, ancora, che integra tale delitto la condotta di chi crei ed utilizzi una sim-card servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole (Cfr. Cass. pen. sez. V, 07/09/2020, n. 25215).

Investimento fuori dalle strisce e assoluzione per il reato di lesioni personali colpose…

Nel 2022 ho dato vita alla rubrica “dialoghi penali” raccontandovi delle storie, naturalmente vere, di casi affrontati dalla Suprema Corte di Cassazione. Ho provato delle forti emozioni in quanto mi sono sentito, mentre scrivevo, parte di quelle vicende processuali, sebbene fossi, per una volta, soltanto uno spettatore. Di solito, invece, siedo accanto alla parte, imputato o parte civile, davanti al giudice e, mentre attendo, in religioso silenzio, che mi venga data la parola, sento un fremito, che preannuncia l’inizio della battaglia. Talvolta il mio avversario è la Procura, talvolta, un collega, in ogni caso, un avvocato vive per quei momenti in cui scende nell’arena e lotta, senza risparmiarsi, come un gladiatore.

In queste ore il bisogno di iniziare il 2023 con un nuovo racconto mi ha spinto ad accendere di fretta il computer e a scrivere.

Iniziamo subito..

Il protagonista del nuovo caso ha investito, alla guida della propria autovettura, due pedoni che attraversavano la carreggiata fuori dalle strisce pedonali.

La Procura ha contestato all’imputata di aver tenuto un comportamento colposo per non aver mantenuto una velocità adeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada (art. 140 del D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285).

La velocità era stata tale da non impedire l’urto, provocando ai due pedoni lesioni giudicate guaribili in più di 40 giorni.

All’autista veniva contestato il reato di lesioni personali colpose disciplinato, all’epoca dei fatti, e cioè nel 2014, allorquando si verificò l’investimento, dall’art. 590 c.p. Oggi, invece, il reato di lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale è disciplinato dall’art. 590 bis c.p. introdotto dalle legge n. 41 del 23 marzo 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016. Si rileva, peraltro, che la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 590 bis c.p. prima procedibile d’ufficio, oggi, con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, è diventata procedibile soltanto a querela di parte.

 

In primo grado l’imputata è stata assolta, tuttavia, la Cassazione ha censurato la pronuncia del Giudice di Pace in quanto in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza.

Di seguito i principi esposti:

a) «Poiché l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del “neminem laedere“, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l’eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all’apprezzamento motivato del giudice di merito» (Cass. pen. sez. IV, n. 3347 del 24/1/1994, Pirani Rv. 197931);

b) «In caso di incidente stradale con investimento di pedone la repentinità dell’attraversamento da parte di questo non è sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente che non abbia in precedenza osservato una condotta esente da colpa» (Cass. pen. sez. IV, n. 14567 del 5/5/1989, Pellegrini, Rv. 182380).

«In tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità (Conf. Mass. n. 152760)».

Il Tribunale, quale giudice del rinvio, investito dalla Corte Suprema di Cassazione di un nuovo vaglio, emetteva nuova sentenza di assoluzione, rilevando che all’autista non poteva muoversi alcun addebito a titolo di colpa. Difatti, non era stata dimostrata, in sede di istruttoria dibattimentale, né una colpa specifica (velocità non prudenziale) né una colpa generica. Dalle deposizioni testimoniali emergeva soltanto la bassa velocità tenuta dal conducente, l’assenza di segni di frenata e la visibilità ridotta. Tutti elementi neutri, inidonei a fondare la violazione di una regola di cautelare. Di contro, la descrizione del comportamento dei pedoni aveva mostrato una chiara e manifesta imprevedibilità, in quanto si erano improvvisamente e imprudentemente riversati in strada. La pronuncia assolutoria veniva confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 45899/2022.

Insulti agli alunni: abuso dei mezzi di correzione o maltrattamenti contro familiari e conviventi?

Riparte la rubrica “dialoghi penali” e affronta una vicenda particolarmente grave verificatasi all’interno di una scuola. La protagonista è una maestra, condannata per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p.

La decisione in esame ha sviscerato il rapporto tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e disciplina ex art. 571 c.p. e quello di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p..

L’imputata è un’insegnante, accusata di aver impiegato nei confronti di diversi alunni epiteti ingiuriosi gravi, anche di matrice razzista.

In forza di tale condotta il giudice di primo grado ha emesso sentenza di condanna per il reato più grave di maltrattamenti contro familiari e conviventi.

La maestra non accettando la pronuncia di condanna decideva di adire la Suprema Corte di Cassazione, sostenendo che la sentenza non avesse correttamente vagliato il reato sotto il profilo soggettivo, dal momento che l’intento non era di sicuro quello di maltrattare gli alunni, bensì di correggere alcuni comportamenti tenuti durante le lezioni.

Vediamo cosa è accaduto…

Il ricorso è stato rigettato in quanto il discrimine tra le due fattispecie non riguarda il profilo soggettivo. Quindi, non rileva se l’agente abbia agito nella coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la sua personalità o, di contro, per finalità meramente educative.

La distinzione tra le due fattispecie penali riguarda, invece, il profilo oggettivo.

Secondo la Corte, l’uso sistematico della violenza fisica o psicologica, purtroppo accertato nel caso in esame, integra il reato più grave previsto dall’art. 572 c.p. , che non può essere escluso dall’animus corrigendi (Cass. Penale n. 43434/2022).

Per questo motivo, come già ribadito in altre pronunce, “gli atti di violenza esercitati da un’insegnante di scuola materna nei confronti di infanti di tre anni devono essere qualificati come maltrattamenti in famiglia e il compimento sistematico di atti di natura vessatoria integra il reato previsto dall’ art. 572 c.p.. Ciò non muta qualora le condotte dell’agente siano sorrette da un intento educativo o animate da spirito “di protezione” , atteso che il reato di maltrattamenti è configurabile in caso di comunicazione fisica e violenta in ambiente scolastico”.

Diffamazione e profilo facebook…

Oggi parliamo di diffamazione su internet mediante la pubblicazione di post offensivi sul proprio profilo facebook. La domanda a cui ha risposto la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 37070/2022 è molto interessante, dal momento che indica il modo attraverso il quale è possibile dimostrare la propria innocenza nel caso in cui alcuni post denigratori siano stati pubblicati, a nostra insaputa, sul profilo personale.

Nel caso vagliato dalla Corte, l’imputato veniva accusato e poi condannato per la pubblicazione di alcuni post offensivi sul proprio profilo facebook, che denigravano l’attività di un parrucchiere esercitata in un locale adiacente a quello del reo.

All’imputato veniva contestato il reato di diffamazione nella forma aggravata previsto dall’ art. 595 co. 3 del Codice Penale.

La disposizione sanziona l’offesa dell’altrui reputazione, mediante la comunicazione con più persone. Trattandosi di reato di evento, il momento consumativo coincide con la percezione dell’offesa. Il co. 3 prevede un’ aggravante nel caso in cui l’offesa è arrecata mediante la stampa o con qualsiasi mezzo di pubblicità ovvero in atto pubblico.

Il titolare del profilo non condividendo le motivazioni della pronuncia di condanna per il reato suindicato decideva di adire la Suprema Corte di Cassazione.

Con il ricorso è stata censurata la sentenza in quanto non avrebbe fornito la prova nè della pubblicazione sul profilo di post denigratori da parte del titolare del predetto che, peraltro, mediante il proprio difensore aveva contestato, prima dell’instaurazione del giudizio penale, la paternità dei post, nè che i messaggi fossero destinati all’esercente l’attività di parrucchiere, che operava nel locale adiacente.

La Corte ha evidenziato che l’omessa denuncia del c.d. “furto di identità” da parte dell’intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione di post “incriminati”, può costituire valido elemento indiziario (Sez. 5, n. 4239 del 21/10/2021, dep. 2022; Sez. 5, n. Sez. 5, n. 45339 del 13/07/2018, Petrangelo, n. m.; Sez. 5, n. 8328 del 13/07/2015, dep. 2016, Martinez, n. m.) per ritenere che il titolare abbia pubblicato i post.

Nel caso in esame, il ricorrente non aveva presentato alcuna denuncia per segnalare l’uso illecito del proprio profilo.

Con riferimento alla seconda doglianza ovvero all’ individuazione del destinatario dei messaggi denigratori, la Corte ha osservato che la sentenza gravata aveva già rappresentato che tutti i testimoni escussi erano concordi nel ritenere che i messaggi pubblicati sul profilo erano rivolti al parrucchiere che esercitava la propria attività in un immobile adiacente a quello dell’imputato.

Guida in stato di ebbrezza: chi deve dimostrare il regolare funzionamento dell’etilometro?

Il protagonista della vicenda è un automobilista che, risultavo positivo a seguito di un controllo del tasso alcolemico effettuato mediante etilometro, veniva tratto a giudizio per il reato di guida in stato di ebbrezza previsto dall’art. 186 co. 1 e 2 del C.D.S.

Prima di entrare nel cuore della vicenda giudiziaria su cui si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 26052/2022, occorre soffermarci sulla nozione di alcoltest e sul reato previsto dall’art. 186.

Per alcoltest si intende la misurazione del tasso di alcol presente nel sangue di una persona alla guida di un veicolo, al fine di verificare l’eventuale superamento dei limiti fissati dalla legge (art. 186 Codice della Strada).

La disposizione rubricata “Guida sotto l’influenza dell’alcool”, stabilisce il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, prevedendo, al co. 2, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 33 della L. n. 120/2012, alcune sanzioni amministrative o ammende in capo a colui il quale guidi in tale stato, sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Il legislatore ha previsto tre ipotesi di responsabilità che di seguito si riportano:

a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 532 a € 2.127, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) l’ammenda da € 800 a € 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) l’ammenda da € 1.500 a € 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

Il conducente veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza ritenendo, tuttavia, di aver subito un’ingiusta condanna adiva la Suprema Corte di Cassazione, sostenendo la illegittimità della pronuncia in quanto tra i due rilevamenti era intercorso un lasso di tempo superiore ai cinque minuti e, inoltre, non vi era prova che l’etilometro fosse stato sottoposto ad omologazione, calibratura e revisione.

La Suprema Corte di Cassazione non ha accolto che censure sollevate dal ricorrente dichiarando inammissibile l’atto di impugnazione.

Nello specifico, ha osservato che la ratio della disposizione di cui all’art. 379 del Regolamento al codice della strada, secondo cui, ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall’ art. 186 il distacco temporale di 5 minuti che deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervento minimo volto a monitorare la curva alcolemica (Cass. pen., Sez. IV, 27 aprile 2018, n. 24386).

Ne discende che un lasso di tempo superiore tra la prima e la seconda prova, così come verificatosi nel caso in esame, non esclude la validità dell’accertamento operato.

Con riferimento alla seconda censura, occorre evidenziare che l’ art. 379 Reg. esec. C.d.S., prevede che l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro non significa, dunque, che l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all’esecuzione di tali operazioni: tali dati, riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico non hanno di per sè rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato.

Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell’art. 379 Reg. Esec. C.d.S. sia sollecitata dall’imputato, che ha all’uopo “un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione e/o revisione possa essere avvenuta”.

Tuttavia, non sono stati forniti elementi diretti a provare una carenza dei requisiti dell’apparecchio impiegato per effettuare l’operazione contestata e, pertanto, anche tale motivo è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte di Cassazione.

Concorso pubblico: quando la falsa attestazione del possesso della laurea è reato?

La vicenda che oggi intendo raccontarvi vede protagonista un concorsista che nella dichiarazione sostitutiva di certificazione per la partecipazione ad un concorso pubblico aveva attestato falsamente di essere in possesso della laurea in giurisprudenza.

Nello specifico, la procedura selettiva indetta dalla pubblica amministrazione per il profilo di responsabile della segretaria del vicesindaco, per la quale l’imputato aveva presentato una dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla domanda di partecipazione al concorso, non prevedeva il requisito del conseguimento della laurea, ragion per cui la falsa attestazione avrebbe dovuto ritenersi inutile, secondo quanto sostenuto dalla difesa dell’imputato.

Al concorsista veniva contestato il reato ex art. 483 c.p. che sanziona, con la reclusione fino a due anni, la condotta di colui che attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

In primo e secondo grado veniva emessa sentenza di condanna nei confronti dell’imputato per il reato ex art. 483 c.p., ritenendo il falso idoneo ad ingannare la pubblica amministrazione.

Decisione, poi, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la pronuncia n. 36184/2022, ha rigettato il ricorso.

Con l’atto di impugnazione veniva censurata la pronuncia di appello che non aveva rilevato la sussistenza di un’ipotesi di falso inutile, dal momento che la procedura concorsuale non prevedeva quale titolo necessario il possesso della laurea.

La decisione, tuttavia, ha escluso la ricorrenza del c.d. “falso inutile” che, peraltro, va tenuto distinto dal falso innocuo e da quello grossolano. La ricorrenza di una delle tre ipotesi preclude la punibilità del reo.

Occorre rapidamente delineare le tre categorie di falso.

Il c.d. “falso innocuo” ricorre nelle sole ipotesi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico, che qui interessa) o l’alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l’innocuità essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto.

E’ falso grossolano, cioè di quel falso che si presenti con caratteristiche di evidenza tali da risultare del tutto inidoneo ad ingannare qualsiasi soggetto. In tale ipotesi, l’azione appare perciò, secondo un giudizio ex ante e per sue intrinseche caratteristiche, inidonea in assoluto a ledere l’interesse giuridico tutelato dalle norme penali, dando così luogo al reato impossibile ex art. 49 co. 2 c.p.

E’, infine, “falso inutile, quello per il quale viene in rilievo non già il profilo della inidoneità intrinseca dell’azione, ma quello della inesistenza dell’oggetto in quanto la difforme rappresentazione cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria.

La Corte ha ritenuto non sussumibile la condotta nella categoria del “falso inutile” in quanto la falsa attestazione del privato, oltre a cadere su elementi di rilievo dell’atto medesimo ovvero sul possesso di un titolo, sebbene non essenziale, aveva concretamente tratto in inganno l’ente pubblico.

Omicidio colposo: quando la manovra integra un pericolo per la circolazione stradale?

Oggi voglio parlarvi di un episodio che si verifica con frequenza sulle nostre strade ma che, per fortuna, soltanto in pochi casi ha esiti letali.

Mi riferisco al comportamento imprudente di quegli automobilisti in sosta che, troppo spesso, con disinvoltura, aprono lo sportello dell’auto, senza prima controllare nello specchietto retrovisore se stia sopraggiungendo qualcuno.

Nel caso vagliato dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 34925/2022 l’impatto tra la parte anteriore destra di un ciclomotore in sorpasso e lo spigolo sinistro dello sportello aperto dell’auto ha cagionato la morte del conducente del primo.

L’evento infausto determinava la successiva contestazione del reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. a carico della donna che, incautamente, aveva provocato l’incidente attraverso una condotta imprudente.

La Corte di Cassazione, difatti, confermava la pronuncia di condanna, rilevando che la donna non aveva osservato quanto previsto dall’art. 157 co. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in forza del quale: “è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.

La manovra, che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione, va effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza.

Dalla ricostruzione operata dagli accertatori emergeva che l’imputata, dopo aver raggiunto il civico della strada (…), aveva fermato l’auto e, dopo pochi secondi, senza verificare il sopraggiungere di altri veicoli aveva aperto lo sportello anteriore sinistro per scendere.

Purtroppo in quel momento sopraggiungeva in fase di sorpasso un uomo alla guida di un ciclomotore che, non potendo immaginare di trovarsi un ostacolo di fronte, non riusciva ad evitare l’impatto con lo sportello. Le gravi lesioni riportate dal conducente del veicolo a due ruote, purtroppo, si rivelavano mortali.

La difesa dell’imputata, in ragione della condanna confermata dalla Corte di Appello, adiva il Supremo Consesso, sostenendo che l’apertura dello sportello era stata effettuata soltanto dopo aver valutato attentamente che dalla manovra non potesse insorgere un pericolo per gli utenti della strada.

Tuttavia, non veniva portato alcun elemento probatorio a sostegno della tesi difensiva e, pertanto, il ricorso veniva rigettato con conferma della pronuncia di condanna.

La decisione ha evidenziato, che la responsabilità penale dell’imputata discendeva dalla violazione di un preciso obbligo giuridico imposto al conducente del veicolo in sosta, che si accinge ad aprire lo sportello del proprio veicolo, in quanto il predetto è tenuto a osservare un dovere di diligenza e prudenza per tutelare la sicurezza degli utenti della strada.

Infine, la Corte ha osservato che per un conducente di un mezzo che transita su una carreggiata è altamente imprevedibile l’apertura di uno sportello da parte di un veicolo in sosta.

Cessione di stupefacenti e fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/1990: il giudizio unitario degli indici.

La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 31768/2022 ha affrontato la tematica degli indici in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, che consentono di appurare se il fatto commesso sia di lieve entità e, quindi, ricada nella previsione di cui all’art. 73 co. 5 del D.P.R. n. 309/1990.

L’art. 73 co. 5 disciplina una fattispecie autonoma che punisce gli stessi fatti descritti al primo co., (coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I…) ma connotati da una ridotta capacità offensiva, contemplando un trattamento sanzionatorio più mite – da sei mesi a quattro anni di reclusione e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Le pene previste per l’ipotesi più grave di cui al co. 1, invece, sono comprese fra i sei e i venti anni di reclusione oltre alla multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Il riconoscimento della lieve entità presuppone un’analisi degli indici che seguono: i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze.

La giurisprudenza indica la necessità di operare un vaglio unitario dei predetti al fine di accertare se la condotta in contestazione possa essere ricondotta nella fattispecie di cui al co. 1 o al 5 del D.P.R. n. 309/1990.

Il caso affrontato con la pronuncia riguardava un uomo trovato con 14 dosi di cocaina per un peso complessivo di 16,7 grammi. La Corte di Appello confermava la condanna pronunciata in primo grado, ritenendo integrato il reato di cui all’art. 73 co. 1 e negando, al contempo, la sussistenza dei presupposti per la sussumibilità della condotta nella fattispecie meno grave.

Secondo la Corte di Appello l’applicabilità del fatto di lieve entità era da escludersi in quanto l’imputato era uno spacciatore e non disponeva di altri mezzi di sussistenza.

La pronuncia di condanna veniva impugnata e censurata in quanto carente nella parte destinata al vaglio degli indici richiamati dall’ art. 73 co. 5.

Secondo la giurisprudenza gli indici per qualificare un fatto di lieve entità elencati dal comma 5 dell’art. 73 non possono, da un lato, essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri e, dall’altro, non è richiesta la loro esistenza cumulativa, in senso positivo ovvero negativo.

Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione, in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie (Cass. Penale n. 167/1992).

La Suprema Corte ha riconosciuto il ricorso meritevole di accoglimento in quanto la sentenza aveva escluso la riconducibilità del fatto alla fattispecie di cui al 5 co. additando all’imputato lo status di spacciatore, ma senza specificare in alcun modo gli elementi comprovanti l’entità dell’attività di spaccio della quale lo stesso farebbe parte, e quindi quanto la sua condotta di cessione di droga di cui all’imputazione potesse concretamente contribuire alla diffusione nel mercato di sostanza stupefacente. Invero, anche se in presenza di una sola cessione è ben possibile desumere un’abitualità della condotta, o l’esistenza di un’organizzazione dedita allo spaccio, l’ampiezza della stessa deve essere oggetto di specifica motivazione, e risultare dagli elementi di prova presenti agli atti.

La pronuncia di annullamento con rinvio ha evidenziato peraltro che la sussistenza di precedenti non specifici, non può rilevare ai fini della qualificazione del fatto, ma soltanto ai fini dell’eventuale giudizio di pericolosità sociale alla base della recidiva.

Resistenza a pubblico ufficiale e perquisizione illegittima…

Stasera vi racconto la storia di un uomo ingiustamente accusato del reato di resistenza a pubblico ufficiale disciplinato dall’art. 337 c.p.

Per fortuna, dopo un lungo processo è riuscito a dimostrare la propria innocenza.

L’ art. 337 c.p. sanziona le condotte connotate da violenza o minaccia commesse per opporsi ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto del suo ufficio.

Nel nostro caso il protagonista veniva arrestato per essersi opposto alla perquisizione della propria auto da parte di due agenti che lo ritenevano in stato di ebbrezza, circostanza smentita dai successivi esami effettuati in ospedale.

Il giudice di Prime Cure, dopo aver escusso l’unico testimone presente, aveva assolto l’uomo, ritenendo che la perquisizione fosse effettivamente illegittima, in quanto l’imputato non era in stato di ebbrezza e, pertanto, il comportamento di opposizione posto in essere a danno degli agenti era da ritenersi scriminato ai sensi dell’art. 393 bis c.p..

La disposizione succitata esclude la responsabilità penale dell’autore del reato che abbia posto in essere una condotta minacciosa o violenta quale reazione ad un atto “arbitrario” del pubblico ufficiale.

Si tratta di una causa di giustificazione che si fonda sul diritto del cittadino di reagire ad un atto illegittimo del P.U., che nel caso in esame era la perquisizione dell’autovettura effettuata in assenza di un giustificato motivo.

Per atti arbitrari devono intendersi i comportamenti posti in essere in esecuzione di pubbliche funzioni di per sé “legittimi”, ma connotati da difetti di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, in quanto violativi degli elementari doveri di correttezza e civiltà che debbono caratterizzare l’agire dei pubblici ufficiali.

Ciò nonostante, il Procuratore Generale adiva la Suprema Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia di assoluzione che, tuttavia, veniva confermata in quanto nel caso in esame si era in presenza di una condotta che, rispetto ad un soggetto che non era in stato di ebbrezza e non aveva assunto sostanze stupefacenti, fu obiettivamente caratterizzata da modalità vessatorie e da una ingiustificata prevaricazione” (Cfr. Cass. Penale n. 31365/2022).