Lo sversamento massiccio di deiezioni bufaline puรฒ determinare l’integrazione del reato di inquinamento ambientale?

L’amministratore di fatto di un’azienda bufalina รจ stato condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—พ๐˜‚๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—บ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฒ ๐—ด๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ถ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐˜‚๐˜๐—ถ per aver sversato massicciamente e continuativamente le deiezioni di circa 1.000 bufale sul suolo e in un corpo idrico superficiale;

La sentenza di condanna รจ stata impugnata dall’imputato che ha sollevato quattro motivi di censura e in particolare:
a) Assenza di prova scientifica dell’inquinamento;
b) Insussistenza della qualifica di gestore/titolare di impresa;
c) Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
d) Eccessivo aumento di pena per continuazione;

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7066/2026, nel rigettare il primo motivo, ha ribadito che, ai fini dell’accertamento del reato ex art. 452-bis c.p., non ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ผ ๐—ป๐—ฒ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ถ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐—ฑ๐—ฒ๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ/๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ รจ ๐—ฑ๐—ถ “๐—บ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ๐˜€๐—ฐ๐—ผ๐—ฝ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ” ed รจ desumibile dalle concrete circostanze di fatto immediatamente percepibili.

Nel caso de quo “la zona risultava interessata dallo spandimento degli effluenti zootecnici provenienti dall’azienda bufalina da tempo risalente e la presenza di una vasca stracolma di liquami zootecnici che attraverso un’apertura era collegata direttamente al canale di scolo; inoltre lo spandimento avveniva per quantitativi di molto superiori a quelli consentiti e in modo continuativo; e, da ultimo, che non esistevano nella zona altre aziende che svolgevano la medesima attivitร , elemento che esclude la necessitร  – nel caso in esame di analizzare dati di confronto”.

Con riferimento al danno significato e misurabile, la pronuncia lo ha ritenuto provato sulla base di tre elementi di fatto:
a) Presenza di uno strato enorme di liquami;
b) Stratificazioni essiccate su ampie porzioni di territorio;
c) Alterazione evidente di suolo e acque superficiali;

Gli altri tre motivi di ricorso sono stati parimenti ritenuti infondati.

La causa di non punibilitร  ex art. 131 bis c.p. si applica anche al delitto di tentata estorsione?

La Corte Costituzionale รจ stata investita da due ordinanze di rimessione (GIP Tribunale di Pavia e Tribunale di Cassino) relative all’applicazione dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3, c. p.., che esclude la causa di non punibilitร  per particolare tenuitร  del fatto per il delitto di estorsione.

In entrambi i procedimenti penali l’accusa aveva contestato all’imputato il ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ผ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ, per un episodio ritenuto dal giudicante di particolare tenuitร  che, tuttavia, non poteva beneficiare dell’applicazione dell’esimente, in ragione del divieto espresso sopracitato.


La Corte Costituzionale, investita delle questione di legittimitร  costituzionale, ha accolto la censura per violazione dell’art. 3 della Carta Costituzionale operando una comparazione con il reato di rapina, per il quale la preclusione รจ prevista soltanto per l’ipotesi ex art. 628 co. 3 c.p. e non per l’ipotesi di rapina semplice.

La pronuncia ha evidenziato che le fattispecie penali sono accomunate da:

Identici beni giuridici tutelati: patrimonio e libertร  di autodeterminazione;-Identica pena edittale: reclusione da 5 a 10 anni;
-Medesime circostanze aggravanti speciali;
-Stessa disciplina processuale (arresto facoltativo in flagranza);
-Medesima disciplina sui benefici penitenziari per le forme aggravate;
-Per entrambi รจ stata introdotta l’attenuante del fatto di lieve entitร ;

La Corte, con la sentenza n. 44/2026, ha dichiarato l’illegittimitร  costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, n. 3, c. p., nella parte in cui prevede che l’offesa non puรฒ essere ritenuta di particolare tenuitร  quando si procede per il delitto tentato previsto dall’art. 629, primo comma, c. p., in quanto tra i due reati (rapina ed estorsione) esiste un’evidente omogeneitร  sotto il profilo dell’offensivitร .

L’estinzione del reato per remissione tacita impone di valutare che l’assenza del querelante sia intenzionale?

La vicenda giudiziaria origina dall’impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica di Belluno della sentenza del GDP che aveva dichiarato ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ฎ, in considerazione dell’assenza in udienza della persona offesa, regolarmente avvisata degli effetti ricollegabili alla sua assenza.

Il Procuratore, con il ricorso per Cassazione, eccepiva la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in quanto la persona offesa si era recata in udienza, tanto รจ vero che il giudice di primo grado aveva annotato, in calce al verbale, subito dopo la chiusura dello stesso, che quest’ultima era rimasta fuori dall’aula, in attesa della chiamata del processo che la riguardava.

La Suprema Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia del Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso, rilevando ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ฎ ๐—ผ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฎ, ๐—ฎ๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒฬ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ฎ ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น’๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ, ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜‚๐—น๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐—บ๐—ผ๐—ฑ๐—ผ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฏ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜‚๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ.

La pronuncia, in tema di remissione tacita della querela, ha osservato che l’atto di citazione deve contenere l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa รจ consentita e che il ๐—ด๐—ถ๐˜‚๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฒฬ€’ ๐—ฒ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น’๐—ฒ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ฎ, qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontร .

Il Giudice dell’udienza predibattimentale puรฒ ordinare al PM di rinotificare il decreto di citazione alla persona offesa?

Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha esplorato il tema dei poteri del giudice nell’ambito della rinotifica degli avvisi.

La vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione origina da un ricorso per Cassazione proposto avverso l’ordinanza del Giudice dell’Udienza Predibattimentale che, avendo appurato l’omessa notifica del decreto di citazione alla persona offesa, aveva ordinato al PM di effettuarla.

Il PM ha impugnato il provvedimento sollevando ๐—น’๐—ฎ๐—ฏ๐—ป๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ dello stesso in riferimento agli artt. 552, 554 bis co. secondo, 420 co. secondo e 143 disp. att. c.p.p.

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 326/2026, ha accolto il ricorso evidenziando che l’art. 554 bis c.p.p., contenente le disposizioni in materia di udienza predibattimentale, prevede che il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullitร .

Ne discende che l’ordinanza impugnata, avendo determinato un’indebita regressione del procedimento, presenta i caratteri dell’abnormitร  strutturale e funzionale.

La richiesta di applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare puรฒ essere rigettata in ragione della pregressa commissione del reato di evasione durante l’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione domiciliare?

La questione รจ stata vagliata, di recente, dalla Suprema Corte di Cassazione a seguito della proposizione di ricorso, da parte di un imputato, a cui la Corte di Appello aveva negato la concessione della pena sostitutiva.

Il diniego รจ ancorato alla commissione del reato di evasione durante il periodo di sottoposizione ad una precedente misura alternativa concessa dal Tribuna di Sorveglianza e, poi, revocata in ragione della condotta illecita esposta.

Il ricorrente ha censurato la decisione rilevando che la Corte di Appello avrebbe equiparato e assimilato ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—น๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น’๐—ฎ๐—ฟ๐˜. ๐Ÿฑ๐Ÿต, ๐—ฐ๐—ผ. ๐Ÿญ, ๐—น๐—ฒ๐˜๐˜. ๐—ฎ), ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—Ÿ. ๐Ÿฒ๐Ÿด๐Ÿต/๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿด๐Ÿญ, secondo cui la pena sostitutiva non puรฒ essere applicata nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede entro tre anni dalla revoca della semilibertร , della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilitร  ai sensi dell’art. 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un delitto non colposo durante l’esecuzione delle pene sostitutive medesime, al caso i cui la violazione si riferisce ad una pena alternativa.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. n. 10791/2026, ha accolto il ricorso rilevando che il legislatore non ha previsto alcuna preclusione nel caso di revoca di una misura alternativa per violazione delle relative prescrizioni in rapporto all’applicabilitร  delle pene sostitutive, essendo il riferimento dell’art. 59 lett. a) L. n.689/1981 relativo solo alla revoca delle pene sostitutive di cui all’art. 66 stessa legge e non anche alla revoca delle misure della detenzione domiciliare o della semilibertร  previste rispettivamente dagli artt. 47-ter, co. 7, e 51 dell’ord. penitenziario.

 

La causa di non punibilitร  ex art. 649 c.p. puรฒ trovare applicazione nell’ipotesi in cui il reato sia stato commesso in danno dell’ex convivente?

La questione รจ stata affrontata nell’ambito di una complessa vicenda giudiziaria che ha visto imputato un uomo, condannato per i reati ex art. 572 e 646 c.p., con pronuncia confermata in appello e impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Nel ricorso, la difesa ha evidenziato che la causa di non punibilitร  puรฒ applicarsi nei confronti del coniuge non legalmente separato, della parte dell’unione civile, tra persone dello stesso sesso, ma non nei confronti dell’ex convivente, con evidente pregiudizio delle coppie che abbiano scelto una relazione di fatto.

La mancata estensione dell’applicabilitร  della causa di non punibilitร  appare in contrasto all’interpretazione della nozione moderna di famiglia.

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che la Corte costituzionale, con ordinanza del 21 febbraio 2018 n. 57, ha dichiarato manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimitร  costituzionale dell’art. 649, primo comma, cod. pen., censurato con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, a seguito della menzionata novella del 2017, ha sancito che la causa di non punibilitร  prevista per i delitti contro il patrimonio operi anche a beneficio della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e non anche del convivente.

Ancora una volta si รจ sottolineata la non meccanica assimilabilitร  tra la convivenza e il rapporto di coniugio, valorizzando il carattere di tendenziale stabilitร  della relazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9423/2026, ha rigettato il ricorso evidenziando che la disposizione ex art. 649 c.p. ha natura derogatoria rispetto ai principi generali in tema di punibilitร  e, in quanto tale, non puรฒ applicarsi in via analogica a casi non espressamente previsti.

L’investigatore privato autorizzato e il potere di documentare le informazioni raccolte in sede di indagini

Un investigatore privato puรฒ acquisire notizie da persone informate sui fatti?

L’art. 391 bis co. 1 c.p.p. prevede espressamente che il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati e i consulenti possono acquisire notizie attraverso un colloquio non documentato.

Il secondo co. dell’art. 391 bis c.p.p. prevede che il difensore e il sostituto possano anche chiedere alle persone informate una dichiarazione scritta o di documentarle.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8019/2026, ha dichiarato ๐—ถ๐—ป๐˜‚๐˜๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ le dichiarazioni documentate da un investigatore privato autorizzato, in quanto raccolte in violazione dell’art. 391 bis co. 2 c.p.p.

La pronuncia ha evidenziato che tale facoltร  appartiene solo al difensore e al sostituto.

Quindi, l’investigatore privato autorizzato puรฒ raccogliere informazioni utili alle indagini attraverso un colloquio non documentato, diversamente, l’altra parte potrร  eccepire l’inutilizzabilitร  della prova, secondo quanto previsto dal co. 6 dell’art. 391 ter c.p.p.

Patteggiamento in continuazione e limite quinquennale come sbarramento invalicabile

L’istituto del patteggiamento in continuazione rappresenta un’ipotesi peculiare di applicazione della pena su richiesta delle parti, che si caratterizza per la necessitร  di coordinare la natura negoziale del rito speciale ex art. 444 c.p.p. con la disciplina sostanziale del reato continuato di cui all’art. 81 c.p..

La questione centrale riguarda l’individuazione dei limiti di pena applicabili quando il vincolo della continuazione coinvolge piรน sentenze di patteggiamento pronunciate in procedimenti distinti.

Il quadro normativo si articola su tre disposizioni fondamentali.

L’art. 444 c.p.p. prevede che l’imputato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice l’applicazione di una pena detentiva che, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

L’art. 137 disp. att. c.p.p. stabilisce che la disciplina del concorso formale e del reato continuato รจ applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena รจ applicata su richiesta delle parti e altri reati.

L’art. 188 disp. att. c.p.p. disciplina specificamente il caso di piรน sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti, prevedendo che il condannato e il pubblico ministero possano chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato quando concordano sulla entitร  della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest’ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni nei casi previsti dall’art. 444 co. 1-bis, c.p.p.

La Suprema Corte di Cassazione ha elaborato un orientamento consolidato e rigoroso secondo cui il limite di cinque anni di reclusione previsto dall’art. 444 c.p.p. opera come sbarramento invalicabile, anche in sede esecutiva, quando si chiede il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con piรน sentenze di patteggiamento.

La ratio sottesa al limite di cinque anni di reclusione รจ rinvenibile nella necessitร  di impedire un inammissibile cumulo di benefici (continuazione e patteggiamento). Nella sostanza, se in sede esecutiva non dovesse applicarsi il limite sopraindicato, il condannato potrebbe fruire di piรน vantaggi rispetto alla fase di cognizione (Cfr. Cass. Pen. n. 23418/2025)

Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra reati giudicati con sentenze di patteggiamento richiede l’osservanza di uno schema procedimentale di natura pattizia.

Il giudice dell’esecuzione, in caso di disaccordo del pubblico ministero, puรฒ accogliere egualmente la richiesta se ritiene il dissenso ingiustificato, ovvero respingerla se lo considera giustificato. Il giudice dell’esecuzione non puรฒ, qualora non aderisca alla commisurazione della pena operata dalle parti perchรฉ ritenuta incongrua per difetto, accogliere comunque l’istanza determinando autonomamente e a propria discrezione la sanzione per il reato continuato secondo le regole generali, prescindendo dalla determinazione delle parti stesse.

Un’ipotesi particolarmente significativa รจ quella in cui una delle sentenze di patteggiamento abbia giร  applicato una pena pari al limite massimo di cinque anni di reclusione.ย  In tal caso รจ precluso il riconoscimento della continuazione, poichรฉ qualsiasi aumento di pena ai sensi dell’art. 81 c.p., comma 2, determinerebbe il superamento del limite invalicabile previsto dall’art. 188 disp. att. c.p.p.

Il limite quinquennale opera esclusivamente quando tutte le sentenze coinvolte nel vincolo della continuazione sono state emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la disciplina prevista dall’art. 188 disp. att. c.p.p. si applica esclusivamente in presenza di una pluralitร  di sentenze tutte emesse a norma dell’art. 444 c.p.p. e non opera nel caso in cui la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato riguardi in parte fatti che siano oggetto di sentenze pronunciate ex art. 444 c.p.p. ed in parte fatti oggetto di giudizio concluso in modo ordinario. In tale ultima ipotesi, pertanto, non operano i limiti di pena previsti per il patteggiamento e la pena complessiva puรฒ superare il limite massimo dei cinque anni.

Un profilo rilevante riguarda l’applicazione delle pene accessorie nel patteggiamento in continuazione. La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell’applicazione delle pene accessorie e della condanna al pagamento delle spese processuali previste dall’art. 445, comma 1, c.p.p., in caso di pena inflitta in aumento sulla continuazione con precedente sentenza di patteggiamento, il discrimen va individuato nella pena inflitta in relazione al reato per cui si procede e non nella pena finale complessivamente risultante dall’applicazione del vincolo della continuazione. Conseguentemente, ove la pena inflitta per il reato oggetto del procedimento non superi i due anni di reclusione, l’imputato รจ esentato dall’obbligo del pagamento delle spese del procedimento ed รจ interdetta l’applicazione di pene accessorie, indipendentemente dalla misura della pena finale risultante dalla continuazione.

ย Alla luce delle considerazioni che precedono la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione รจ assolutamente univoca nel ritenere che la pena finale nel patteggiamento in continuazione non puรฒ superare i cinque anni di reclusione ovvero due anni nei casi previsti dall’art. 444, comma 1-bis, c.p.p..

Tale limite opera come sbarramento invalicabile quando tutte le sentenze coinvolte nel vincolo della continuazione sono state emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p., sia in fase di cognizione che in sede esecutiva. Il superamento di tale limite comporta l’inammissibilitร  della richiesta di patteggiamento o del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva. Il limite non opera, invece, quando la continuazione coinvolge in parte sentenze di patteggiamento e in parte sentenze ordinarie di condanna, ipotesi nella quale trova applicazione la disciplina generale dell’art. 671 c.p.p., senza i vincoli dell’art. 188 disp. att. c.p.p.

Pornografia minorile e consenso del minore

Il caso scelto per la rubrica โ€œDialoghi Penaliโ€ esplora il tema del consenso del minore, che ha compiuto quattordici anni, con riguardo alla fattispecie ex art. 600 co. 1 ter c.p..

Il primo comma prevede due condotte autonome:

– la prima sanziona la produzione di materiale pornografico o la realizzazione di esibizioni o spettacoli utilizzando minori di anni diciotto;

– la seconda sanziona il reclutamento o lโ€™induzione di minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero chi dai suddetti spettacoli trae profitto;

La vicenda decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6253/2026 affronta il tema della rilevanza del consenso nellโ€™ambito della produzione di materiale pedo-pornografico.

Lโ€™imputato, accusato del reato ex art. 600 ter co. 1 c.p. veniva assolto dalla Corte di Appello in quanto questโ€™ultima riteneva, in senso antitetico rispetto alla decisione del Giudice di Primo Grado, che la video-ripresa era stata effettuata a fronte di unconsenso libero e consapevole prestato dalla minore, che aveva compiuto quattordici anni.

Il Procuratore Generale, non condividendo la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando:

– lโ€™assenza di un consenso libero della minore a causa della situazione di disagio in cui si trovava e della differenza di etร  con lโ€™autore della condotta illecita;

– lโ€™omessa valutazione di credibilitร  soggettiva e oggettiva della vittima;

La Corte ha rigettato il ricorso confermando la pronuncia di assoluzione, in quanto dallโ€™esito dellโ€™istruttoria dibattimentale non era emersa alcuna forma di utilizzo (sfruttamento, manipolazione e strumentalizzazione) della minore, che aveva manifestato un consenso libero alla video-ripresa in una relazione sentimentale paritaria.

Decreto di sequestro probatorio e telefoni cellulari, quando la motivazione non รจ censurabile?

Il ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜ƒ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐˜€๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ผ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฏ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ avente ad oggetto tre telefonici cellulari, contenenti ๐—ฝ๐—น๐˜‚๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ถ๐—ป๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ถ, che non indica i criteri di selezione della ricerca e il tempo di protrazione del vincolo รจ rispettoso dei principi di proporzionalitร  e di adeguatezza?

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato che ha contestato la motivazione del decreto di sequestro probatorio, in quanto conteneva soltanto una stringata indicazione: “๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ช๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ณ๐˜ช๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ข ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข”.

Con la decisione la Corte, invece, ha osservato che il provvedimento impugnato รจ sufficientemente motivato dal momento che il pubblico ministero ha indicato in maniera specifica, ancorchรฉ concisa, le ragioni determinanti la necessitร  di una limitazione temporanea alla disponibilitร  esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio.

Inoltre, la mancata indicazione di una data di riconsegna dei dispositivi non invalida la motivazione, in quanto il processo di estrazione dei dati rilevanti รจ variabile anche in considerazione della collaborazione dell’indagato (Cass. Pen. n. 3350/2026).