L’illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza della circostanza ex art. 74 co. 7 del T.U. Stup. sulla circostanza ex art. 99 co. 4 c.p.

La Corte Costituzione con la pronuncia n. 201/2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 3 della Cost., dell’art. 69 co. 4 c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante della collaborazione ex art. 74 co. 7 del D.P.R. n. 309/2009 sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata ex art. 99 co. 4 c.p.

Occorre premettere che le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti sono elementi accidentali del reato, che non influiscono sull’esistenza dello stesso, già perfetto in tutti i suoi elementi strutturali, incidendo, invece, sulla pena principale dal punto di vista quantitativo o qualitativo.

Le circostanze, nella sostanza, hanno la funzione di consentire la modulazione del trattamento sanzionatorio in proporzione al fatto concretamente commesso.

La questione di illegittimità costituzionale con riferimento al divieto di prevalenza previsto dall’art. 69 co. 4 c.p. è stata sollevata dal G.U.P. del Tribunale Ordinario di Napoli chiamato a pronunciarsi, in sede di giudizio abbreviato, sulla responsabilità di E. D’A., G. G., C. N. ed E. T., imputati, unitamente ad altri soggetti, già giudicati separatamente, del delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all’art. 74, commi 1 e 2, t.u. Stup.

Giova rilevare che G. G., C. N. ed E. T., dopo la commissione dei reati suindicati, sono divenuti collaboratori di giustizia, rilasciando dichiarazioni etero e autoaccusatorie, di decisiva importanza per lo sviluppo delle indagini.

Secondo il G.U.P. sarebbe applicabile agli imputati, per la condotta tenuta successivamente alla commissione dei reati, la circostanza attenuante della collaborazione ex art. 74 co. 7 del T.U. Stup. secondo la quale “Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti“.

La circostanza suindicata deve essere dichiarata equivalente alle contestate aggravanti di cui agli artt. 74, co. 3, t.u. Stup.. 61, numero 9), e 99, quarto co., cod. pen. in virtù di quanto previsto dall’art. 69 co. 4 c.p., che esclude la prevalenza della prima sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.

Tuttavia, per il remittente l’attenuante di cui all’art. 74, co. 7, T.U. Stup dovrebbe essere considerata prevalente sulle aggravanti contestate, nonché sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto co. cod. pen. sia per valorizzare i contributi dichiarativi degli imputati, sia per evitare un trattamento sanzionatorio non congruo.

Peraltro, la Corte Costituzionale, con precedenti pronunce, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto co. cod. pen., nella parte in cui prevedeva il divieto di prevalenza, sulla recidiva reiterata, di una pluralità di circostanze attenuanti, “connesse a ipotesi delittuose di lieve entità o comunque di minor rimproverabilita’ sotto il profilo dell’elemento soggettivo, in relazione alle quali il divieto di prevalenza si tradurrebbe nell’imposizione di una pena sproporzionata al recidivo reiterato”.

In ragione di quanto esposto, il remittente chiedeva alla Corte Costituzionale di vagliare la legittimità del divieto di prevalenza nel giudizio di bilanciamento tra l’attenuante della collaborazione e l’aggravante della recidiva reiterata.

La Corte Costituzionale, come anticipato, con la sentenza n. 2021/2023 ha accolto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69 c.p. per violazione dell’art. dell’art. 3 della Cost. per le ragioni che seguono.

Il riconoscimento della prevalenza dell’attenuante della collaborazione ex art. 74 co. 7 del T.U. Stup. sull’aggravante ex art. 99 co. 4 c.p., assicurando un trattamento di pena più mite, favorisce la dissociazione.

E’ evidente che il correo, ingolosito dalla comminazione di una pena più vantaggiosa, ha un interesse concreto a contrastare il fenomeno criminale del narcotraffico a cui ha aderito.

Peraltro, è indubbio che il contributo dei collaboratori di giustizia intranei ai sodalizi criminosi sia decisivo nello smantellamento di organizzazioni criminali.

Pertanto, il divieto di prevalenza ex art. 69 co. 4 c.p. è irragionevole in quanto pregiudica le finalità sottese al riconoscimento dell’attenuante della collaborazione.

Il c.d. “piccolo spaccio” può integrare l’ipotesi lieve ex art. 73 co. 5 del D.P.R. n. 309/1990?

La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1648/2023 ha vagliato se il c.d. piccolo spaccio da strada possa essere inquadrato nel co. 5 dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/90.

Giova premettere che l’art. 73 co. 1 del D.P.R. n. 309/1990 sanziona “Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000” , mentre il co. 5 dell’art. 73 sanziona “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329“.

Il co.5 individua una fattispecie autonoma a seguito della modifica introdotta dall’art. 2 del D. Lgs. n. 146/2013, che trova applicazione per le ipotesi che, secondo un apprezzamento del giudice, possono ritenersi di “lieve entità”, tenuto conto di alcuni elementi specificatamente richiamati dalla disposizione.

L’indagato, protagonista del caso vagliato dalla Suprema Corte di Cassazione, veniva tratto in arresto per aver ceduto in plurime occasioni e, precisamente, in un lasso temporale di circa tre mesi, sostanza stupefacente di differente tipologia (crack, eroina e cocaina), anche avvalendosi di alcuni complici. Le cessioni riguardavano piccole dosi per importi di poche centinaia di euro.

Veniva contestata dalla Procura la fattispecie di cui all’ art. 73 co. 1 del T.U. Stup. e, al contempo, applicata la custodia cautelare in carcere.

L’istanza di riesame diretta ad ottenere la scarcerazione o, quantomeno, la sostituzione della misura coercitiva veniva rigettata, in quanto il collegio non riteneva che la condotta in contestazione potesse integrare gli estremi dell’ipotesi meno grave di cui al co. 5 del citato T.U.

L’indagato non condividendo la pronuncia del Tribunale, in funzione di giudice del riesame, decideva di adire la Suprema Corte di Cassazione, proponendo ricorso avverso l’ordinanza che aveva confermato il provvedimento del GIP di applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il ricorso veniva accolto, con annullamento della misura coercitiva.

La Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che l’ipotesi di cui al co. 5 del T.U. Stup. ricorre ogni qualvolta la condotta abbia un’offensività minima, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione).

La giurisprudenza ha precisato peraltro che anche se uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio.

L’accertamento della lieve entità del fatto implica, secondo costante indirizzo del Suprema Corte di Cassazione, una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in relazione ai diversi criteri enunciati dalla disposizione.

Ebbene, con riferimento all’attività di spaccio che ha portato all’arresto, giova rilevare che era presente una ridotta circolazione di merce, tenuto conto dei quantitativi sequestrati, con correlati guadagni limitati.

Inoltre, il lasso temporale in cui era stata perpetrata l’attività di cessione di circa tre mesi era senza dubbio circoscritto.

Anche la reiterazione delle condotte e il concorso di altri due soggetti sono stati ritenuti dalla Corte non sufficienti a escludere l’ipotesi lieve.

La configurabilità dell’ipotesi più grave di cui al 1 co. avrebbe imposto, ad esempio, la dimostrazione del collegamento del ricorrente con gruppi criminali organizzati, la collaudata rete di clienti o un’ organizzazione articolata e radicata.

L’attività di spaccio appare, pertanto, per le modalità di fatto emerse a seguito dell’attività investigativa, non idonea ad arrecare quell’elevato grado di offensività richiesto per integrare la fattispecie di cui al co. 1 e, pertanto, va inquadrata nell’ipotesi meno grave di cui al co. 5.

Il valore probatorio dei messaggi WhatsApp nel giudizio penale

La vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 38678/2023 ha affrontato la complessa questione della rilevanza probatoria dei messaggi inviati a mezzo WhatsApp.

Nel caso vagliato dal Supremo Consesso veniva contestato all’imputato il reato di maltrattamenti, per il quale la Corte di Appello aveva emesso sentenza di assoluzione, valorizzando proprio alcuni messaggi scambiati con la persona attraverso l’app.

La difesa della parte civile aveva proposto ricorso avverso la sentenza di assoluzione, lamentando che i messaggi non erano stati acquisiti secondo una metodologia corretta, atteso che la mera stampa non ha valore probatorio in sé, se non viene effettuata una perizia sul dispositivo telefonico utilizzato.

La Suprema Corte nel rigettare il ricorso ha osservato che i messaggi sono inquadrabili nel novero dei documenti acquisibili ex art. 234 c.p.p., e che l’acquisizione del supporto telefonico presuppone un’attenta valutazione, tenendo conto della credibilità della persona offesa e dell’attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie. (Cfr. Cass. Penale n. 2658/2021)

Giova rilevare che la difesa della parte civile non aveva contestato i contenuti delle conversazioni in sé considerati e la loro idoneità, come ritenuto dalla Corte di appello, a condurre ad una rivalutazione del quadro probatorio rispetto alla sentenza di primo grado.

Inoltre, non aveva sviluppato argomentazioni circa la non decisiva rilevanza, nella prospettiva della assoluzione, dei contenuti delle conversazioni via WhatsApp acquisite.

La raccomandazione per il conferimento di un incarico pubblico integra il reato di abuso d’ufficio?

La raccomandazione nel nostro paese è un fenomeno diffuso.

Gli episodi riguardano indistintamente il settore privato e quello pubblico e, talvolta, hanno determinato l’istaurazione di procedimenti penali a carico del segnalante.

La vicenda decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 40428/2023 ha vagliato il comportamento di un dirigente della PA che aveva segnalato il fratello per il conferimento di un incarico a direttore di una Direzione comunale, procurando intenzionalmente al medesimo un ingiusto vantaggio patrimoniale, costituito sia dalla nomina illegittima (in quanto avvenuta in violazione del regolamento degli uffici e servizi comunali, in punto di valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti dirigenti), sia dall’attribuzione di una fascia retributiva superiore a quella già posseduta.

La decisione, lo anticipiamo, ha escluso la responsabilità dell’imputato per il reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p.

Occorre rilevare che la fattispecie in esame sanziona la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

Ebbene, nel caso esaminato dal Supremo Consesso la segnalazione posta in essere dall’imputato era stata operata al di fuori dello svolgimento delle funzioni, facendo valere esclusivamente la propria influenza politica nell’ambito dell’amministrazione del Comune.

Risultava, pertanto, mancante l’elemento richiesto dal reato, in quanto la condotta non era stata posta in essere nello svolgimento delle funzioni o del servizio.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, in modo costante, ha affermato che, ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo del reato di abuso d’ufficio, è, dunque, necessario che la condotta sia realizzata attraverso l’esercizio del potere pubblico attribuito al soggetto agente, configurando i comportamenti non correlati all’attività funzionale, o meramente occasionati da essa, una mera violazione del dovere di correttezza, non rilevante ai sensi dell’art. 323 c.p. anche se in contrasto di interessi con l’attività istituzionale.

La carenza del requisito dello svolgimento delle funzioni di ufficio non può essere superata, ricorrendo allo schema della realizzazione concorsuale del delitto per cui si procede e, dunque, ritenendo che l’intervento del segnalante, pur privo del connotato funzionale richiesto dal legislatore, abbia influito sull’esercizio della funzione di altro pubblico ufficiale, munito del potere di provvedere a designare, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, non integra il tentativo di abuso di ufficio la condotta del pubblico funzionario che, con “raccomandazioni”, anche articolate ed insistenti, sollecita altri pubblici ufficiali a compiere atti di competenza del loro ufficio, in quanto l’abuso richiesto dall’art. 323 c.p. deve realizzarsi attraverso l’esercizio del potere per scopi diversi da quelli imposti dalla natura della funzione attribuita.

In tema di concorso di persone nel reato, la mera “raccomandazione” o “segnalazione” non ha di per sé un’efficacia causale sul comportamento del soggetto attivo, il quale è libero di aderirvi o meno secondo il suo personale apprezzamento, salvo che essa sia caratterizzata da ulteriori comportamenti positivi o coattivi, nella specie non dimostrati, che abbiano efficacia determinante sulla condotta del soggetto qualificato, costituendo in tale caso una forma di concorso morale nel reato.

L’omessa dichiarazione in una richiesta rivolta alla PA di una precedente condanna integra sempre il reato di falso ideologico?

La tematica scelta per la rubrica dialoghi penali affronta un tema molto scottante.

La vicenda vede protagonista un uomo che non avrebbe dichiarato, in occasione di una richiesta presentata alla Pubblica Amministrazione, di aver riportato, nei cinque anni antecedenti, una condanna a pena inferiore a due anni di reclusione, comminata in sede di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e ss.

Rinviato a giudizio veniva condannato per il reato di cui all’art. 495 c.p.

La disposizione sanziona le false attestazioni rese al Pubblico Ufficiale con riferimento all’identità, lo stato o altre qualità della persona o dell’altrui persona.

La condotta suindicata è punita con la reclusione da 1 a 6 anni.

Se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile o se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome, la pena non è inferiore ai 2 anni di reclusione.

La condanna per il reato di cui all’art. 495 c.p. risultava erronea dal momento che la condotta avrebbe potuto integrare la differente fattispecie di falso ideologico ex art. 483 c.p.

La fattispecie sanziona la falsa dichiarazione al Pubblico Ufficiale di fatti di cui l’atto è destinato a provare la verità.

La pena può raggiungere i 2 anni di reclusione.

La giurisprudenza, difatti, ha affermato, in modo costante, che risponde di tale reato chi renda una falsa attestazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o chi sia autore di una falsa dichiarazione circa le condizioni reddituali per ottenere una tariffa agevolata per servizi di trasporto comunale ovvero chi dichiari il falso circa lo status di disoccupato al fine di ottenere l’assegnazione di un alloggio di edilizia popolare.

Non condividendo la pronuncia di condanna, l’imputato adiva la Suprema Corte di Cassazione, evidenziando che l’attuale normativa mantiene solo in capo all’autorità giudiziaria il potere, per ragioni di giustizia, di acquisire dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite a un determinato soggetto, senza i limiti della non menzione di cui all’ 175 c.p., mentre riconosce alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi il potere di ottenere i certificati penali, generali, civili e dei carichi pendenti, con precise limitazioni.

Gli articoli 24 e 25 del D.P.R. n. 313/2002 escludono che i nei certificati suindicati siano riportate, oltre alle “condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’ 175 c.p., purché il beneficio non sia stato revocato”, anche quelle per le quali “è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata” e ” i provvedimenti previsti dall’ 445 del c.p.p., quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e i decreti penali” .

Peraltro, la disciplina richiamata è stata completata dal D. Lgs. n. 122/2018, che ha stabilito che colui che è chiamato a rendere dichiarazioni alla Pubblica Amministrazione circa l’esistenza di precedenti penali non è tenuto a indicare le iscrizioni riguardanti le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ove la pena sia contenuta nel limite di due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria“.

In virtù di quanto esposto, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 38152/2023, ha annullato la sentenza di condanna, assolvendo il ricorrente con la formula perché il fatto non sussiste.

L’occupazione di un alloggio popolare prima del completamento della procedura di assegnazione integra un reato o un mero illecito amministrativo?

La vicenda di cui oggi voglio raccontarvi si inserisce nell’ambito di una problematica sociale di cui si parla da tanto, ma che rimane ancora irrisolta.

In Italia, secondo un recente studio, sono circa trentamila gli immobili privati e pubblici occupati.

L’ art. 633 c.p. sanziona l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto.

Il reato richiede la proposizione di querela da parte della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dall’art. 639 bis co. 1 c.p. o la circostanza aggravante di cui all’art. 61 co. 7 c.p.

Il reato è aggravato e non richiede la proposizione di querela nell’ipotesi di occupazione di immobile pubblico.

Sotto il profilo oggettivo, ai fini della configurabilità del reato, è necessario che l’agente si introduca nell’abitazione o nel terreno altrui con l’uso della forza o in modo clandestino e vi permanga per un apprezzabile lasso di tempo.

L’autore deve agire con l’intenzione di occupare o al fine di conseguire un ingiusto profitto.

Laddove l’invasione sia commessa per tutelare se stessi o terzi da un pericolo attuale di grave danno alla persona può ricorrere, a talune condizioni, la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.

Protagonista della vicenda è una donna che, senza attendere il completamento della procedura di assegnazione di un immobile IACP, lo occupava.

Rinviata a giudizio per il reato p. e p. dagli artt. 633 e 639 bis c.p. , veniva prosciolta in quanto il giudice riteneva integrata soltanto la violazione di carattere amministrativo prevista dall’art. 26 co. 4 della L. n. 575 del 1977.

Il Procuratore Generale non condividendo la pronuncia assolutoria adiva la Suprema Corte di Cassazione.

Il Supremo Consesso con la pronuncia n. 35885/2023 annullava la sentenza gravata, evidenziando che la violazione amministrativa si aggiunge alla contestazione penale, che risulta integrata in ragione dell’occupazione arbitraria commessa prima del completamento della procedura di assegnazione dell’alloggio.

La falsa attestazione nel CUD integra il reato di falso ideologico?

Il protagonista della vicenda giudiziaria che sto per raccontarvi è il legale rappresentante di una SRL unipersonale chiamato a rispondere davanti all’autorità giudiziaria del reato di falso ideologico ex art. 483 c.p. per aver attestato falsamente all’interno del CUD di aver corrisposto al dipendente il TFR.

In primo grado l’imputato veniva assolto dal reato di falso ideologico in quanto alla certificazione unica non veniva attribuita la qualità di atto pubblico.

La sentenza veniva ribaltata dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la pronuncia n. 36773/2023, ha ritenuto che “la falsa attestazione contenuta nel CUD incide direttamente sul conseguente atto dell’amministrazione finanziaria (connesso alla determinazione delle imposte), sebbene formato per uno scopo diverso da quello di conferire pubblica fede alle attestazioni del privato.

Nello specifico, è stato osservato che il CUD è un documento fiscale che attesta i redditi percepiti nell’anno precedente; viene rilasciato dall’INPS o dal datore di lavoro o dal committente entro il 16 marzo di ogni anno e viene poi trasfuso nella relativa dichiarazione dei redditi.

La certificazione unica in sé non è atto pubblico.

La giurisprudenza peraltro ha già avuto modo di precisare come la disciplina in materia (art. 4 D.P.R. n. 322 del 1998) non conferisce alcun profilo pubblicistico all’attività del sostituto di imposta, che opera la ritenuta e rilascia la certificazione unica.

Tant’è che la relativa controversia, in ordine alla legittimità di una ritenuta fiscale di acconto, anche se è devoluta alle commissioni tributarie (dovendo essere decisa con efficacia di giudicato e nel contraddittorio con l’amministrazione finanziaria) rimane comunque una controversia tra privati.

Ne discende che quanto riportato nel CUD produce effetti sulla conseguente tassazione applicata al contribuente e, quindi, sul contenuto di un atto che, seppur redatto per uno scopo diverso da quello di conferire ad essi pubblica fede, ha comunque attitudine ad assumere rilevanza giuridica e un valore probatorio interno alla pubblica amministrazione.

La grande truffa del c.d. Bonus Cultura

La vicenda vede protagonisti i titolari di una libreria che sistematicamente convertivano in denaro il c.d. Bonus Cultura di migliaia di diciottenni che erano ben felici di poter disporre liberamente di una somma in contanti.

L’attività truffaldina era ben organizzata e si basava sulla simulazione di acquisti mai compiuti, sul trasferimento indebito dei bonus o dei voucher validati dall’avente diritto all’intermediario e da questi al simulato fornitore, sull’attestazione falsa da parte di questi di aver ceduto dei libri ai titolari del bonus, sull’inserimento della relativa dicitura nella piattaforma, sulla ripartizione dei proventi nelle percentuali pattuite.

La Suprema Corte di Cassazione ha dovuto vagliare se le condotte descritte nella parte che precede potessero integrare il reato di truffa aggravata ex art. 640 bis c.p. ovvero l’illecito amministrativo di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316 ter co.2 c.p.

La disposizione da ultimo citata ha natura residuale rispetto al reato di truffa e punisce le condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate dal silenzio antidoveroso, da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione delle somme non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta solo l’esistenza della formale attestazione del richiedente.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 37661/2023 ha osservato che nella vicenda de qua le complesse attività realizzate per la conversione in denaro del Bonus cultura, simulando l’acquisto di beni e servizi consentiti dalla legge da parte di soggetti accreditati, certamente integrano la fattispecie della truffa, attesa la presenza di plurimi raggiri e artifici posti in essere dagli autori del reato, idonei ad indurre in errore l’ente erogatore.

Danno da emotrasfusione: quali misure la struttura sanitaria deve adottare per andare esente da responsabilità civile?

Il tema di cui oggi voglio parlarvi anima da tempo le aule di giustizia.

La domanda giudiziale di risarcimento dei danni subiti a causa di malattia (epatopatia HCV) contratta in seguito ad emotrasfusione, eseguita in ospedale, impone differenti considerazioni in tema di riparto dell’onere della prova.

Il paziente danneggiato per ottenere una pronuncia di accertamento della responsabilità della struttura sanitaria dovrà provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e, infine, allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.

La struttura sanitaria, invece, per ottenere una decisione di rigetto della domanda proposta dal paziente, dovrà dimostrare che alcun inadempimento vi è stato o che comunque non ha determinato alcun danno al paziente.

Infine, potrà andare esente da responsabilità, dimostrando che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile.

Di recente, con la sentenza n. 26091/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un caso spinoso in tema di emotrasfusioni, cassando la pronuncia di merito che aveva escluso la responsabilità della struttura sanitaria.

Invero, il giudice di merito aveva rigettato la richiesta di risarcimento in favore del paziente in quanto quest’ultimo non aveva dimostrato il nesso di causalità tra comportamento del sanitario e danno lamentato.

Il Supremo Consesso, come anticipato, ha censurato la decisione, osservando che l’onere di dimostrare l’insussistenza del nesso di causalità grava sulla struttura.

Nello specifico, la decisione ha evidenziato che la responsabilità della struttura sanitaria può venir meno soltanto se la stessa dimostri che l’infezione del paziente è stata contratta altrove e che le procedure di acquisizione e perfusione del plasma sono state conformi alla normativa di settore.

Infezioni nosocomiali e responsabilità della struttura sanitaria…

Il tema della responsabilità della struttura sanitaria per le infezioni contratte dal paziente all’interno dell’ospedale o in occasione di prestazioni sanitarie merita un approfondimento all’interno della rubrica dialoghi penali.

Accade, anche con una certa frequenza, che i pazienti, durante il ricovero ospedaliero, contraggano infezioni e, pertanto, risulta rilevante individuare gli obblighi che ricadono sulla struttura sanitaria che, ove assolti, escludono l’addebito di una responsabilità civile.

Tra le prestazioni connaturate al rapporto obbligatorio di spedalità rientra l’obbligazione di garantire l’assoluta sterilità non soltanto dell’attrezzatura chirurgica ma anche dell’intero ambiente operatorio nel quale l’intervento ha luogo, con la precisazione che la sterilizzazione della sala operatoria e dei ferri chirurgici è compito che non grava direttamente (solo) sul chirurgo operatore, bensì (anche) sulla struttura sanitaria.

Ne discende che sulla struttura sanitaria ricade l’onere di impedire l’insorgenza di un’infezione nosocomiale, che non può considerarsi un fatto né eccezionale, né difficilmente prevedibile.

Il tema è, poi, governato dagli ordinari principi sul riparto dell’onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione.

Nello specifico, la struttura sanitaria per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare:

  1. l’adozione di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, onde scongiurare l’insorgenza appunto di patologie infettive a carattere batterico;
  2. con riferimento alla prestazione sarà necessario attuare il necessario e doveroso trattamento terapeutico valutando se, nel caso specifico, sia stata praticata una corretta terapia profilattica pre e post-intervento;

La responsabilità potrà essere esclusa anche nell’ipotesi in cui venga dimostrato che l’infezione derivi da un fattore eccezionale e, pertanto, non prevedibile.

Soltanto tal caso ricorrerà la cd. causa non imputabile ex art. 1218 c.c.

Passando al caso specifico dell’infezione nosocomiale deve rilevarsi che non integra un fattore causale atipico ed eccezionale, trattandosi, anzi di uno dei rischi tipici e prevedibili da tener in conto in caso di non brevi permanenze presso i reparti di terapia intensiva.

E’ pur vero che non può essere azzerato il rischio di infezioni, tuttavia, la struttura sanitaria per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare di aver approntato in concreto tutto quanto necessario per la perfetta igiene dei luoghi di lavoro e soprattutto della sala operatoria.