Omicidio stradale, la patente va sempre revocata?

Oggi voglio parlarvi della connessione tra il reato di omicidio stradale ex art. 589 bis c.p. e la sanzione accessoria della revoca della patente ex art. 222 del C.d.S.

Il nostro caso riguarda un automobilista che, a causa di una condotta negligente, cagionava la morte di un pedone.

L’imputato veniva condannato per il reato di omicidio stradale e gli veniva comminata la sanziona accessoria della revoca della patente, con corretta applicazione dell’art. 222 del C.d.S.

La disposizione citata prevede che…. “il giudice che pronunci condanna per omicidio stradale o per lesioni colpose gravi o gravissime, anche nel caso di pena concordata ex art. 444 c.p.p., è tenuto ad applicare a titolo di sanzione amministrativa accessoria la revoca della patente di guida”.

La revoca sembrerebbe certa come le tasse ma non è così!

La Corte Costituzionale con la pronuncia n. 88 del 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ art. 222, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589 bis (Omicidio stradale) e 590 bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) c.p.p., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3, degli artt. 589 bis e 590 bis c.p.

Quindi, se il conducente non è in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice potrebbe decidere di non disporre la revoca della patente, bensì soltanto la sospensione.

Tornando al nostro caso, l’imputato, che era risultato negativo all’alcol test e parimenti agli esami diretti ad accertare l’uso di sostanze stupefacenti, ricorreva davanti al Supremo Consesso rilevando che la sentenza gravata non conteneva un’adeguata motivazione con riferimento all’applicazione della revoca della patente di guida, anzi in considerazione della condotta tenuta dal ricorrente era illegittima. Nella sostanza si censurava la pronuncia, in quanto non indicava in modo chiaro e specifico le ragioni della scelta della comminazione della più grave sanzione accessoria.

Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 13747/2022, ha disatteso la tesi del ricorrente evidenziando che la sentenza censurata conteneva una motivazione adeguata, avendo rappresentato che, poiché il conducente non si era fermato in prossimità dell’attraversamento pedonale cagionando la morte del pedone, non poteva che applicarsi, in considerazione della gravità del comportamento tenuto, la revoca della patente.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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