Oggi affrontiamo una questione spinosa che riguarda coloro che esercitano la professione sanitaria.
Il caso vede come protagonista un medico chirurgo operante in una struttura privata che aveva attestato falsamente, nel foglio unico di terapia, i trattamenti di cura disposti per una paziente, ivi ricoverata e deceduta poche settimane dopo l’ingresso in struttura, omettendo l’indicazione di taluni farmaci e modificando i dosaggi relativi ad altri medicinali effettivamente somministrati.
Il chirurgo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato ex art. 481 c.p., che sanziona la condotta di colui che esercitando una professione sanitaria attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
Ritenendo ingiusta la pronuncia di condanna il sanitario si era rivolto alla Suprema Corte di Cassazione, sostenendo che il foglio unico di terapia non ha carattere certificativo sia per la riferibilità ad altro soggetto del relativo contenuto, sia per la carenza di rilevanza esterna del documento.
Per essere più chiari, il chirurgo sosteneva che il foglio di terapia non contiene una dichiarazione di scienza in quanto, riportando i medicinali prescritti e somministrati alla paziente, ha mera rilevanza interna alla struttura sanitaria.
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 15272/2022, ha rigettato le censure sollevate dal ricorrente, evidenziando che il documento in esame si divide in due sezione: 1) nella prima il medico indica la terapia, gli orari e le modalità di somministrazione; 2) nella seconda il personale non medico attesta di aver provveduto alla somministrazione della terapia secondo le prescrizioni ricevute;
Ne consegue che l’indicazione della terapia nel documento è espressione di autonoma determinazione del medico e, quindi, al foglio di terapia non può che attribuirsi valore certificativo. Se il documento, come nel caso in esame, viene consegnato ad un altro sanitario, quest’ultimo dovrà vagliare la congruità della terapia, non potendo andare esente da responsabilità in considerazione della qualifica ricoperta.
Infine, deve rilevarsi che le correzioni errate o le omissioni presenti nel documento sono in grado di ingannare i sanitari sull’effettivo contenuto della terapia prescritta e, pertanto, deve ritenersi anche che il documento abbia piena rilevanza esterna.