Cooperazione Colposa del Medico

La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia del 14 Febbraio 2022 n. 5117 ha affrontato un’interessante questione in tema della colpa medica.

Il caso sottoposto al Supremo Consesso ha riguardato la responsabilità penale del medico a titolo di cooperazione nel reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. per aver suggerito una cura non adeguata alla patologia diagnosticata al paziente.

Il medico è stato ritenuto responsabile a titolo di cooperazione colposa nel reato di omicidio ex art. 589 c.p. in quanto, interpellato da un collega più giovane per individuare la terapia da consigliare ad un paziente affetto da melanoma, suggeriva a quest’ultimo, nonostante il quadro clinico particolarmente grave, di non sottoporsi ad alcun intervento chirurgico di rimozione e di seguire una cura omeopatica.

Il decesso del paziente per la sottoposizione ad un trattamento inidoneo a contrastare la patologia correttamente diagnostica ha determinato nei confronti del medico l’elevazione della contestazione suesposta. La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, pertanto, non censurabile la statuizione del giudice di Appello, in ragione della sussistenza in capo al medico di una posizione di garanzia, derivante dall’obbligo connaturato con la professione medica di attivarsi a tutela della salute e della vita del paziente.

Al contempo ha ritenuto dimostrata la sussistenza del nesso di causalità in ragione della scelta di un trattamento terapeutico inadeguato a contrastare il melanoma, anche in considerazione dell’aggravarsi della patologia, che avrebbe dovuto indurre l’abbandono immediato del trattamento omeopatico a favore di quello tradizionale.

Reato di molestia e invasione della sfera privata

La Suprema Corte di Cassazione con un recente arresto (Sent. n. 6245/2022) ha ritenuto integrato il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p. nella condotta del presidente di un’associazione che, in diverse occasioni pubbliche, aveva rivolto il proprio cellulare munito di fotocamera verso una donna che ricopriva, all’epoca dei fatti, l’incarico di tesoriere all’interno del sodalizio. La reiterazione del comportamento da parte del presidente nei confronti della donna aveva ingenerato in quest’ultima un evidente fastidio e, al contempo, il timore di invasione della propria sfera privata.

La pronuncia non ha reputato meritevoli di accoglimento le censure sollevate dalla difesa del presidente, in forza delle quali si evidenziava che la decisione del giudice di appello era carente sotto un duplice profilo:

1) non risultava dimostrato che fossero state rivolte delle attenzioni alla donna
2) non risultava effettuato alcun video della persona offesa.

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che era stata raggiunta la prova di continue e ingiustificate attenzioni rivolte dal presidente all’indirizzo della tesoriera attraverso l’uso del cellulare munito di telecamera.
Inoltre, la mancata registrazione di video non esclude la configurabilità del reato, atteso che la persona offesa ha comunque subito un’illegittima limitazione della libertà personale.

La pronuncia si pone in chiara continuità con precedenti arresti della Suprema Corte di Cassazione. In plurime occasioni, il Supremo Consesso ha riconosciuto la rilevanza penale di comportamenti connotati da morbose attenzioni mediante sms, telefonate e pedinamenti, tali da ingenerare timore per la propria libertà o un’invasione della sfera privata.