Il valore del silenzio nella strategia difensiva

La questione giuridica scelta per la rubrica “Dialoghi Penali” esplora l’utilizzabilità, nelle diverse fasi del processo penale, delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato ex art. 350 co. 7 c.p.p. e di quelle delegate ex art. 350 commi 1 e 4 c.p.p.

Il tema, apparentemente banale, impone, come vedremo, una pianificazione della strategia difensiva sin dalla fase delle indagini preliminari atteso che, in alcuni casi, le dichiarazioni potrebbero essere utilizzate dal giudice ai fini della pronuncia, nonostante il silenzio serbato, in sede dibattimentale, dall’imputato.

Ulteriore aspetto da non tralasciare attiene ai limiti di utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato in fase di indagine all’interno del giudizio abbreviato.

Occorre partire dall’analisi delle disposizioni che regolano le due tipologie di dichiarazioni:

  • Dichiarazioni spontanee verbalizzate e non verbalizzate (artt. 350 co. 7 e 357 co. 2 lett. b);
  • Sommarie informazioni delegate (art. 350 commi 1 e 4 c.p.p.);

Le dichiarazioni spontanee verbalizzate costituiscono l’ipotesi fisiologica in cui viene redatto un verbale ad hoc o, in alternativa, sono inserite in un verbale di arresto, perquisizione o sequestro, sempre sottoscritto dal dichiarante.

Sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in sede di incidente cautelare, in sede di giudizio abbreviato, mentre sono inutilizzabili in dibattimento.

Tuttavia, se impiegate per le contestazioni ex art. 503 co. 3 c.p.p., confluiscono nel materiale istruttorio che il giudice valuterà per emettere la sentenza.

Ne discende che se l’indagato ha reso dichiarazioni spontanee verbalizzate contenenti circostanze non favorevoli alla sua posizione o che, comunque, potrebbero destare dubbi sull’estraneità ai fatti contestati, è opportuno che, in sede dibattimentale, non si sottoponga all’esame.

Le dichiarazioni spontanee non verbalizzate ricorrono quando l’indagato rende dichiarazioni spontanee che la polizia giudiziaria non riversa in un verbale formale, limitandosi ad annotarle in atti interni, senza la sottoscrizione del dichiarante.

Sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in sede di incidente cautelare, mentre sono inutilizzabili sia nel rito contratto del giudizio abbreviato, sia in dibattimento.

Le sommarie informazioni delegate includono tre ipotesi differenti:

  • Interrogatorio reso al pubblico ministero (artt. 64, 65, 375 c.p.p.);
  • Sommarie informazioni delegate (art. 350, commi 1-4, assunte dalla polizia giudiziaria su delega del PM ex art. 370 c.p.p.);
  • Dichiarazioni rese al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare (es. interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p., udienza di convalida, art. 422 c.p.p.);

Tutte e tre condividono un tratto comune: sono dichiarazioni assunte con le garanzie difensive — assistenza del difensore, avvisi ex art. 64 c.p.p., verbalizzazione formale. Ed è proprio questa garanzia a rendere costituzionalmente tollerabile l’ingresso nel dibattimento in assenza di contraddittorio: se l’imputato rifiuta l’esame, la lettura ex art. 513 c.p.p. diventa lo strumento per evitare che il silenzio si trasformi in una paralisi probatoria.

Chiaramente, come intuibile, sono utilizzabili sia nella fase delle indagini preliminari che in sede di giudizio abbreviato.

In ragione di quanto esposto, la scelta del silenzio da parte dell’indagato/imputato può costituire uno strumento di difesa quando siamo in una fase antecedente alla notifica dell’avviso 415 bis c.p.p. e, quindi, non conosciamo ancora il materiale investigativo, quando la posizione è traballante e il dichiarante potrebbe essere messo in difficoltà e, soprattutto, nell’ipotesi in cui non abbiamo ancora elaborato un piano di azione.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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