L’Agente di polizia municipale che interviene fuori dal servizio e in abiti civili riveste la qualifica del pubblico ufficiale?

Il caso affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13264/2025, investe il tema della qualifica di pubblico ufficiale in capo all’agente della polizia municipale che interviene, in abiti civili e fuori servizio, per sventare una truffa.

𝗜𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼: un agente della polizia municipale interveniva in abiti civili e fuori dal servizio per sventare una truffa ai danni di un automobilista.

L’autore del reato veniva condannato, con sentenza confermata in Appello, per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale ex art. 337 c.p..

𝗟𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗲𝘀𝗮: l’imputato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la sussistenza della qualifica di pubblico ufficiale in capo alla persona offesa, in quanto quest’ultima interveniva in abiti civili e fuori dall’orario di servizio.

𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲: La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso evidenziando che gli appartenenti alla polizia municipale sono agenti di polizia giudiziaria in forza del combinato disposto dell’art. 5 della I. n. 65 del 7 marzo 1986 e dell’art. 57, comma 2, lett. b) c.p.p. purché, quando
esercitano il loro potere di intervento, si trovino nell’ambito territoriale dell’ ‘ente di appartenenza» durante il servizio e rispettino le attribuzioni loro riconosciute tra le quali l’accertamento dei reati.

“La locuzione contenuta nell’art. 57, comma 2, lett. b) cod. proc. pen. «𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼» va interpretata in chiave funzionale, cioè con riferimento al rapporto di impiego e non all’orario di lavoro.

Ne consegue che la condotta illecita del ricorrente è stata commessa mentre l’agente della polizia municipale compiva un atto dell’ufficio di appartenenza, con conseguente integrazione del reato ex art. 337 c.p.

Accusare un uomo di percepire canoni di locazione in nero integra il reato di diffamazione?

L’accusa rivolta ad un umo di percepire canoni di locazione in nero integra il reato di diffamazione?

La vicenda giudiziaria origina dall’invio di una missiva all’amministratore di condominio con cui si denunciava che la società proprietaria di uno degli immobili aveva percepito differenti canoni di locazione in nero.

Il conduttore, autore della comunicazione, veniva tratto a giudizio e condannato con sentenza, confermata in appello, per il reato di diffamazione ex art. 595 c.p..

L’imputato, non condividendo le motivazione del giudice di Appello, adiva la Suprema Corte di Cassazione sollevando plurimi motivi di censura:

1) intempestività della denuncia/querela;

2) assenza della comunicazione a più destinatari;

3) carenza di prova circa l’elemento soggettivo del reato.

La Suprema Corte ha accolto il terzo motivo del ricorso evidenziando che la sussistenza di rapporti conflittuali tra le parti che, peraltro, ha dato luogo ad un giudizio civile, comprova che l’imputato intendesse soltanto denunciare un comportamento delle persone offese apertamente lesivo di disposizioni civili e tributarie.

La condotta, pertanto, non era sorretta dall’intenzione di offendere la reputazione di queste ultime.

Sul punto, di recente, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.  22335/2025.

La risposta è, quindi, negativa.