Reato di molestia e invasione della sfera privata

La Suprema Corte di Cassazione con un recente arresto (Sent. n. 6245/2022) ha ritenuto integrato il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p. nella condotta del presidente di un’associazione che, in diverse occasioni pubbliche, aveva rivolto il proprio cellulare munito di fotocamera verso una donna che ricopriva, all’epoca dei fatti, l’incarico di tesoriere all’interno del sodalizio. La reiterazione del comportamento da parte del presidente nei confronti della donna aveva ingenerato in quest’ultima un evidente fastidio e, al contempo, il timore di invasione della propria sfera privata.

La pronuncia non ha reputato meritevoli di accoglimento le censure sollevate dalla difesa del presidente, in forza delle quali si evidenziava che la decisione del giudice di appello era carente sotto un duplice profilo:

1) non risultava dimostrato che fossero state rivolte delle attenzioni alla donna
2) non risultava effettuato alcun video della persona offesa.

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che era stata raggiunta la prova di continue e ingiustificate attenzioni rivolte dal presidente all’indirizzo della tesoriera attraverso l’uso del cellulare munito di telecamera.
Inoltre, la mancata registrazione di video non esclude la configurabilità del reato, atteso che la persona offesa ha comunque subito un’illegittima limitazione della libertà personale.

La pronuncia si pone in chiara continuità con precedenti arresti della Suprema Corte di Cassazione. In plurime occasioni, il Supremo Consesso ha riconosciuto la rilevanza penale di comportamenti connotati da morbose attenzioni mediante sms, telefonate e pedinamenti, tali da ingenerare timore per la propria libertà o un’invasione della sfera privata.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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