Omicidio colposo: quando la manovra integra un pericolo per la circolazione stradale?

Oggi voglio parlarvi di un episodio che si verifica con frequenza sulle nostre strade ma che, per fortuna, soltanto in pochi casi ha esiti letali.

Mi riferisco al comportamento imprudente di quegli automobilisti in sosta che, troppo spesso, con disinvoltura, aprono lo sportello dell’auto, senza prima controllare nello specchietto retrovisore se stia sopraggiungendo qualcuno.

Nel caso vagliato dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 34925/2022 l’impatto tra la parte anteriore destra di un ciclomotore in sorpasso e lo spigolo sinistro dello sportello aperto dell’auto ha cagionato la morte del conducente del primo.

L’evento infausto determinava la successiva contestazione del reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. a carico della donna che, incautamente, aveva provocato l’incidente attraverso una condotta imprudente.

La Corte di Cassazione, difatti, confermava la pronuncia di condanna, rilevando che la donna non aveva osservato quanto previsto dall’art. 157 co. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in forza del quale: “è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.

La manovra, che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione, va effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza.

Dalla ricostruzione operata dagli accertatori emergeva che l’imputata, dopo aver raggiunto il civico della strada (…), aveva fermato l’auto e, dopo pochi secondi, senza verificare il sopraggiungere di altri veicoli aveva aperto lo sportello anteriore sinistro per scendere.

Purtroppo in quel momento sopraggiungeva in fase di sorpasso un uomo alla guida di un ciclomotore che, non potendo immaginare di trovarsi un ostacolo di fronte, non riusciva ad evitare l’impatto con lo sportello. Le gravi lesioni riportate dal conducente del veicolo a due ruote, purtroppo, si rivelavano mortali.

La difesa dell’imputata, in ragione della condanna confermata dalla Corte di Appello, adiva il Supremo Consesso, sostenendo che l’apertura dello sportello era stata effettuata soltanto dopo aver valutato attentamente che dalla manovra non potesse insorgere un pericolo per gli utenti della strada.

Tuttavia, non veniva portato alcun elemento probatorio a sostegno della tesi difensiva e, pertanto, il ricorso veniva rigettato con conferma della pronuncia di condanna.

La decisione ha evidenziato, che la responsabilità penale dell’imputata discendeva dalla violazione di un preciso obbligo giuridico imposto al conducente del veicolo in sosta, che si accinge ad aprire lo sportello del proprio veicolo, in quanto il predetto è tenuto a osservare un dovere di diligenza e prudenza per tutelare la sicurezza degli utenti della strada.

Infine, la Corte ha osservato che per un conducente di un mezzo che transita su una carreggiata è altamente imprevedibile l’apertura di uno sportello da parte di un veicolo in sosta.

Cessione di stupefacenti e fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 D.P.R. n. 309/1990: il giudizio unitario degli indici.

La Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 31768/2022 ha affrontato la tematica degli indici in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, che consentono di appurare se il fatto commesso sia di lieve entità e, quindi, ricada nella previsione di cui all’art. 73 co. 5 del D.P.R. n. 309/1990.

L’art. 73 co. 5 disciplina una fattispecie autonoma che punisce gli stessi fatti descritti al primo co., (coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I…) ma connotati da una ridotta capacità offensiva, contemplando un trattamento sanzionatorio più mite – da sei mesi a quattro anni di reclusione e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

Le pene previste per l’ipotesi più grave di cui al co. 1, invece, sono comprese fra i sei e i venti anni di reclusione oltre alla multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Il riconoscimento della lieve entità presuppone un’analisi degli indici che seguono: i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze.

La giurisprudenza indica la necessità di operare un vaglio unitario dei predetti al fine di accertare se la condotta in contestazione possa essere ricondotta nella fattispecie di cui al co. 1 o al 5 del D.P.R. n. 309/1990.

Il caso affrontato con la pronuncia riguardava un uomo trovato con 14 dosi di cocaina per un peso complessivo di 16,7 grammi. La Corte di Appello confermava la condanna pronunciata in primo grado, ritenendo integrato il reato di cui all’art. 73 co. 1 e negando, al contempo, la sussistenza dei presupposti per la sussumibilità della condotta nella fattispecie meno grave.

Secondo la Corte di Appello l’applicabilità del fatto di lieve entità era da escludersi in quanto l’imputato era uno spacciatore e non disponeva di altri mezzi di sussistenza.

La pronuncia di condanna veniva impugnata e censurata in quanto carente nella parte destinata al vaglio degli indici richiamati dall’ art. 73 co. 5.

Secondo la giurisprudenza gli indici per qualificare un fatto di lieve entità elencati dal comma 5 dell’art. 73 non possono, da un lato, essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri e, dall’altro, non è richiesta la loro esistenza cumulativa, in senso positivo ovvero negativo.

Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione, in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie (Cass. Penale n. 167/1992).

La Suprema Corte ha riconosciuto il ricorso meritevole di accoglimento in quanto la sentenza aveva escluso la riconducibilità del fatto alla fattispecie di cui al 5 co. additando all’imputato lo status di spacciatore, ma senza specificare in alcun modo gli elementi comprovanti l’entità dell’attività di spaccio della quale lo stesso farebbe parte, e quindi quanto la sua condotta di cessione di droga di cui all’imputazione potesse concretamente contribuire alla diffusione nel mercato di sostanza stupefacente. Invero, anche se in presenza di una sola cessione è ben possibile desumere un’abitualità della condotta, o l’esistenza di un’organizzazione dedita allo spaccio, l’ampiezza della stessa deve essere oggetto di specifica motivazione, e risultare dagli elementi di prova presenti agli atti.

La pronuncia di annullamento con rinvio ha evidenziato peraltro che la sussistenza di precedenti non specifici, non può rilevare ai fini della qualificazione del fatto, ma soltanto ai fini dell’eventuale giudizio di pericolosità sociale alla base della recidiva.

Resistenza a pubblico ufficiale e perquisizione illegittima…

Stasera vi racconto la storia di un uomo ingiustamente accusato del reato di resistenza a pubblico ufficiale disciplinato dall’art. 337 c.p.

Per fortuna, dopo un lungo processo è riuscito a dimostrare la propria innocenza.

L’ art. 337 c.p. sanziona le condotte connotate da violenza o minaccia commesse per opporsi ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto del suo ufficio.

Nel nostro caso il protagonista veniva arrestato per essersi opposto alla perquisizione della propria auto da parte di due agenti che lo ritenevano in stato di ebbrezza, circostanza smentita dai successivi esami effettuati in ospedale.

Il giudice di Prime Cure, dopo aver escusso l’unico testimone presente, aveva assolto l’uomo, ritenendo che la perquisizione fosse effettivamente illegittima, in quanto l’imputato non era in stato di ebbrezza e, pertanto, il comportamento di opposizione posto in essere a danno degli agenti era da ritenersi scriminato ai sensi dell’art. 393 bis c.p..

La disposizione succitata esclude la responsabilità penale dell’autore del reato che abbia posto in essere una condotta minacciosa o violenta quale reazione ad un atto “arbitrario” del pubblico ufficiale.

Si tratta di una causa di giustificazione che si fonda sul diritto del cittadino di reagire ad un atto illegittimo del P.U., che nel caso in esame era la perquisizione dell’autovettura effettuata in assenza di un giustificato motivo.

Per atti arbitrari devono intendersi i comportamenti posti in essere in esecuzione di pubbliche funzioni di per sé “legittimi”, ma connotati da difetti di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, in quanto violativi degli elementari doveri di correttezza e civiltà che debbono caratterizzare l’agire dei pubblici ufficiali.

Ciò nonostante, il Procuratore Generale adiva la Suprema Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia di assoluzione che, tuttavia, veniva confermata in quanto nel caso in esame si era in presenza di una condotta che, rispetto ad un soggetto che non era in stato di ebbrezza e non aveva assunto sostanze stupefacenti, fu obiettivamente caratterizzata da modalità vessatorie e da una ingiustificata prevaricazione” (Cfr. Cass. Penale n. 31365/2022).

Aggressioni in famiglia: il discrimine tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti.

La Suprema Corte di Cassazione con un recente arresto (Cass. Penale 32575/2022) è tornata sul rapporto tra il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p. e quello di stalking nella forma aggravata ex art. 612 bis co. 2 c.p.

Il caso riguardava un uomo ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 572 co. 1 e 2, 582, 585, 576 e 612 cpv c.p. per avere, in plurime occasioni, anche dopo la sentenza di divorzio, posto in essere comportamenti violenti a danno dell’ex coniuge.

La Suprema Corte di Cassazione adita si è trovata a vagliare se le condotte aggressive potessero essere inquadrate nel reato di stalking nella forma aggravata, fattispecie connotata da un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quella di maltrattamenti contestata.

Per comprendere la pronuncia occorre, preliminarmente, esplorare le due fattispecie, evidenziandone gli elementi di comunanza e quelli che le differenziano.

La fattispecie codificata all’art. 572 c.p. sanziona una condotta abituale connotata da una pluralità di atti lesivi dell’integrità fisica e psichica del soggetto passivo che acquisiscono rilevanza per la loro reiterazione nel tempo. Il reato deve essere commesso all’interno di un contesto familiare, nell’ambito di un rapporto di convivenza e, infine, in quelle situazioni, come ad esempio la scuola o l’ambiente di lavoro che prevedono una relazione di assistenza e supporto.

Lo stalking o atti persecutori ex art. 612 bis c.p. sanziona comportamenti reiterati di minaccia e molestia che abbiano cagionato uno degli tre eventi previsti dal codice e in particolare: a) perdurante e grave stato di ansia o paura; b) fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata al medesimo da relazione affettiva; c) alterazione delle abitudini di vita.

La fattispecie di cui al secondo co. dell’art. 612 bis c.p. invocata dal ricorrente sanziona con una pena più grave rispetto a quella prevista dal primo co. (da anni 1 a anni 6 e mesi 6 di reclusione) le condotte di stalking commesse a danno del coniuge, anche separato o divorziato o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

Emerge, quindi, che la condotta dell’odierno ricorrente potrebbe integrare, in astratto, entrambi i reati, senza dimenticare però la clausola di sussidiarietà presente nel primo co. dell’ art. 612 bis c.p.

Tuttavia, la giurisprudenza, con diverse pronunce, ha ribadito che, dopo una pronuncia di divorzio, se non segue la ricomposizione della relazione, la condotta dovrà essere sussunta nel reato di stalking, ex art. 612 bis co. 2 c.p.

La cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale esclude la configurabilità del reato di maltrattamenti che, come detto, presuppone, la perpetrazione di atti violenti all’interno di un contesto familiare.

In forza di quanto esposto, la Suprema Corte di Cassazione ha riqualificato il reato in quello di atti persecutori, annullando la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad una diversa sezione della Corte di Appello.

Emissioni odorigene: lo stretto legame tra Testo Unico Ambientale e Codice Penale…

La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 20204 del 21 Maggio 2021 contiene una precisa disamina della disciplina delle “emissioni odorigene” provocate, nel caso specifico, con la ricezione, il trattamento e la custodia di fanghi da depurazione.

La definizione di “emissioni odorigene” è rinvenibile all’art. 268 co.1 del d. lgs n. 152/2006 che indica come tali le emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena.

L’art. 272 bis, in assenza di una disciplina statale, assegna un ruolo decisivo alle Regioni e alle singole autorizzazioni in quanto demanda loro la facoltà di prevedere misure per la prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti.

La disposizione in esame richiama peraltro la nozione di autorizzazione rimandando, pertanto, all’autorizzazione per le emissioni in atmosfera di cui all’art. 269.

Ferme tali premesse occorre rintracciare nel Testo Unico Ambientale le disposizioni che sanzionano la violazione delle prescrizioni di natura odorigena.

In primis l’art. 279 co. 2 bis prevede che “chi viola le prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente”.

Laddove, invece, le emissioni odorigene siano oggetto di specifiche prescrizioni imposte con l’AIA, dovrà farsi riferimento all’impianto sanzionatorio previsto dall’art. 29-quaterdecies co. 2 secondo che commina “la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’autorità competente“.

La prova di emissioni odorigene, secondo i più recenti arresti della Suprema Corte, può essere fornita sia mediante esami di laboratorio, sia attraverso le dichiarazioni di chi è costretto per la vicinanza all’impianto a respirare gli odori nauseabondi, purché le testimonianze siano scevre di valutazioni personali.

Le fattispecie disciplinate dal Testo Unico Ambientale potrebbero concorrere con la contravvenzione prevista dall’art. 674 c.p., in quanto differiscono sia per il bene tutelato, nelle prime l’ambiente, mentre in quest’ultima l’incolumità pubblica, sia perché dirette a sanzionare condotte differenti.

Difatti, l’art. 674 c.p. sanziona le condotte consistenti nel getto di cose o nel provocare emissioni di gas, vapori e fumi atti ad offendere o molestare le persone, mentre le fattispecie suindicate apprestano determinate cautele e impongono il rispetto delle prescrizioni e limiti indicati dalla legge e dagli atti abilitativi.

La disposizione prevista dal c.p. è costruita secondo lo schema del reato di pericolo e, pertanto, diretta a realizzare una tutela anticipata del bene giuridico, prevenendo esiti pericolosi o dannosi conseguenti al getto o al versamento di cose atte ad offendere.

La norma ha l’obiettivo di contemperare due contrapposti interessi: da un lato, quello dell’incolumità pubblica e, dall’altro, quello di natura economica, discendente dall’esercizio di un’attività produttiva.

Il criterio da seguire per verificare se le emissioni possano integrare l’ipotesi contravvenzionale è stato individuato in quello della tollerabilità delle stesse, che diventa di “stretta tollerabilità” se l’impianto non ha le necessarie autorizzazioni, mentre segue il criterio di “normale tollerabilità” se, diversamente, le predette sono presenti.

Intercettazioni: l’esegesi della definizione di privata dimora

L’interpretazione della definizione di “privata dimora” nell’ambito delle intercettazioni ambientali ex art. 266 c.p.p. è stata affrontata, di nuovo, dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 32010/2022.

L’occasione è originata dall’impugnazione di un’ordinanza di conferma della misura coercitiva degli arresti domiciliari da parte del Tribunale del Riesame di Napoli nei confronti di un magistrato salernitano, indagato per i reati di corruzione in atti giudiziari, induzione a dare o promettere utilità e rivelazione di segreto d’ufficio, commessi abusando della propria qualità di sostituto presso la Procura della Repubblica.

La prova regina impiegata per “incastrare” il sostituto procuratore consisteva in alcune l’intercettazioni ambientali, effettuate nel suo ufficio.

La difesa del magistrato adiva la Suprema Corte di Cassazione sostenendo l’inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto effettuate all’interno dell’ufficio, luogo da considerarsi di privata dimora dal momento che sussistevano i tre elementi richiesti dalla giurisprudenza affinché lo stesso possa considerarsi tale e, in particolare: a) il luogo era adibito a manifestazioni della vita privata al riparo da intrusioni esterne; b) tra il luogo e la persona sussisteva un rapporto di durata apprezzabile e non connotato da mera occasionalità; c) l’inaccessibilità del luogo da parte di terzi in assenza del consenso del titolare.

Per comprendere meglio la questione occorre richiamare il co. 2 dell’art. 266 c.p.p. il quale prevede che nel caso di intercettazioni ambientali, “qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’articolo 614 c.p., l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa”.

Giova rilevare che l’individuazione dell’esatta nozione di privata dimora richiamata dall’art. 614 c.p. ha acceso un forte dibattimento in giurisprudenza.

L’orientamento prevalente, oramai cristallizzato, ritiene che per privata dimora debba intendersi “il luogo adibito ad esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente, senza turbativa da parte di estranei, senza che peraltro ciò implichi che tutti i locali dai quali il possessore abbia diritto di escludere le persone a lui non gradite possano considerarsi luoghi di privata dimora, in quanto lo ius excludendi alios rilevante ex art. 614 c.p., non è fine a se stesso, ma serve a tutelare il diritto alla riservatezza, nello svolgimento di alcune manifestazioni della vita privata della persona, che l’art. 14 Cost., garantisce, proclamando l’inviolabilità del domicilio”.

Nel caso in cui l’intercettazione ambientale venga operata in un luogo inquadrabile fra quelli di privata dimora occorrerà anche, ai fini dell’utilizzabilità della predetta, che si stia svolgendo un’attività criminosa.

La Corte nel rigettare il ricorso ha ritenuto l’ufficio del sostituto non inseribile tra i luoghi di privata dimora in ragione della possibilità di accesso allo stesso da parte di un numero rilevante di persone. La recente statuizione si è posta in continuità con un analogo precedente, che ha ritenuto utilizzabili le intercettazioni tra presenti eseguite in un ufficio comunale, nell’ambito di un’inchiesta che vedeva indagato il sindaco dell’Ente.

Cooperazione multidisciplinare tra medico di famiglia e endoscopista e responsabilità per colpa medica…

Il decesso di una paziente di 90 anni a causa di una perforazione dell’intestino durante una colonscopia, eseguita da un endoscopista e prescritta da un medico di famiglia, ci consente di affrontare un tema molto sentito nel campo della colpa medica.

Mi riferisco, senza giri di parole, alla cooperazione multidisciplinare tra professionisti che, in questo caso, sono stati chiamati a rispondere in concorso del reato di omicidio colposo per aver il primo prescritto un esame non soltanto invasivo, ma non adeguato ai sintomi della paziente e il secondo, l’endoscopista, per aver avallato in modo automatico la precedente valutazione.

Quest’ultimo, condannato in primo e secondo grado, adiva la Suprema Corte di Cassazione, sostenendo che, essendo stata già effettuata da un collega una valutazione circa la necessità dell’esame, non dovesse valutare nuovamente l’adeguatezza e il rapporto tra i rischi che per quella tipologia di paziente comportava l’esame che andava ad effettuare rispetto alla sintomatologia che lamentava, né fosse suo compito vagliare eventuali diverse e meno invasive opzioni diagnostiche.

La Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, rilevando che in tema di colpa professionale, laddove sussista un’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, anche non contestuale, ciascuno dei sanitari è tenuto ad operare un autonomo esame del rischio collegato alla procedura da svolgere.

L’endoscopista davanti alla prescrizione di un collega peraltro non specialista non poteva esimersi dall’effettuare un’autonoma valutazione, tale da indurlo a scegliere una procedura meno invasiva e adeguata ai sintomi riferiti dalla paziente che peraltro, come evidenziato, era in età avanzata.

Tale omissione costituisce una concausa dell’evento infausto e, per tale ragione, il ricorso dell’endoscopista non è stato accolto, con conferma integrale della pronuncia di condanna (Cfr. Cass. Penale n. 30051/2022).

Estradizione: il necessario contemperamento tra pretesa punitiva dello Stato richiedente e diritto di difesa dell’estradando.

L‘estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria che consente la “consegna” di una persona da parte dello Stato in cui la stessa si trovi fisicamente, ad un altro Stato (c.d. richiedente), che abbia trasmesso la domanda per sottoporre tale soggetto, alternativamente al giudizio o alla esecuzione di una sentenza di condanna, o di altro provvedimento restrittivo della libertà.

Oggi affrontiamo una vicenda molto interessante che vede protagonisti 10 ex terroristi rossi, arrestati in Francia e non ancora estradati nel nostro paese.

In data 27 Aprile 2022, nell’ambito di una operazione soprannominata “Ombre rosse”, “sono stati arrestati a Parigi dieci italiani, riparati in Francia, per sottrarsi all’esecuzione di pesanti condanne per delitti risalenti ai cosiddetti “anni di piombo”. Tra loro, diversi per storie e responsabilità, alcuni personaggi noti come Giorgio Pietrostefani (già esponente di Lotta Continua, condannato per l’omicidio del commissario Luigi Calabresi), Raffaele Ventura (condannato per l’omicidio del brigadiere Antonio Custra durante una manifestazione a Milano nel maggio 1977), Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi (già appartenenti alle Brigate rosse, condannati all’ergastolo, tra l’altro, per diversi omicidi)”.

La richiesta di consegna da parte dell’Italia degli arrestati, condannati nel nostro paese con sentenze oramai definitive, è stata rigettata dalla Corte di Appello di Parigi, organo competente a vagliare le istante di estradizione, in ragione di differenti argomentazioni.

In primis, la Corte di Appello di Parigi ha ritenuto che il processo in contumacia celebratosi in Italia, nei confronti degli arrestati, non abbia rispetto i principi del giusto processo, violando apertamente gli artt. 6 e 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Per comprendere meglio la violazione “contestata” all’Italia, occorre premettere che per processo in contumacia si intende il giudizio in cui, nonostante i tentativi diretti a garantire la partecipazione fisica dell’imputato, quest’ultimo abbia deciso volontariamente di non prendervi parte. Nel nostro ordinamento, una volta che l’autorità giudiziaria ha accertato che l’imputato sia venuto a conoscenza dell’instaurazione di un procedimento penale (es. notifica del decreto di citazione) a suo carico, non sussistono ostacoli alla celebrazione del processo.

L’imputato può nominare un difensore di fiducia o, laddove decida di non farlo, il magistrato designerà un difensore di ufficio, titolato ad esercitare le medesime facoltà del primo.

In ragione di quanto esposto, dal momento che ai condannati rifugiatisi in Francia è stata assicurata la conoscenza dell’instaurazione dei processi, e l’effettivo esercizio del diritto di difesa, mediante la designazione di un difensore di ufficio, alcuna violazione della Convenzione è ascrivibile al nostro paese.

Il secondo motivo di rigetto della richiesta di estradizione si compendia nel lungo lasso di tempo intercorso tra la pronuncia definitiva di condanna e l’istanza di consegna presentata dall’Italia che, secondo la Corte di Appello di Parigi, integrerebbe una sorte di rinuncia tacita alla pretesa punitiva e, al contempo, la piena integrazione degli ex terroristi all’interno del sistema francese, attraverso l’instaurazione di rapporti familiari stabili e lo svolgimento di attività lavorativa non occasionale.

Anche tale argomentazione appare superabile in quanto in precedenza e, precisamente negli anni 90 e poi nel 2000, la Corte di Appello di Parigini aveva accolto le richieste di estradizione nei confronti degli ex terroristi, ma poi non aveva posto in essere gli atti esecutivi di estradizione, da compiersi entro quattro mesi.

Se il primo round ha visto sconfitta l’Italia, l’ultima parola spetterà alla Corte di Cassazione francese, chiamata a pronunciarsi sul tempestivo ricorso presentato dalla procura generale di Parigi.

Il comproprietario dell’immobile risponde degli abusi edilizi commessi dall’altro proprietario?

La questione giuridica affrontata, di recente, dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 27199/2022 vede protagonisti due comproprietari di diversi immobili ad uso residenziale, chiamati a rispondere del reato di cui all’art. 44 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 per aver realizzato alcuni interventi non autorizzati all’interno di uno degli appartamenti di proprietà.

L’ art. 44 del D.P.R. n. 380/2001 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;

c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’ art. 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso”.

Sia in primo grado che in appello i comproprietari, fratello e sorella, venivano ritenuti responsabili del reato ex art. 44 lett c.

La sorella, che chiameremo Carla, adiva la Suprema Corte di Cassazione sostenendo che la pronuncia di appello era censurabile in quanto non conteneva la prova di una partecipazione della predetta alla realizzazione degli interventi e/o opera abusive, avendo soltanto dimostrato la qualità di comproprietaria degli immobili. Inoltre, Carla, a sostegno della propria tesi, evidenziava che non aveva neanche la residenza nell’immobile in cui erano stati eseguiti gli interventi non assentiti.

La ricorrente richiamava alcune pronunce del Supremo Consesso secondo le quali il proprietario “estraneo” può essere ritenuto responsabile del reato edilizio, purché risulti un suo contributo soggettivo all’altrui abusiva edificazione da valutarsi secondo le regole generali sul concorso di persone nel reato, non essendo sufficiente la semplice connivenza. Il concorso nel reato, morale o materiale, deve assumere la forma di contributo alla realizzazione dell’ipotesi delittuosa, diversamente il comproprietario “estraneo” non potrà essere chiamato a rispondere del reato.

Tuttavia, dalle prove raccolte dall’accusa emergeva la presenza, al momento del sopralluogo operato dai Carabinieri, di Carla che, peraltro, secondo quanto riferito da un testimone aveva partecipato alla direzione di alcuni interventi minori.

Le risultanze emerse, pertanto, sconfessavano la tesi della ricorrente, inducendo il Collegio adito ad emettere una pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Il farmacista che esegue test antigenici in una parafarmacia commette il reato di esercizio abusivo della professione?

Oggi vi racconto la vicenda di un farmacista accusato del reato di cui all’art. 348 c.p. per aver eseguito test antigenici per la diagnosi del Cov-Sars-2 all’interno della propria parafarmacia, in quanto la legge n. 178/2020 prevede che possono essere eseguiti presso farmacie aperte al pubblico, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.

Il reato contestato p. e p. dall’art. 348 c.p. sanziona l’esercizio abusivo di determinate professioni per le quali è richiesta un’abilitazione da parte dello Stato. L’obiettivo è quello di assicurare che determinate professioni vengano esercitate da chi è in possesso di specifiche qualità morali e culturali.

La contestazione elevata al farmacista, regolarmente iscritto all’albo, aveva portato anche al sequestro preventivo del locale, con evidenti danni economici per l’attività svolta al suo interno. A seguito dell’applicazione della misura cautelare avente natura reale (sequestro) il professionista decideva di ricorrere davanti alla Suprema Corte di Cassazione, ritenendo il provvedimento illegittimo.

Ebbene, non aveva torto!

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 22434/2022, ha osservato che l’art. 348 c.p. è volto ad assicurare, come detto, la tutela di un interesse pubblico in relazione allo svolgimento di attività che possano dirsi esclusive o comunque qualificanti nell’ambito di una determinata professione. Senonché, nel caso dei testi antigenici è previsto dal legislatore che gli stessi possano essere effettuati da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministro della Salute, tra i quali sono inclusi i farmacisti.

Ed allora deve ritenersi per la Suprema Corte che l’attività non solo non possa dirsi preclusa ai farmacisti ma sia specificamente anche ad essi riferibile. A fronte di ciò, la disposizione dettata dall’art. 1 della L. n. 178/2020, non introduce una limitazione inerente allo svolgimento della professione in sé, ma contempla una disciplina che ha una duplice finalità, esulante dall’ambito delle garanzie specificamente riconducibili all’abilitazione e alla connessa all’iscrizione all’albo, cioè da un lato quella di assicurare le migliori condizioni di sicurezza e riservatezza sotto il profilo del contesto operativo e dall’altro quella di garantire determinati equilibri di tipo economico, con riguardo agli esborsi richiesti alla platea dei fruitori del servizio.