Estradizione: il necessario contemperamento tra pretesa punitiva dello Stato richiedente e diritto di difesa dell’estradando.

L‘estradizione è una forma di cooperazione giudiziaria che consente la “consegna” di una persona da parte dello Stato in cui la stessa si trovi fisicamente, ad un altro Stato (c.d. richiedente), che abbia trasmesso la domanda per sottoporre tale soggetto, alternativamente al giudizio o alla esecuzione di una sentenza di condanna, o di altro provvedimento restrittivo della libertà.

Oggi affrontiamo una vicenda molto interessante che vede protagonisti 10 ex terroristi rossi, arrestati in Francia e non ancora estradati nel nostro paese.

In data 27 Aprile 2022, nell’ambito di una operazione soprannominata “Ombre rosse”, “sono stati arrestati a Parigi dieci italiani, riparati in Francia, per sottrarsi all’esecuzione di pesanti condanne per delitti risalenti ai cosiddetti “anni di piombo”. Tra loro, diversi per storie e responsabilità, alcuni personaggi noti come Giorgio Pietrostefani (già esponente di Lotta Continua, condannato per l’omicidio del commissario Luigi Calabresi), Raffaele Ventura (condannato per l’omicidio del brigadiere Antonio Custra durante una manifestazione a Milano nel maggio 1977), Roberta Cappelli, Marina Petrella e Sergio Tornaghi (già appartenenti alle Brigate rosse, condannati all’ergastolo, tra l’altro, per diversi omicidi)”.

La richiesta di consegna da parte dell’Italia degli arrestati, condannati nel nostro paese con sentenze oramai definitive, è stata rigettata dalla Corte di Appello di Parigi, organo competente a vagliare le istante di estradizione, in ragione di differenti argomentazioni.

In primis, la Corte di Appello di Parigi ha ritenuto che il processo in contumacia celebratosi in Italia, nei confronti degli arrestati, non abbia rispetto i principi del giusto processo, violando apertamente gli artt. 6 e 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Per comprendere meglio la violazione “contestata” all’Italia, occorre premettere che per processo in contumacia si intende il giudizio in cui, nonostante i tentativi diretti a garantire la partecipazione fisica dell’imputato, quest’ultimo abbia deciso volontariamente di non prendervi parte. Nel nostro ordinamento, una volta che l’autorità giudiziaria ha accertato che l’imputato sia venuto a conoscenza dell’instaurazione di un procedimento penale (es. notifica del decreto di citazione) a suo carico, non sussistono ostacoli alla celebrazione del processo.

L’imputato può nominare un difensore di fiducia o, laddove decida di non farlo, il magistrato designerà un difensore di ufficio, titolato ad esercitare le medesime facoltà del primo.

In ragione di quanto esposto, dal momento che ai condannati rifugiatisi in Francia è stata assicurata la conoscenza dell’instaurazione dei processi, e l’effettivo esercizio del diritto di difesa, mediante la designazione di un difensore di ufficio, alcuna violazione della Convenzione è ascrivibile al nostro paese.

Il secondo motivo di rigetto della richiesta di estradizione si compendia nel lungo lasso di tempo intercorso tra la pronuncia definitiva di condanna e l’istanza di consegna presentata dall’Italia che, secondo la Corte di Appello di Parigi, integrerebbe una sorte di rinuncia tacita alla pretesa punitiva e, al contempo, la piena integrazione degli ex terroristi all’interno del sistema francese, attraverso l’instaurazione di rapporti familiari stabili e lo svolgimento di attività lavorativa non occasionale.

Anche tale argomentazione appare superabile in quanto in precedenza e, precisamente negli anni 90 e poi nel 2000, la Corte di Appello di Parigini aveva accolto le richieste di estradizione nei confronti degli ex terroristi, ma poi non aveva posto in essere gli atti esecutivi di estradizione, da compiersi entro quattro mesi.

Se il primo round ha visto sconfitta l’Italia, l’ultima parola spetterà alla Corte di Cassazione francese, chiamata a pronunciarsi sul tempestivo ricorso presentato dalla procura generale di Parigi.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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