Oggi voglio parlarvi di un episodio che si verifica con frequenza sulle nostre strade ma che, per fortuna, soltanto in pochi casi ha esiti letali.
Mi riferisco al comportamento imprudente di quegli automobilisti in sosta che, troppo spesso, con disinvoltura, aprono lo sportello dell’auto, senza prima controllare nello specchietto retrovisore se stia sopraggiungendo qualcuno.
Nel caso vagliato dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 34925/2022 l’impatto tra la parte anteriore destra di un ciclomotore in sorpasso e lo spigolo sinistro dello sportello aperto dell’auto ha cagionato la morte del conducente del primo.
L’evento infausto determinava la successiva contestazione del reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. a carico della donna che, incautamente, aveva provocato l’incidente attraverso una condotta imprudente.
La Corte di Cassazione, difatti, confermava la pronuncia di condanna, rilevando che la donna non aveva osservato quanto previsto dall’art. 157 co. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in forza del quale: “è fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada”.
La manovra, che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione, va effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza.
Dalla ricostruzione operata dagli accertatori emergeva che l’imputata, dopo aver raggiunto il civico della strada (…), aveva fermato l’auto e, dopo pochi secondi, senza verificare il sopraggiungere di altri veicoli aveva aperto lo sportello anteriore sinistro per scendere.
Purtroppo in quel momento sopraggiungeva in fase di sorpasso un uomo alla guida di un ciclomotore che, non potendo immaginare di trovarsi un ostacolo di fronte, non riusciva ad evitare l’impatto con lo sportello. Le gravi lesioni riportate dal conducente del veicolo a due ruote, purtroppo, si rivelavano mortali.
La difesa dell’imputata, in ragione della condanna confermata dalla Corte di Appello, adiva il Supremo Consesso, sostenendo che l’apertura dello sportello era stata effettuata soltanto dopo aver valutato attentamente che dalla manovra non potesse insorgere un pericolo per gli utenti della strada.
Tuttavia, non veniva portato alcun elemento probatorio a sostegno della tesi difensiva e, pertanto, il ricorso veniva rigettato con conferma della pronuncia di condanna.
La decisione ha evidenziato, che la responsabilità penale dell’imputata discendeva dalla violazione di un preciso obbligo giuridico imposto al conducente del veicolo in sosta, che si accinge ad aprire lo sportello del proprio veicolo, in quanto il predetto è tenuto a osservare un dovere di diligenza e prudenza per tutelare la sicurezza degli utenti della strada.
Infine, la Corte ha osservato che per un conducente di un mezzo che transita su una carreggiata è altamente imprevedibile l’apertura di uno sportello da parte di un veicolo in sosta.