Il farmacista che esegue test antigenici in una parafarmacia commette il reato di esercizio abusivo della professione?

Oggi vi racconto la vicenda di un farmacista accusato del reato di cui all’art. 348 c.p. per aver eseguito test antigenici per la diagnosi del Cov-Sars-2 all’interno della propria parafarmacia, in quanto la legge n. 178/2020 prevede che possono essere eseguiti presso farmacie aperte al pubblico, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.

Il reato contestato p. e p. dall’art. 348 c.p. sanziona l’esercizio abusivo di determinate professioni per le quali è richiesta un’abilitazione da parte dello Stato. L’obiettivo è quello di assicurare che determinate professioni vengano esercitate da chi è in possesso di specifiche qualità morali e culturali.

La contestazione elevata al farmacista, regolarmente iscritto all’albo, aveva portato anche al sequestro preventivo del locale, con evidenti danni economici per l’attività svolta al suo interno. A seguito dell’applicazione della misura cautelare avente natura reale (sequestro) il professionista decideva di ricorrere davanti alla Suprema Corte di Cassazione, ritenendo il provvedimento illegittimo.

Ebbene, non aveva torto!

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 22434/2022, ha osservato che l’art. 348 c.p. è volto ad assicurare, come detto, la tutela di un interesse pubblico in relazione allo svolgimento di attività che possano dirsi esclusive o comunque qualificanti nell’ambito di una determinata professione. Senonché, nel caso dei testi antigenici è previsto dal legislatore che gli stessi possano essere effettuati da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministro della Salute, tra i quali sono inclusi i farmacisti.

Ed allora deve ritenersi per la Suprema Corte che l’attività non solo non possa dirsi preclusa ai farmacisti ma sia specificamente anche ad essi riferibile. A fronte di ciò, la disposizione dettata dall’art. 1 della L. n. 178/2020, non introduce una limitazione inerente allo svolgimento della professione in sé, ma contempla una disciplina che ha una duplice finalità, esulante dall’ambito delle garanzie specificamente riconducibili all’abilitazione e alla connessa all’iscrizione all’albo, cioè da un lato quella di assicurare le migliori condizioni di sicurezza e riservatezza sotto il profilo del contesto operativo e dall’altro quella di garantire determinati equilibri di tipo economico, con riguardo agli esborsi richiesti alla platea dei fruitori del servizio.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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