Pornografia minorile e consenso del minore

Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” esplora il tema del consenso del minore, che ha compiuto quattordici anni, con riguardo alla fattispecie ex art. 600 co. 1 ter c.p..

Il primo comma prevede due condotte autonome:

– la prima sanziona la produzione di materiale pornografico o la realizzazione di esibizioni o spettacoli utilizzando minori di anni diciotto;

– la seconda sanziona il reclutamento o l’induzione di minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero chi dai suddetti spettacoli trae profitto;

La vicenda decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6253/2026 affronta il tema della rilevanza del consenso nell’ambito della produzione di materiale pedo-pornografico.

L’imputato, accusato del reato ex art. 600 ter co. 1 c.p. veniva assolto dalla Corte di Appello in quanto quest’ultima riteneva, in senso antitetico rispetto alla decisione del Giudice di Primo Grado, che la video-ripresa era stata effettuata a fronte di unconsenso libero e consapevole prestato dalla minore, che aveva compiuto quattordici anni.

Il Procuratore Generale, non condividendo la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando:

– l’assenza di un consenso libero della minore a causa della situazione di disagio in cui si trovava e della differenza di età con l’autore della condotta illecita;

– l’omessa valutazione di credibilità soggettiva e oggettiva della vittima;

La Corte ha rigettato il ricorso confermando la pronuncia di assoluzione, in quanto dall’esito dell’istruttoria dibattimentale non era emersa alcuna forma di utilizzo (sfruttamento, manipolazione e strumentalizzazione) della minore, che aveva manifestato un consenso libero alla video-ripresa in una relazione sentimentale paritaria.

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Appropriazione indebita e divisione ereditaria

La vicenda scelta per la rubrica Dialoghi Penali esplora la configurabilità del reato di appropriazione indebita nel contesto di un giudizio di divisione ereditaria connotato da un’accesa conflittualità tra i due eredi.

Il caso:

Un giorno Tizio scopre che la germana Caia aveva venduto un quadro oggetto del giudizio di divisione, riconoscendo il bene su un sito di un antiquariato.

Immediatamente presenta una denuncia/querela nei confronti di Caia contestando il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. , in quanto quest’ultima aveva la disponibilità esclusiva del bene collocato all’interno dell’abitazione familiare, anch’essa oggetto del giudizio di divisione ereditaria, ove aveva continuato ad abitare.

A seguito di attività investigative, viene appurato che Caia aveva dichiarato all’acquirente, nell’atto di cessione, di essere la proprietaria esclusiva del quadro.

Dalla vendita aveva incassato la somma di € 400,00.

Il PM, valorizzando il valore contenuto del bene compravenduto e l’assenza di precedenti penali a carico dell’indagata, formula una richiesta di archiviazione per tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Caia, mia assistita, ha deciso di proporre opposizione alla richiesta suddetta.

Nello specifico, Tizio aveva omesso di riferire nell’atto di denuncia/querela che in data antecedente alla vendita si era appropriato della somma di € 3.000,00, presente su un conto cointestato con la germana.

Nell specifico, aveva chiesto all’Istituto di Credito ove era stato acceso il conto cointestato di emettere un assegno circolare in suo favore pari all’importo presente sul conto corrente di oltre € 6.000,00 e, quindi sottraendo illegittimamente alla sorella anche la quota di sua spettanza.

In ragione di tale comportamento, Caia aveva ottenuto un 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼 per l’importo di € 3.000,00 dichiarato esecutivo, in quanto non opposto nel termine di legge.

La difesa:

Nell’atto di opposizione venivano proposti due motivi di archiviazione:

  • La causa di non punibilità dello 𝗶𝘂𝘀 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀 che presuppone un credito certo, liquido ed esigibile;
  • La carenza dell’𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 del reato , in ragione sia del credito formatosi in data antecedente rispetto alla vendita, sia dell’importo dell’appropriazione pari ad € 200,00 di gran lunga inferiore rispetto a quello presente sul conto corrente di € 3.000,00, sottratto alla germana.

La decisione:

Il G.I.P. ha accolto l’opposizione spiegata, emettendo ordinanza di archiviazione.

Il giudice ha evidenziato che dalla ricostruzione della vicenda non emerge la prova che la condotta posta in essere fosse sorretta dal fine di conseguire un ingiusto profitto.

Il fisioterapista può incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione di medico?

Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” consente di esaminare i limiti correlati all’esercizio della professione di fisioterapista e le eventuali responsabilità di natura penale discendenti dal superamento dei predetti, che potrebbero determinare l’integrazione del reato di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p.

Il caso…

Un fisioterapista veniva condannato per i reati ex artt. 348 e 609 co. 2 c.p. bis c.p. per aver esercitato abusivamente la professione di medico, in assenza della relativa abilitazione, eseguendo su diversi pazienti sedute fisioterapiche senza prescrizione medica, sostituendosi al sanitario nella diagnosi clinica e nell’elaborazione del programma riabilitativo.

Nel corso di alcuni trattamenti, abusando delle condizioni di inferiorità psichica delle persone offese, mediante azioni progressive ed invasive, volte a superare la loro resistenza, le avrebbe indotte a subire atti sessuali consistiti in penetrazioni della vagina o dell’ano con le dita.

La pronuncia di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione veniva confermata dalla Corte di Appello di Cagliari, che rigettava le censure sollevate con il gravame dalla difesa dell’imputato.

L’imputato, per il tramite del difensore, ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte di Appello sollevando con il ricorso differenti motivi di doglianza.

Ci soffermiamo esclusivamente su quelli con i quali la difesa ha sostenuto, in primis l’insussistenza del reato ex art. 348 c.p. e, poi, la configurabilità dell’errore ex art. 47 c.p.

La decisione…

La Corte nel rigettare la prima doglianza ha evidenziato che il fisioterapista ha posto in essere attività di spettanza medica, avendo formulato una diagnosi e redatto un programma di sedute sulla base dei dolori e dei fastidi riferiti dalla paziente.

“La laurea in fisioterapia non abilita ad alcuna attività di diagnosi, consentendo al fisioterapista il solo svolgimento, anche in autonomia, di attività esecutiva della prescrizione medica”.

Occorre rilevare, peraltro, da una lettura della normativa di settore, in particolare dalla Legge n. 251 del 2000 e dal Decreto Ministeriale n. 741 del 1994, che il fisioterapista ha un’autonomia esclusivamente nell’ambito del profilo e delle competenze professionali proprie della figura, sempre in rapporto con le diagnosi e prescrizioni di stretta competenza medica.

Ciò significa che l’attività fisioterapica deve necessariamente inserirsi all’interno di una preliminare individuazione del problema clinico e del tipo di risposta riabilitativa necessaria, oltre che della verifica dei risultati, nel rispetto delle prerogative che la normativa statale attribuisce al medico e al fisiatra.

Il fisioterapista può certamente procedere a una valutazione delle condizioni funzionali del paziente nell’ambito delle proprie competenze riabilitative, ma tale attività deve rimanere circoscritta agli aspetti strettamente attinenti al percorso riabilitativo già delineato dalla prescrizione medica.

Quando invece il professionista si spinge a formulare giudizi diagnostici sulle cause del malessere, a individuare patologie o alterazioni organiche, o a predisporre autonomamente programmi terapeutici, si configura l’invasione dell’ambito di competenza esclusivamente medica.

La Corte ha rigettato, altresì, la richiesta di riconoscimento dell’errore ex art. 47 c.p. sulla conoscenza della disciplina di settore che si traduce in errore di diritto di mancata conoscenza della legge extra-penale, in quanto evitabile con l’ordinaria diligenza informativa.

Nonostante il rigetto dei motivi di ricorso esaminati, la Corte ha rilevato il decorso dei termini di prescrizione del reato, dichiarando l’estinzione del predetto.

Infine, quanto al reato ex art. 609 bis c.p. la Corte ha annullato la pronuncia limitatamente ai motivi relativi al trattamento sanzionatorio e alla pena accessoria.

Revenge porn e problemi di configurabilità

Il caso scelto per la rubrica Dialoghi Penali e deciso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 11743/2025 offre l’occasione per approfondire un aspetto peculiare del reato di revenge porn, disciplinato dall’art. 612 ter c.p.

La disposizione, introdotta dalla L. n. 69/2019, sanziona la condotta di divulgazione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti.

Il legislatore ha inteso tutelare la libertà di autodeterminazione della persona, l’onore, il decoro, la reputazione, la privacy, nonché l’”onore sessuale” della singola persona.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, che ha sei mesi di tempo per presentarla.

La remissione può essere soltanto processuale. Si procede d’ufficio nei casi di cui al quarto co. dell’art. 612 ter c.p. e, quindi, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di infermità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Fermo quanto precede, la Suprema Corte ha vagliato il ricorso proposto da un imputato condannato per il reato ex art. 612 ter c.p. con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano.

Contro la decisione è stato proposto ricorso per Cassazione per plurimi motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza di condanna rilevando che le foto, delle quali non si contestava il contenuto sessualmente esplicito, non ritraevano la persona offesa. Mancava, nella sostanza, la prova che le predette fossero riferibili alla querelante.

La Corte ha dichiarato inammissibile la censura, evidenziando che la sentenza con argomentazioni logiche ha ricostruito il rapporto intercorso tra l’imputato e la persona offesa, nonché la riferibilità delle foto a quest’ultima.

Inoltre, ha osservato che, anche ove non fosse stata accertata la riconoscibilità della persona le cui parti intime erano ritratte, il delitto sarebbe stato comunque integrato.

La decisione ha rimarcato che la fattispecie penale in esame è collocata nell’ambito di quelle poste a tutela della libertà morale individuale ed è diretta alla protezione della sfera di intimità e della privacy, intesa quale diritto a controllare l’esposizione del proprio corpo e della propria sessualità, in un’ottica di autodeterminazione della sfera sessuale individuale, che deve ricevere una protezione assoluta, che prescinde dalla concreta riconoscibilità da parte dei destinatari del video o delle immagini della persona le cui parti intime siano rappresentate.

Il reato di molestia può essere integrato dall’invio di e-mail?

La vicenda giudiziaria scelta per la rubrica “Dialoghi Penali” offre l’occasione per esaminare la configurabilità del reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p. attraverso l’invio di e-mail.

La fattispecie penale avente natura contravvenzionale sanziona il recare molestia o disturbo alle persone senza alcun valido motivo, commesso in un luogo pubblico o privato nonché per mezzo del telefono.

La condotta dell’autore deve essere sorretta da petulanza o da latro biasimevole motivo, con conseguente dimostrazione, da parte dell’accusa del dolo specifico.

Il bene giuridico tutelato è individuabile nell’ordine pubblico e di riflesso nella salvaguardia del privato leso da comportamenti fastidiosi.

Nel caso in esame, l’imputato, a cui era contestata l’ipotesi contravvenzionale ex art. 660 c.p., aveva inviato alla persona offesa differenti messaggi telefonici mediante il sistema short message system ovvero con il sistema whatsapp, nonché a mezzo e-mail.

Il giudice di Prime Cure, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, emetteva sentenza di condanna nei confronti dell’accusato, ritenendo integrato il reato.

Contro la decisione veniva proposto atto di appello, correttamente qualificato come ricorso per cassazione, con il quale venivano sollevati plurimi motivi di doglianza:

  • Violazione di legge e vizio di motivazione per omessa dimostrazione che i messaggi e le comunicazioni fossero state effettuate per motivi molesti;
  • Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la decisione non aveva dato adeguata motivazione circa il diniego del riconoscimento dell’esimente ex art. 131 bis c.p.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 8231/2025) è interessante nella parte in cui ha evidenziato che la configurabilità del reato è esclusa dall’invio di e-mail, anche se occorre operare qualche precisazione.

La disposizione ex art. 660 c.p., come esposto, punisce i comportamenti molesti posti in essere anche attraverso il mezzo del telefono e, pertanto, non sussistono dubbi in ordine alla configurabilità del reato se commesso mediante l’invio di messaggi o chiamate reiterate, che determinano un’immediate interazione tra il mittente e il destinatario.

Sul punto, in precedenza, in un caso analogo, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 28959/2021) ha osservato “ai fini della configurabilità della contravvenzione de qua, allo strumento del telefono possono essere equiparati altri mezzi di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni purchè imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente…è, conseguentemente, esclusa, a contrario, l’ipotizzabilità del reato in esame nel caso di molestie recate con il mezzo della posta elettronica, perché in tal caso nessuna immediata interazione tra il mittente ed il destinatario si verificherebbe nè un’ intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo… l’ azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal, destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio, dunque, contrariamente alla molestia recata con il telefono, alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio telefonico, nel caso di molestia tramite posta elettronica una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe verificare, con la necessaria precisazione, imposta dal progresso tecnologico, nella misura in cui esso consente con un telefono “attrezzato” la trasmissione di voci e di suoni in modalità sincrona, che avvertono non solo l’invio e la contestuale ricezione di sms (short messages system), ma anche l’invio e la ricezione di posta elettronica.

La Corte, pertanto, ha escluso le email dal novero degli strumenti mediante i quali può essere consumata la molestia nell’ipotesi in cui la percezione da parte del destinatario del disturbo non sia immediata.

La responsabilità penale del titolare della parafarmacia per la vendita di farmaci da parte del dipendente privo dei requisiti di legge

Talvolta banali comportamenti possono determinare una responsabilità penale, per fortuna nel caso esaminato dalla Suprema Corte di Cassazione il proprietario di una farmacia è stato, dopo una travagliata vicenda, assolto.

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 7100/2025, ha vagliato la responsabilità, a titolo di concorso, del proprietario di una parafarmacia per la vendita di farmaci da banco operata da soggetto non abilitato.

L’art. 5 co. 2 del D.L. n. 223/2006 prevede che il soggetto incaricato della vendita abbia conseguito la necessaria abilitazione.

Al titolare è stato contestato il reato di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p., in quanto la sorella, priva dei requisiti previsti dalla disposizione richiamata, aveva venduto, in sua assenza, due farmaci da banco.

Il Tribunale di Catanzaro ha emesso nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale una sentenza ex art. 131 bis c.p.

L’imputato, non condividendo le motivazioni della pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione, censurando la decisione sia per la carenza di prova circa il concorso nel reato che per l’insussistenza dell’elemento soggettivo.

La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, assolvendo l’imputato con la formula “per non aver commesso il fatto”, in quanto l’istruttoria non ha dimostrato che il titolare “avesse determinato, o comunque deliberatamente consentito, l’esecutrice materiale alla commercializzazione dei farmaci, né che avesse impartito direttive affinché lo facesse…”.

Estinzione del reato per condotte riparatorie, persona offesa e pubblico ministero possono opporsi?

L’istituto disciplinato dall’art. 162 ter c.p. prevede che, per i reati procedibili a querela soggetta a remissione, il giudice può dichiarare estinto il reato se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato ha riparato integralmente il danno.

I presupposti per ottenere l’estinzione del reato sono due: 1) la riparazione integrale del danno; 2) l’osservanza del limite temporale.

La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 41899/2024, Sez. V, ha ribadito che i requisiti per l’applicazione dell’istituto sono due, non rilevando l’eventuale opposizione formulata dal P.M. o dal difensore della parte civile.

La decisione ha evidenziato che la disposizione in esame, a differenza di quanto previsto dall’art. 469 c.p.p., non prevede la facoltà in capo al PM e all’imputato di opporsi.


Pertanto, il giudice potrà dichiarare l’estinzione del reato procedibile a querela nell’ipotesi in cui il risarcimento avvenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e sia integrale, senza che PM e difensore della parte civile possano opporsi.

Giova, infine, rilevare che la disposizione in esame non può essere applicata al reato di stalking ex art. 612 bis c.p., espressamente escluso dall’ultimo comma dell’art. 162 ter c.p.

Risponde del reato di getto pericoloso di cose il sindaco che non interviene nel caso di malfunzionamento di un depuratore Comunale?

Il protagonista della vicenda giudiziaria vagliata dalla Suprema Corte di Cassazione è un Sindico chiamato a rispondere della contravvenzione ex art. 674 c.p. (𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝘀𝗲), in quanto un considerevole quantitativo di reflui provenienti dall’impianto di depurazione comunale finivano in mare, imbrattando le acque marine.

La sentenza di condanna, confermata in appello, veniva impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che dichiarava inammissibile il ricorso del sindaco, rilevando che, “in base alla disciplina sugli enti locali, i dirigenti hanno un dovere di controllo limitato al corretto esercizio della funzione di programmazione generale e, quanto al sindaco, dei compiti di ufficiale del governo, restando esclusa la responsabilità del sindaco per situazioni derivanti da problemi di carattere tecnico-operativo”.

L’art. 107 TUEL prevede la delega ai dirigenti amministrativi dell’ente di autonomi poteri organizzativi e dunque permane comunque in capo al sindaco, quale figura politicamente ed amministrativamente apicale del comune, il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate.

Egli ha, inoltre, il 𝗱𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗴𝗹𝗶 𝘀𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗻𝗼𝘁𝗲 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝗿𝗶𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲𝗱 𝗼𝗰𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼-𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲, 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗼 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲.

La Corte ha evidenziato che, nonostante il primo cittadino fosse a conoscenza delle problematiche discendenti dal cattivo funzionamento dell’impianto di depurazione nonché delle possibile conseguenze sull’ambiente, ha omesso ogni intervento diretto a porre rimedio alla situazione di pericolo, originata dai ripetuti sversamenti di reflui in mare.

Il reato di getto pericoloso di cose è un reato contravvenzionale spesso contestato anche a società che, a seguito di complesse lavorazioni, emettono fumi molesti o emissioni odorigene nocive per la salute umana.

Nel caso di fumi o emissioni odorigine è indubbio che l’accertamento tecnico necessario per la contestazione del reato sia particolarmente complesso anche per la durata delle predette e per la difficile individuazione delle fonti allorquando più attività industriali si trovino nella stessa area.

Nell’ipotesi di una contestazione per getto pericoloso di cose è opportuno rivolgersi immediatamente ad un Avvocato Penalista.

 

Arresti domiciliari e violazione del divieto di allontanamento: quali sono le conseguenze?

La vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8630/2024 affronta il tema della violazione della prescrizioni degli 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢 concernenti il divieto di allontanamento dalla propria abitazione o da un luogo di privata dimora.

L’imputato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva colto, a seguito di un controllo, fuori dalla propria abitazione in compagnia di un soggetto detentore di sostanza stupefacente.


La Corte di Appello di Milano disponeva la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere ex art. 276 co. 1 ter c.p.p., sottolineando che 𝐥’𝐞𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐢𝐨 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐫𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞 in quanto l’imputato non soltanto aveva trasgredito le prescrizioni imposte, ma era stato colto insieme ad uno spacciatore.

Le circostanze emerse escludevano che l’episodio potesse essere considerato di “lieve entità”, unica ipotesi che avrebbe potuto impedire la revoca della misura cautelare in corso e la sostituzione con quella più afflittiva.

Occorre rilevare, infine, che la disposizione ex art. 276 co. 1 ter c.p.p. attua una deroga al principio codificato dall’art. 275 bis c.p.p., che impone sempre la valutazione di adeguatezza della misura rispetto alle esigenze cautelari.

Nel caso di violazione della misura degli arresti domiciliari è necessario contattare immediatamente un avvocato penalista.

Furto e aggravante dell’esposizione alla pubblica fede

La vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21837/2022 riguarda un caso di furto di una borsa all’interno di un’autovettura.

Un uomo veniva arrestato e poi condannato per il reato di di furto aggravato dalla esposizione della cosa alla pubblica fede, ex art. 625 c.p., comma 1, n. 7, per avere prelevato una borsa contenente contanti, carte di pagamento e altri effetti personali, contenuta all’interno di un’autovettura di proprietà di terzi.

Non accettando la pronuncia di condanna adiva la Suprema Corte di Cassazione, evidenziando che la borsa femminile non era da considerare come normale dotazione di un veicolo ed usualmente destinato alla custodia sulla persona del proprietario.


La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il motivo di gravame, richiamando la nozione di pubblica fede: 𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲𝘁à 𝗮𝗹𝘁𝗿𝘂𝗶 𝗶𝗻 𝗰𝘂𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗱𝗮 𝗰𝗵𝗶 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗹𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝘀𝗮, 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝗶𝘁𝗮.

Inoltre, accanto ai beni esposti alla pubblica fede per destinazione e consuetudine, si collocano quelli quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana.

L’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, ricorre non solo in relazione all’azione furtiva avente per oggetto l’auto ma anche 𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝗶𝘁𝗶 che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili dal detentore nel momento in cui si allontana dall’autovettura, tra questi, non è annoverabile la borsa.

Nel caso di contestazione del reato di furto è opportuno contattare un Avvocato Penalista.