Pornografia minorile e consenso del minore

Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” esplora il tema del consenso del minore, che ha compiuto quattordici anni, con riguardo alla fattispecie ex art. 600 co. 1 ter c.p..

Il primo comma prevede due condotte autonome:

– la prima sanziona la produzione di materiale pornografico o la realizzazione di esibizioni o spettacoli utilizzando minori di anni diciotto;

– la seconda sanziona il reclutamento o l’induzione di minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero chi dai suddetti spettacoli trae profitto;

La vicenda decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6253/2026 affronta il tema della rilevanza del consenso nell’ambito della produzione di materiale pedo-pornografico.

L’imputato, accusato del reato ex art. 600 ter co. 1 c.p. veniva assolto dalla Corte di Appello in quanto quest’ultima riteneva, in senso antitetico rispetto alla decisione del Giudice di Primo Grado, che la video-ripresa era stata effettuata a fronte di unconsenso libero e consapevole prestato dalla minore, che aveva compiuto quattordici anni.

Il Procuratore Generale, non condividendo la decisione, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando:

– l’assenza di un consenso libero della minore a causa della situazione di disagio in cui si trovava e della differenza di età con l’autore della condotta illecita;

– l’omessa valutazione di credibilità soggettiva e oggettiva della vittima;

La Corte ha rigettato il ricorso confermando la pronuncia di assoluzione, in quanto dall’esito dell’istruttoria dibattimentale non era emersa alcuna forma di utilizzo (sfruttamento, manipolazione e strumentalizzazione) della minore, che aveva manifestato un consenso libero alla video-ripresa in una relazione sentimentale paritaria.

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Decreto di sequestro probatorio e telefoni cellulari, quando la motivazione non è censurabile?

Il 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 avente ad oggetto tre telefonici cellulari, contenenti 𝗽𝗹𝘂𝗿𝗶𝗺𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶, che non indica i criteri di selezione della ricerca e il tempo di protrazione del vincolo è rispettoso dei principi di proporzionalità e di adeguatezza?

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato che ha contestato la motivazione del decreto di sequestro probatorio, in quanto conteneva soltanto una stringata indicazione: “𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘰𝘳𝘯𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘥𝘥𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢”.

Con la decisione la Corte, invece, ha osservato che il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato dal momento che il pubblico ministero ha indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio.

Inoltre, la mancata indicazione di una data di riconsegna dei dispositivi non invalida la motivazione, in quanto il processo di estrazione dei dati rilevanti è variabile anche in considerazione della collaborazione dell’indagato (Cass. Pen. n. 3350/2026).

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Il rapporto tra il reato ex art. 2 del D. Lgs. 74/2000 e la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.

Il tema scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” esplora la relazione tra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 del D. Lgs n. 74/2000 e la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p, richiamata dall’art. 13 ter del citato Decreto.

Occorre rilevare che l’articolo 2 prevede due fattispecie autonome, la prima prevista al co. 1, mentre la seconda al co. 2 bis.

L’ipotesi più grave sanziona con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi; Il co. 2 bis prevede, invece, che se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

L’applicabilità della causa di non punibilità riguarda soltanto la fattispecie disciplinata al co. 2 bis, dal momento che la pena nel minimo è di anni uno e mesi sei e, quindi, rispetta il limite fissato dall’art. 131 bis c.p.

Ferma la verifica degli indici previsti dalla disposizione citata (occasionalità della condotta, esiguità del danno e condotta susseguente al reato), occorre rilevare che l’art. 13 co. 3 del D. Lgs. n. 74/2000 ne ha introdotti di ulteriori:

a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;

b) l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria;

c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;

d) la situazione di crisi ai sensi dell’art. 2, co. 1, lettera a), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il giudice dovrà, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, accertare la ricorrenza di uno o più dei predetti.

Giova rilevare, peraltro, con riferimento al requisito della non abitualità del comportamento, che l’utilizzo di una pluralità di fatture nell’ambito di un’unica dichiarazione relativa ad uno specifico periodo d’imposta integra un solo reato e non tanti reati quanti sono i documenti utilizzati. Conseguentemente, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole oltre quello in esame, e non può ritenersi integrato dalla mera pluralità di fatture utilizzate in un’unica dichiarazione fraudolenta.

Infine, di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’integrale o parziale adempimento del debito tributario attraverso piano rateale concordato con il fisco o l’adesione a provvedimenti di rottamazione delle cartelle esattoriali rappresenta uno degli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della causa di proscioglimento, evidenziando al contempo che la disposizione dell’art. 13, comma 3-ter, introdotta dal d.lgs. n. 87 del 2024, ha natura sostanziale e, pertanto, ha efficacia retroattiva (Cass. Pen. n. 7027/2025).

Giudizio abbreviato, l’imputato può revocare la propria scelta?

Una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema della revoca della richiesta di giudizio abbreviato nell’ipotesi di integrazione probatoria.

L’art. 441 bis c.p.p. prevede la facoltà di revoca (tassativa) da parte dell’imputato soltanto nell’ipotesi di 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 formulate dal PM a seguito di integrazione probatoria richiesta dallo stesso imputato o disposta dal giudice.

La giurisprudenza, più recente, ha riconosciuto la possibilità di revoca anche quando l’integrazione probatoria d’ufficio comporti l’acquisizione di elementi decisivi che, se conosciuti al momento della scelta processuale, avrebbero verosimilmente determinato una diversa opzione dell’imputato (Cfr. Cass. Pen. n. 34854/2023).

Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1471/2025, ha affrontato la questione con riguardo al caso di un medico condannato, in sede di giudizio abbreviato, per il reato ex art. 481 c.p..

Nello specifico, dopo l’ammissione del rito alternativo, il giudice aveva acquisito d’ufficio i certificati medici (corpo del reato) rilasciati a pazienti mai visitati.

L’imputato, in sede di legittimità, ha reiterato l’eccezione di inutilizzabilità dei predetti certificati, tuttavia, la Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che non era stata formulata innanzi al giudice di merito la richiesta di revoca del rito, anzi il difensore aveva insistito per la definizione del giudizio.

La combustione illecita di rifiuti pericolosi ex art. 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006 integra una fattispecie autonoma o una circostanza aggravante?

La vicenda giudiziaria scelta per la rubrica Dialoghi Penali origina dalla condanna per il reato ex art. 256 bis (combustione illecita di rifiuti) del D.Lgs. n. 152/2006, emessa nei confronti di un uomo accusato di aver appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi abbandonati in un terreno.

La pronuncia di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello di Palermo, che reputava la decisione immune da censure. La difesa dell’imputato, ritenendo la decisione viziata, proponeva ricorso per Cassazione attraverso due motivi: a) Travisamento della prova con riguardo all’accendino ritrovato indosso all’imputato definito fiamma ossidrica invece che fiamma antivento; b) Applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostante eterogenee ad effetto speciale, in quanto la combustione illecita di rifiuti pericolosi non integra un’ipotesi autonoma di reato come riportato nella statuizione di condanna;

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29222/2025, ha rigettato il ricorso evidenziando che la combustione illecita di rifiuti pericolosi prevista dall’art. 256 bis integra un’ipotesi autonoma di reato e non, come sostenuto dal ricorrente, una circostanza aggravante.

La decisione è rilevante in quanto esclude un eventuale bilanciamento tra circostanze eterogenee, così come invocato dal ricorrente.

Le ragioni, riportate nella pronuncia in commento, a sostegno dell’inquadramento della combustione illecita di rifiuti pericolosi come fattispecie autonoma di reato sono differenti:

  • La pena è determinata in modo autonomo rispetto all’ipotesi di cui al primo comma che disciplina la combustione avente ad oggetto rifiuti non pericolosi;
  • La lettura sistematica della parte IV del Decreto consente di rilevare che la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, che proietta i suoi effetti sul contenuto delle autorizzazioni e delle prescrizioni imposte, integra un elemento chiaro a sostegno dell’autonomia delle fattispecie disciplinata nel secondo periodo;
  • Analoghe previsioni ricorrenti nel Decreto sono sempre state considerate fattispecie autonome allorquando hanno distinto la pena sulla base della natura del rifiuto.

Per ogni chiarimento e/o dubbio sulla rilevanza penale della condotta tenuta si consiglia di contattare lo studio.

Tenuità del fatto e reati contro i pubblici ufficiali

La Corte Costituzionale con sentenza n. 172/2025 del 27 Novembre ha dichiarato incostituzionale l’art. 131 bis c.p. nella parte in cui esclude l’applicabilità della causa di non punibilità con riguardo ai reati previsti dall’art. 336 e 337 c.p.

La Corte ha osservato, in via preliminare, che la causa di non punibilità è applicabile al reato previsto dall’art. 338 c.p., che punisce la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, prevedendo la pena della reclusione da uno a sette anni.

Il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 338 c.p. è più severo rispetto a quello previsto dagli artt. 336 e 337 c.p. , in quanto tutela l’autorità pubblica costituta in collegio.

La Corte ha evidenziato che l’esclusione della causa di non punibilità per i reati meno gravi (artt. 336 e 337 c.p.) viola apertamente l’art. 3 della Costituzione, apparendo irragionevole consentire al Giudice la facoltà di riconoscere l’art. 131 bis nei riguardi di un fatto oggettivamente più grave, per il quale è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

Pertanto, a fronte di una probabile condanna per i reati ex art. 336 o 337 c.p., i difensori degli imputati potranno richiedere l’applicazione della causa di non punibilità a condizione che l’offesa sia di particolare tenuità e la condotta non sia abituale.

 

Pluralità di precedenti penali e concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità

Il 𝙘𝙖𝙨𝙤: Un uomo veniva condannato per il reato di tentato furto, con giudizio di equivalenza dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede all’attenuante della tenuità del danno.

Il giudice della cognizione, con pronuncia confermata in appello, non accoglieva la richiesta di concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (LPU), in ragione dei plurimi precedenti penali.

𝙇𝙖 𝙙𝙞𝙛𝙚𝙨𝙖: L’imputato, per il tramite del difensore, adiva la Suprema Corte di Cassazione sostenendo anche il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al diniego della pena sostitutiva sia in ragione dell’ entità della pena comminata pari a due mesi di reclusione, sia dello spirito della riforma Cartabia.

𝙇𝙖 𝙙𝙚𝙘𝙞𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚: La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso disponendo l’annullamento con rinvio.

La Corte ha evidenziato che il giudice della cognizione non può negare il riconoscimento della pena sostitutiva soltanto sulla base dei plurimi precedenti in ragione della lettura congiunta degli art. 133 c.p. e 59 della L. n. 689/1981.

Invero, le pene sostitutive, da un lato, assolvono ad una funzione rieducativa e, dall’altro, ad una special-preventiva, che presuppone necessariamente un vaglio dei precedenti penali del reo.

La duplice finalità suindicata postula una valutazione prognostica diretta a verificare se l’applicazione della pena sostitutiva, nella specie LPU, anche corredata da prescrizioni, sia idonea a garantire il reinserimento del condannato e, al contempo, a ridurre il rischio di reiterazione del reato.

Il reato di violenza sessuale aggravata può assorbire il reato di sequestro di persona

𝗜𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼: Il Tribunale di Nocera Inferiore ha emesso una pronuncia di condanna per i reati di violenza sessuale e sequestro di persona nei confronti di un uomo che, con il pretesto di voler accompagnare a casa una conoscente, dapprima, l’aveva condotta in auto in un luogo isolato e, poi, l’aveva violentata.

La vittima aveva cercato, più volte, di scendere dall’autovettura in movimento, ma ogni tentativo di fuga era stato neutralizzato dall’imputato.

La Corte di Appello di Salerno, in riforma della pronuncia di condanna, ha ritenuto assorbito il reato di sequestro di persona in quello di violenza sessuale aggravata.

𝗜𝗹 𝗣𝗿𝗼𝗰𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲:

Il PG presso la Corte d’Appello di Salerno ha proposto ricorso per Cassazione deducendo il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 605 c.p. e all’operatività del principio dell’assorbimento in relazione all’articolo 609 bis c.p. e correlato vizio di motivazione.

Il PG ha evidenziato che la privazione della libertà di movimento patita dalla vittima non è stata contestuale alla commissione del reato di violenza sessuale, bensì antecedente e, inoltre, strumentale alla perpetrazione del secondo delitto.

𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲: La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rilevando che l’assorbimento del reato di sequestro in quello di violenza sessuale presuppone che la privazione della libertà personale della vittima si protragga per il tempo strettamente necessario a commettere l’abuso sessuale.

Nel caso in esame, invece, l’imputato ha impedito alla vittima di fuggire e di chiedere aiuto durante il tragitto verso il luogo in cui si è consumata la violenza, con conseguente integrazione degli elementi del reato ex art. 605 c.p. La violenza fisica esercitata nei confronti della p. o., risulta perpetrata in un momento successivo e non coevo e, pertanto, non può operare l’assorbimento, ricorrendo, invece, un’ipotesi di concorso di reati.

Appropriazione indebita e divisione ereditaria

La vicenda scelta per la rubrica Dialoghi Penali esplora la configurabilità del reato di appropriazione indebita nel contesto di un giudizio di divisione ereditaria connotato da un’accesa conflittualità tra i due eredi.

Il caso:

Un giorno Tizio scopre che la germana Caia aveva venduto un quadro oggetto del giudizio di divisione, riconoscendo il bene su un sito di un antiquariato.

Immediatamente presenta una denuncia/querela nei confronti di Caia contestando il reato di appropriazione indebita ex art. 646 c.p. , in quanto quest’ultima aveva la disponibilità esclusiva del bene collocato all’interno dell’abitazione familiare, anch’essa oggetto del giudizio di divisione ereditaria, ove aveva continuato ad abitare.

A seguito di attività investigative, viene appurato che Caia aveva dichiarato all’acquirente, nell’atto di cessione, di essere la proprietaria esclusiva del quadro.

Dalla vendita aveva incassato la somma di € 400,00.

Il PM, valorizzando il valore contenuto del bene compravenduto e l’assenza di precedenti penali a carico dell’indagata, formula una richiesta di archiviazione per tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Caia, mia assistita, ha deciso di proporre opposizione alla richiesta suddetta.

Nello specifico, Tizio aveva omesso di riferire nell’atto di denuncia/querela che in data antecedente alla vendita si era appropriato della somma di € 3.000,00, presente su un conto cointestato con la germana.

Nell specifico, aveva chiesto all’Istituto di Credito ove era stato acceso il conto cointestato di emettere un assegno circolare in suo favore pari all’importo presente sul conto corrente di oltre € 6.000,00 e, quindi sottraendo illegittimamente alla sorella anche la quota di sua spettanza.

In ragione di tale comportamento, Caia aveva ottenuto un 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼 per l’importo di € 3.000,00 dichiarato esecutivo, in quanto non opposto nel termine di legge.

La difesa:

Nell’atto di opposizione venivano proposti due motivi di archiviazione:

  • La causa di non punibilità dello 𝗶𝘂𝘀 𝗿𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀 che presuppone un credito certo, liquido ed esigibile;
  • La carenza dell’𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 del reato , in ragione sia del credito formatosi in data antecedente rispetto alla vendita, sia dell’importo dell’appropriazione pari ad € 200,00 di gran lunga inferiore rispetto a quello presente sul conto corrente di € 3.000,00, sottratto alla germana.

La decisione:

Il G.I.P. ha accolto l’opposizione spiegata, emettendo ordinanza di archiviazione.

Il giudice ha evidenziato che dalla ricostruzione della vicenda non emerge la prova che la condotta posta in essere fosse sorretta dal fine di conseguire un ingiusto profitto.

La riduzione di 1/6 per il giudizio abbreviato e i rapporti con la continuazione

La riduzione ulteriore di 1/6 si applica soltanto per i reati per i quali, in sede di giudizio abbreviato, il giudice ha emesso sentenza di condanna e contro la quale non è stato interposto atto di gravame.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione origina dalla censura mossa contro la decisione che ha riconosciuto la riduzione ulteriore di 1/6 soltanto nei riguardi della pena comminata per i reati oggetto del giudizio abbreviato, escludendo il beneficio sulla pena finale, ottenuta a seguito del riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con altre precedenti sentenze.

La Corte ha osservato che il presupposto per l’applicazione dell’ulteriore sconto di pena nel rito speciale è individuato nell’irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato, a cui non è assimilabile la rinuncia successiva.

Inoltre il presupposto dell’irrevocabilità della decisione soggiace al principio del “tempus regit actum” e, pertanto, l’ulteriore riduzione presuppone che la decisione sia passata in cosa giudicata dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia.

Peraltro, la riduzione di 1/6 ha una finalità differente da quale di 1/3, in quanto ha l’obiettivo di ridurre il carico giudiziario, evitando l’instaurazione del giudizio di Appello.

Ferme queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso evidenziando che la riduzione ulteriore di 1/6 trova applicazione limitatamente ai reati per i quali l’imputato ha formulato richiesta di giudizio abbreviato e, dopo la pronuncia di condanna, non ha proposto atto di gravame. Con riferimento agli altri per i quali è stato riconosciuto la continuazione, in sede esecutiva, non si ravvisa alcuna ragione per estendere un beneficio esclusivo dei reati giudicati con il rito alternativo.