La vicenda giudiziaria origina dalla contestazione all’indagato dei reati previsti dagli artt. 2, 8 e 10 del D. Lgs. n. 74/2000, in forza dei quali veniva richiesto il sequestro preventivo delle somme presenti sul conto corrente.
Il sequestro preventivo veniva anticipato dalla richiesta formulata alla banca circa l’esistenza di rapporti di credito riconducibili all’indagato.
L’istituto, ricevuto il sollecito, autonomamente bloccava l’operativitร del conto corrente con evidente pregiudizio per l’indagato che, immediatamente, proponeva istanza di riesame, dichiarata inammissibile dal T.dL.
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 31958/2024, ha accolto il ricorso dell’indagato, evidenziando che il “blocco” operato dall’Istituto Bancario, prima del sequestro preventivo, produce gli stessi effetti pregiudizievoli della misura reale, in quanto determina un ๐๐ถ๐ป๐ฐ๐ผ๐น๐ผ ๐ฑ๐ถ ๐ถ๐ป๐ฑ๐ถ๐๐ฝ๐ผ๐ป๐ถ๐ฏ๐ถ๐น๐ถ๐ร da cui origina l’interesse ad impugnare.
Il Supremo Consesso aderendo ai precedenti arresti ha confermato, ancora una volta, che l’indagato che si veda privato della facoltร di poter disporre delle somme presenti sul conto corrente sulla base di un provvedimento dell’istituto di credito deve essere tutelato.
L’indagato ha, pertanto, la facoltร di poter presentare l’istanza di riesame prima che venga data esecuzione al successivo sequestro preventivo in quanto, di fatto, vi รจ giร un vincolo di indisponibilitร .
Nei confronti di un sequestro preventivo i tempi per proporre l’istanza di riesame sono ridotti e, pertanto, sarร necessario contattare immediatamente un Avvocato Penalista.