La combustione illecita di rifiuti pericolosi ex art. 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006 integra una fattispecie autonoma o una circostanza aggravante?

La vicenda giudiziaria scelta per la rubrica Dialoghi Penali origina dalla condanna per il reato ex art. 256 bis (combustione illecita di rifiuti) del D.Lgs. n. 152/2006, emessa nei confronti di un uomo accusato di aver appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi abbandonati in un terreno.

La pronuncia di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello di Palermo, che reputava la decisione immune da censure. La difesa dell’imputato, ritenendo la decisione viziata, proponeva ricorso per Cassazione attraverso due motivi: a) Travisamento della prova con riguardo all’accendino ritrovato indosso all’imputato definito fiamma ossidrica invece che fiamma antivento; b) Applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostante eterogenee ad effetto speciale, in quanto la combustione illecita di rifiuti pericolosi non integra un’ipotesi autonoma di reato come riportato nella statuizione di condanna;

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29222/2025, ha rigettato il ricorso evidenziando che la combustione illecita di rifiuti pericolosi prevista dall’art. 256 bis integra un’ipotesi autonoma di reato e non, come sostenuto dal ricorrente, una circostanza aggravante.

La decisione è rilevante in quanto esclude un eventuale bilanciamento tra circostanze eterogenee, così come invocato dal ricorrente.

Le ragioni, riportate nella pronuncia in commento, a sostegno dell’inquadramento della combustione illecita di rifiuti pericolosi come fattispecie autonoma di reato sono differenti:

  • La pena è determinata in modo autonomo rispetto all’ipotesi di cui al primo comma che disciplina la combustione avente ad oggetto rifiuti non pericolosi;
  • La lettura sistematica della parte IV del Decreto consente di rilevare che la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, che proietta i suoi effetti sul contenuto delle autorizzazioni e delle prescrizioni imposte, integra un elemento chiaro a sostegno dell’autonomia delle fattispecie disciplinata nel secondo periodo;
  • Analoghe previsioni ricorrenti nel Decreto sono sempre state considerate fattispecie autonome allorquando hanno distinto la pena sulla base della natura del rifiuto.

Per ogni chiarimento e/o dubbio sulla rilevanza penale della condotta tenuta si consiglia di contattare lo studio.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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