La causa di non punibilità ex art. 649 c.p. può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il reato sia stato commesso in danno dell’ex convivente?

La questione è stata affrontata nell’ambito di una complessa vicenda giudiziaria che ha visto imputato un uomo, condannato per i reati ex art. 572 e 646 c.p., con pronuncia confermata in appello e impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Nel ricorso, la difesa ha evidenziato che la causa di non punibilità può applicarsi nei confronti del coniuge non legalmente separato, della parte dell’unione civile, tra persone dello stesso sesso, ma non nei confronti dell’ex convivente, con evidente pregiudizio delle coppie che abbiano scelto una relazione di fatto.

La mancata estensione dell’applicabilità della causa di non punibilità appare in contrasto all’interpretazione della nozione moderna di famiglia.

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che la Corte costituzionale, con ordinanza del 21 febbraio 2018 n. 57, ha dichiarato manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, cod. pen., censurato con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, a seguito della menzionata novella del 2017, ha sancito che la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio operi anche a beneficio della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e non anche del convivente.

Ancora una volta si è sottolineata la non meccanica assimilabilità tra la convivenza e il rapporto di coniugio, valorizzando il carattere di tendenziale stabilità della relazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9423/2026, ha rigettato il ricorso evidenziando che la disposizione ex art. 649 c.p. ha natura derogatoria rispetto ai principi generali in tema di punibilità e, in quanto tale, non può applicarsi in via analogica a casi non espressamente previsti.

La combustione illecita di rifiuti pericolosi ex art. 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006 integra una fattispecie autonoma o una circostanza aggravante?

La vicenda giudiziaria scelta per la rubrica Dialoghi Penali origina dalla condanna per il reato ex art. 256 bis (combustione illecita di rifiuti) del D.Lgs. n. 152/2006, emessa nei confronti di un uomo accusato di aver appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi abbandonati in un terreno.

La pronuncia di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello di Palermo, che reputava la decisione immune da censure. La difesa dell’imputato, ritenendo la decisione viziata, proponeva ricorso per Cassazione attraverso due motivi: a) Travisamento della prova con riguardo all’accendino ritrovato indosso all’imputato definito fiamma ossidrica invece che fiamma antivento; b) Applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostante eterogenee ad effetto speciale, in quanto la combustione illecita di rifiuti pericolosi non integra un’ipotesi autonoma di reato come riportato nella statuizione di condanna;

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 29222/2025, ha rigettato il ricorso evidenziando che la combustione illecita di rifiuti pericolosi prevista dall’art. 256 bis integra un’ipotesi autonoma di reato e non, come sostenuto dal ricorrente, una circostanza aggravante.

La decisione è rilevante in quanto esclude un eventuale bilanciamento tra circostanze eterogenee, così come invocato dal ricorrente.

Le ragioni, riportate nella pronuncia in commento, a sostegno dell’inquadramento della combustione illecita di rifiuti pericolosi come fattispecie autonoma di reato sono differenti:

  • La pena è determinata in modo autonomo rispetto all’ipotesi di cui al primo comma che disciplina la combustione avente ad oggetto rifiuti non pericolosi;
  • La lettura sistematica della parte IV del Decreto consente di rilevare che la distinzione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, che proietta i suoi effetti sul contenuto delle autorizzazioni e delle prescrizioni imposte, integra un elemento chiaro a sostegno dell’autonomia delle fattispecie disciplinata nel secondo periodo;
  • Analoghe previsioni ricorrenti nel Decreto sono sempre state considerate fattispecie autonome allorquando hanno distinto la pena sulla base della natura del rifiuto.

Per ogni chiarimento e/o dubbio sulla rilevanza penale della condotta tenuta si consiglia di contattare lo studio.

Codice Rosso e beneficio della sospensione condizionale della pena

Un uomo veniva condannato per il reato ex art. 572 c.p. per aver posto in essere differenti aggressioni ai danni dell’ex coniuge.

Il giudice non ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, che per i reati previsti dal Codice Rosso, presuppone la partecipazione ad un corso di recupero da parte dell’autore del reato.

La decisione è stata confermata in sede di appello.

L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell’art. 165 co. 5 c.p. per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Ha rappresentato, da un lato, l’insussistenza di una volontà contraria rispetto all’obbligo di legge e, dall’altro, che alcuna disposizione impone una previa adesione, essendo la stessa implicita nella richiesta di riconoscimento del beneficio.

La Suprema Corte,  nell’accogliere la doglianza sollevata dalla difesa, ha evidenziato che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è necessariamente subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero pressi enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati, non occorrendo il consenso dell’imputato a detta partecipazione.

La 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨, 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐧’𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐭𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐨.