Una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema della revoca della richiesta di giudizio abbreviato nell’ipotesi di integrazione probatoria.
L’art. 441 bis c.p.p. prevede la facoltà di revoca (tassativa) da parte dell’imputato soltanto nell’ipotesi di 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 formulate dal PM a seguito di integrazione probatoria richiesta dallo stesso imputato o disposta dal giudice.
La giurisprudenza, più recente, ha riconosciuto la possibilità di revoca anche quando l’integrazione probatoria d’ufficio comporti l’acquisizione di elementi decisivi che, se conosciuti al momento della scelta processuale, avrebbero verosimilmente determinato una diversa opzione dell’imputato (Cfr. Cass. Pen. n. 34854/2023).

Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1471/2025, ha affrontato la questione con riguardo al caso di un medico condannato, in sede di giudizio abbreviato, per il reato ex art. 481 c.p..
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ello specifico, dopo l’ammissione del rito alternativo, il giudice aveva acquisito d’ufficio i certificati medici (corpo del reato) rilasciati a pazienti mai visitati.
L’imputato, in sede di legittimità, ha reiterato l’eccezione di inutilizzabilità dei predetti certificati, tuttavia, la Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che non era stata formulata innanzi al giudice di merito la richiesta di revoca del rito, anzi il difensore aveva insistito per la definizione del giudizio.