Decreto di sequestro probatorio e telefoni cellulari, quando la motivazione non è censurabile?

Il 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 avente ad oggetto tre telefonici cellulari, contenenti 𝗽𝗹𝘂𝗿𝗶𝗺𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶, che non indica i criteri di selezione della ricerca e il tempo di protrazione del vincolo è rispettoso dei principi di proporzionalità e di adeguatezza?

La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato che ha contestato la motivazione del decreto di sequestro probatorio, in quanto conteneva soltanto una stringata indicazione: “𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘪𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘰𝘳𝘯𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘥𝘥𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢”.

Con la decisione la Corte, invece, ha osservato che il provvedimento impugnato è sufficientemente motivato dal momento che il pubblico ministero ha indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni determinanti la necessità di una limitazione temporanea alla disponibilità esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio.

Inoltre, la mancata indicazione di una data di riconsegna dei dispositivi non invalida la motivazione, in quanto il processo di estrazione dei dati rilevanti è variabile anche in considerazione della collaborazione dell’indagato (Cass. Pen. n. 3350/2026).

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Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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