Il ๐ฑ๐ฒ๐ฐ๐ฟ๐ฒ๐๐ผ ๐ฑ๐ถ ๐ฐ๐ผ๐ป๐๐ฎ๐น๐ถ๐ฑ๐ฎ ๐ฑ๐ฒ๐น ๐๐ฒ๐พ๐๐ฒ๐๐๐ฟ๐ผ ๐ฝ๐ฟ๐ผ๐ฏ๐ฎ๐๐ผ๐ฟ๐ถ๐ผ avente ad oggetto tre telefonici cellulari, contenenti ๐ฝ๐น๐๐ฟ๐ถ๐บ๐ถ ๐ฑ๐ฎ๐๐ถ ๐ถ๐ป๐ณ๐ผ๐ฟ๐บ๐ฎ๐๐ถ๐ฐ๐ถ, che non indica i criteri di selezione della ricerca e il tempo di protrazione del vincolo รจ rispettoso dei principi di proporzionalitร e di adeguatezza?
La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato che ha contestato la motivazione del decreto di sequestro probatorio, in quanto conteneva soltanto una stringata indicazione: “๐ฑ๐ฆ๐ณ ๐ณ๐ช๐ค๐ฐ๐ด๐ต๐ณ๐ถ๐ช๐ณ๐ฆ ๐ญ๐ข ๐ณ๐ฆ๐ต๐ฆ ๐ฅ๐ช ๐ณ๐ช๐ง๐ฐ๐ณ๐ฏ๐ช๐ฎ๐ฆ๐ฏ๐ต๐ฐ ๐ฆ ๐ฅ๐ช ๐ค๐ฆ๐ด๐ด๐ช๐ฐ๐ฏ๐ฆ ๐ฅ๐ฆ๐ญ๐ญ๐ข ๐ด๐ถ๐ฅ๐ฅ๐ฆ๐ต๐ต๐ข ๐ด๐ฐ๐ด๐ต๐ข๐ฏ๐ป๐ข”.

Con la decisione la Corte, invece, ha osservato che il provvedimento impugnato รจ sufficientemente motivato dal momento che il pubblico ministero ha indicato in maniera specifica, ancorchรฉ concisa, le ragioni determinanti la necessitร di una limitazione temporanea alla disponibilitร esclusiva dei dati da parte del destinatario del provvedimento ablatorio.
Inoltre, la mancata indicazione di una data di riconsegna dei dispositivi non invalida la motivazione, in quanto il processo di estrazione dei dati rilevanti รจ variabile anche in considerazione della collaborazione dell’indagato (Cass. Pen. n. 3350/2026).