Il detenuto sorpreso nella disponibilità di un telefono cellulare risponde del reato ex art. 391 ter c.p.?

Il protagonista della vicenda giudiziaria esaminata all’interno della rubrica “Dialoghi Penali” è un detenuto trovato, a seguito di una perquisizione, in possesso di un cellulare privo di batteria, SIM e cavo di alimentazione.

Ciò nonostante, tratto a giudizio per il reato ex art. 391 ter c.p. è stato condannato dal Tribunale di Napoli, con sentenza confermata in appello.

Contro la decisione l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando che il cellulare fosse inidoneo all’uso e, pertanto, la condotta non potesse integrare, sotto il profilo oggettivo, il reato in contestazione.

La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 25746/2025 ha accolto il ricorso, annullando la decisione di merito.

Occorre rilevare che la fattispecie penale enuclea due reati, previsti nel primo e nel terzo comma, i quali sono puniti con la stessa pena della reclusione da uno a quattro anni.

Il terzo comma dell’art. 391-ter cod. pen., ipotesi contestata al detenuto, prevede un reato proprio, il cui soggetto attivo qualificato è il “detenuto“, che può essere chiamato a rispondere di due condotte, in via alternativa.

E’ sanzionata sia la condotta di ricezione che quella di utilizzodi un apparecchio telefonico o di altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

Il presupposto di entrambi i reati di cui al primo e al terzo comma dell’art. 391 -ter cod. pen. è che l‘accesso a dispositivi idonei alla comunicazione sia indebito.

L’obiettivo perseguito, ossia impedire indebite comunicazioni da parte dei detenuti sia tra loro che all’esterno, e il principio di offensività impongono di considerare quale oggetto delle condotte materiali sanzionate dall’art. 391-ter cod. pen. il solo dispositivo nella sua unitarietà; diversamente, si finirebbe per estendere la tutela penale a fatti privi di offensività.

La disposizione, come sopra richiamato, presuppone che l’apparecchio telefonico o altro dispositivo siano idonei ad effettuare comunicazioni, circostanza non ricorrente nel caso in esame in considerazione dell’assenza di una SIM e di una batteria, non rinvenute a seguito della perquisizione.

Il mancato ritrovamento di batteria e SIM ha consentito alla difesa di sostenere, con forza, che l’apparecchio fosse inidoneo a ledere il bene giuridico protetto dalla disposizione in esame.

In ragione di tali argomentazioni, la Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato sentenza di annullamento con la formula perché il fatto non sussiste.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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