Il detenuto sorpreso nella disponibilità di un telefono cellulare risponde del reato ex art. 391 ter c.p.?

Il protagonista della vicenda giudiziaria esaminata all’interno della rubrica “Dialoghi Penali” è un detenuto trovato, a seguito di una perquisizione, in possesso di un cellulare privo di batteria, SIM e cavo di alimentazione.

Ciò nonostante, tratto a giudizio per il reato ex art. 391 ter c.p. è stato condannato dal Tribunale di Napoli, con sentenza confermata in appello.

Contro la decisione l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando che il cellulare fosse inidoneo all’uso e, pertanto, la condotta non potesse integrare, sotto il profilo oggettivo, il reato in contestazione.

La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 25746/2025 ha accolto il ricorso, annullando la decisione di merito.

Occorre rilevare che la fattispecie penale enuclea due reati, previsti nel primo e nel terzo comma, i quali sono puniti con la stessa pena della reclusione da uno a quattro anni.

Il terzo comma dell’art. 391-ter cod. pen., ipotesi contestata al detenuto, prevede un reato proprio, il cui soggetto attivo qualificato è il “detenuto“, che può essere chiamato a rispondere di due condotte, in via alternativa.

E’ sanzionata sia la condotta di ricezione che quella di utilizzodi un apparecchio telefonico o di altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

Il presupposto di entrambi i reati di cui al primo e al terzo comma dell’art. 391 -ter cod. pen. è che l‘accesso a dispositivi idonei alla comunicazione sia indebito.

L’obiettivo perseguito, ossia impedire indebite comunicazioni da parte dei detenuti sia tra loro che all’esterno, e il principio di offensività impongono di considerare quale oggetto delle condotte materiali sanzionate dall’art. 391-ter cod. pen. il solo dispositivo nella sua unitarietà; diversamente, si finirebbe per estendere la tutela penale a fatti privi di offensività.

La disposizione, come sopra richiamato, presuppone che l’apparecchio telefonico o altro dispositivo siano idonei ad effettuare comunicazioni, circostanza non ricorrente nel caso in esame in considerazione dell’assenza di una SIM e di una batteria, non rinvenute a seguito della perquisizione.

Il mancato ritrovamento di batteria e SIM ha consentito alla difesa di sostenere, con forza, che l’apparecchio fosse inidoneo a ledere il bene giuridico protetto dalla disposizione in esame.

In ragione di tali argomentazioni, la Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato sentenza di annullamento con la formula perché il fatto non sussiste.

Revenge porn e problemi di configurabilità

Il caso scelto per la rubrica Dialoghi Penali e deciso dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 11743/2025 offre l’occasione per approfondire un aspetto peculiare del reato di revenge porn, disciplinato dall’art. 612 ter c.p.

La disposizione, introdotta dalla L. n. 69/2019, sanziona la condotta di divulgazione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti.

Il legislatore ha inteso tutelare la libertà di autodeterminazione della persona, l’onore, il decoro, la reputazione, la privacy, nonché l’”onore sessuale” della singola persona.

Il reato è procedibile a querela della persona offesa, che ha sei mesi di tempo per presentarla.

La remissione può essere soltanto processuale. Si procede d’ufficio nei casi di cui al quarto co. dell’art. 612 ter c.p. e, quindi, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di infermità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Fermo quanto precede, la Suprema Corte ha vagliato il ricorso proposto da un imputato condannato per il reato ex art. 612 ter c.p. con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Milano.

Contro la decisione è stato proposto ricorso per Cassazione per plurimi motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente ha censurato la sentenza di condanna rilevando che le foto, delle quali non si contestava il contenuto sessualmente esplicito, non ritraevano la persona offesa. Mancava, nella sostanza, la prova che le predette fossero riferibili alla querelante.

La Corte ha dichiarato inammissibile la censura, evidenziando che la sentenza con argomentazioni logiche ha ricostruito il rapporto intercorso tra l’imputato e la persona offesa, nonché la riferibilità delle foto a quest’ultima.

Inoltre, ha osservato che, anche ove non fosse stata accertata la riconoscibilità della persona le cui parti intime erano ritratte, il delitto sarebbe stato comunque integrato.

La decisione ha rimarcato che la fattispecie penale in esame è collocata nell’ambito di quelle poste a tutela della libertà morale individuale ed è diretta alla protezione della sfera di intimità e della privacy, intesa quale diritto a controllare l’esposizione del proprio corpo e della propria sessualità, in un’ottica di autodeterminazione della sfera sessuale individuale, che deve ricevere una protezione assoluta, che prescinde dalla concreta riconoscibilità da parte dei destinatari del video o delle immagini della persona le cui parti intime siano rappresentate.