La decisione della Suprema Corte di Cassazione ha vagliato il riconoscimento della pena sostitutiva della detenzione domiciliare nei confronti di un imputato condannato per il reato di rapina.
𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨: Un uomo veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per aver commesso una rapina aggravata ex art. 628 co. 3 n. 3 bis c.p.; con la pronuncia il giudice concedeva la sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare.
𝐈𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞: contro la decisione veniva proposto ricorso per Cassazione; il Procuratore Generale sosteneva, con i motivi, la ricorrenza di una manifesta violazione di legge in quanto l’art. 59 della L. n. 689/1981 non consente di operare la sostituzione della pena detentiva allorquando ricorra uno dei reati ostativi elencati dall’art. 4 bis della L. n. 354/1975.
𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞: La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che, nel caso vagliato, non sussiste una violazione dell’art. 59 della L. n. 689/1981, in quanto il Giudice di primo Grado, in motivazione, ha escluso la citata aggravante, non soltanto ai fini sanzionatori, ma in fatto.
Invero, il Tribunale ha espressamente riconosciuto che il delitto non è stato commesso in un luogo di privata dimora e, pertanto, è stata corretta la determinazione in ordine all’accoglimento della richiesta di sostituzione.
La Corte ha evidenziato che non è sufficiente la mera contestazione dell’aggravante per escludere i benefici di cui sopra se, poi, il giudice ritiene la predetta circostanza non configurabile.
Se, invece, il giudice avesse escluso la ricorrenza dell’aggravante speciale sulla base di un giudizio di bilanciamento delle circostanze, l’imputato non avrebbe potuto richiedere la pena sostitutiva.

