L’esclusione dell’aggravante ex art 628 co. 3 c.p. consente di applicare la pena sostitutiva della detenzione domiciliare?

La decisione della Suprema Corte di Cassazione ha vagliato il riconoscimento della pena sostitutiva della detenzione domiciliare nei confronti di un imputato condannato per il reato di rapina.

𝐈𝐥 𝐜𝐚𝐬𝐨: Un uomo veniva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per aver commesso una rapina aggravata ex art. 628 co. 3 n. 3 bis c.p.; con la pronuncia il giudice concedeva la sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare.

𝐈𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞: contro la decisione veniva proposto ricorso per Cassazione; il Procuratore Generale sosteneva, con i motivi, la ricorrenza di una manifesta violazione di legge in quanto l’art. 59 della L. n. 689/1981 non consente di operare la sostituzione della pena detentiva allorquando ricorra uno dei reati ostativi elencati dall’art. 4 bis della L. n. 354/1975.

Nessuna descrizione alternativa per questa immagine

𝐋𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞: La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che, nel caso vagliato, non sussiste una violazione dell’art. 59 della L. n. 689/1981, in quanto il Giudice di primo Grado, in motivazione, ha escluso la citata aggravante, non soltanto ai fini sanzionatori, ma in fatto.

Invero, il Tribunale ha espressamente riconosciuto che il delitto non è stato commesso in un luogo di privata dimora e, pertanto, è stata corretta la determinazione in ordine all’accoglimento della richiesta di sostituzione.

La Corte ha evidenziato che non è sufficiente la mera contestazione dell’aggravante per escludere i benefici di cui sopra se, poi, il giudice ritiene la predetta circostanza non configurabile.

Se, invece, il giudice avesse escluso la ricorrenza dell’aggravante speciale sulla base di un giudizio di bilanciamento delle circostanze, l’imputato non avrebbe potuto richiedere la pena sostitutiva.

Il detenuto sorpreso nella disponibilità di un telefono cellulare risponde del reato ex art. 391 ter c.p.?

Il protagonista della vicenda giudiziaria esaminata all’interno della rubrica “Dialoghi Penali” è un detenuto trovato, a seguito di una perquisizione, in possesso di un cellulare privo di batteria, SIM e cavo di alimentazione.

Ciò nonostante, tratto a giudizio per il reato ex art. 391 ter c.p. è stato condannato dal Tribunale di Napoli, con sentenza confermata in appello.

Contro la decisione l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando che il cellulare fosse inidoneo all’uso e, pertanto, la condotta non potesse integrare, sotto il profilo oggettivo, il reato in contestazione.

La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 25746/2025 ha accolto il ricorso, annullando la decisione di merito.

Occorre rilevare che la fattispecie penale enuclea due reati, previsti nel primo e nel terzo comma, i quali sono puniti con la stessa pena della reclusione da uno a quattro anni.

Il terzo comma dell’art. 391-ter cod. pen., ipotesi contestata al detenuto, prevede un reato proprio, il cui soggetto attivo qualificato è il “detenuto“, che può essere chiamato a rispondere di due condotte, in via alternativa.

E’ sanzionata sia la condotta di ricezione che quella di utilizzodi un apparecchio telefonico o di altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

Il presupposto di entrambi i reati di cui al primo e al terzo comma dell’art. 391 -ter cod. pen. è che l‘accesso a dispositivi idonei alla comunicazione sia indebito.

L’obiettivo perseguito, ossia impedire indebite comunicazioni da parte dei detenuti sia tra loro che all’esterno, e il principio di offensività impongono di considerare quale oggetto delle condotte materiali sanzionate dall’art. 391-ter cod. pen. il solo dispositivo nella sua unitarietà; diversamente, si finirebbe per estendere la tutela penale a fatti privi di offensività.

La disposizione, come sopra richiamato, presuppone che l’apparecchio telefonico o altro dispositivo siano idonei ad effettuare comunicazioni, circostanza non ricorrente nel caso in esame in considerazione dell’assenza di una SIM e di una batteria, non rinvenute a seguito della perquisizione.

Il mancato ritrovamento di batteria e SIM ha consentito alla difesa di sostenere, con forza, che l’apparecchio fosse inidoneo a ledere il bene giuridico protetto dalla disposizione in esame.

In ragione di tali argomentazioni, la Suprema Corte di Cassazione ha pronunciato sentenza di annullamento con la formula perché il fatto non sussiste.

Il rapporto tra il reato di ricettazione e quello di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti

Il crescente fenomeno dell’introduzione abusiva di apparecchi telefonici all’interno degli istituti penitenziari ha determinato l’inserimento all’interno del Codice Penale, con l’ art. 9 del D. L. n. 130/2020 (Decreto Sicurezza Bis), dell’art. 391 ter, che sanziona il reato di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.

Il co. 3 sanziona la condotta del detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni.

La pena prevista per la condotta suindicata è compresa tra uno e quattro anni di reclusione.

Il co. 3 dell’art. 391 ter c.p. contiene una clausola di riserva, prevedendo che la disposizione si applichi salvo che la condotta integri una fattispecie di reato più grave.

La vicende giudiziaria vede protagonista un detenuto sorpreso con un apparecchio telefonico introdotto abusivamente all’interno della struttura penitenziaria.

A seguito della chiusura delle indagini veniva contestato al detenuto il reato di ricettazione ex art. 648 c.p.

Contro la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la qualificazione giuridicadel fatto che doveva essere inquadrato nell’ipotesi meno grave ex art. 391 ter c.p.

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 4189/2025, ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la qualificazione giuridica operata con la decisione di primo grado e, al contempo, rilevando che l’apparecchio cellulare costituisce una cosa proveniente dal reato ex art. 391 ter c.p.

Ha rilevato, inoltre, che non è stata fornita dalla difesa la prova di un accordo tra il detenuto e il soggetto che ha consegnato l’apparecchio, che avrebbe escluso la configurabilità del reato di ricettazione in luogo di quello previsto dall’art. 391 ter c.p.

La Corte ha ricordato, infine, che la clausola di sussidiarietà inserita nel co 3 della disposizione in esame legittima la qualificazione operata da parte del Giudice di Primo Grado.