Tenuità del fatto e reati contro i pubblici ufficiali

La Corte Costituzionale con sentenza n. 172/2025 del 27 Novembre ha dichiarato incostituzionale l’art. 131 bis c.p. nella parte in cui esclude l’applicabilità della causa di non punibilità con riguardo ai reati previsti dall’art. 336 e 337 c.p.

La Corte ha osservato, in via preliminare, che la causa di non punibilità è applicabile al reato previsto dall’art. 338 c.p., che punisce la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, prevedendo la pena della reclusione da uno a sette anni.

Il trattamento sanzionatorio previsto dall’art. 338 c.p. è più severo rispetto a quello previsto dagli artt. 336 e 337 c.p. , in quanto tutela l’autorità pubblica costituta in collegio.

La Corte ha evidenziato che l’esclusione della causa di non punibilità per i reati meno gravi (artt. 336 e 337 c.p.) viola apertamente l’art. 3 della Costituzione, apparendo irragionevole consentire al Giudice la facoltà di riconoscere l’art. 131 bis nei riguardi di un fatto oggettivamente più grave, per il quale è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

Pertanto, a fronte di una probabile condanna per i reati ex art. 336 o 337 c.p., i difensori degli imputati potranno richiedere l’applicazione della causa di non punibilità a condizione che l’offesa sia di particolare tenuità e la condotta non sia abituale.

 

Arresti domiciliari e violazione del divieto di allontanamento: quali sono le conseguenze?

La vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8630/2024 affronta il tema della violazione della prescrizioni degli 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫𝐢 concernenti il divieto di allontanamento dalla propria abitazione o da un luogo di privata dimora.

L’imputato, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva colto, a seguito di un controllo, fuori dalla propria abitazione in compagnia di un soggetto detentore di sostanza stupefacente.


La Corte di Appello di Milano disponeva la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere ex art. 276 co. 1 ter c.p.p., sottolineando che 𝐥’𝐞𝐩𝐢𝐬𝐨𝐝𝐢𝐨 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐫𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞 in quanto l’imputato non soltanto aveva trasgredito le prescrizioni imposte, ma era stato colto insieme ad uno spacciatore.

Le circostanze emerse escludevano che l’episodio potesse essere considerato di “lieve entità”, unica ipotesi che avrebbe potuto impedire la revoca della misura cautelare in corso e la sostituzione con quella più afflittiva.

Occorre rilevare, infine, che la disposizione ex art. 276 co. 1 ter c.p.p. attua una deroga al principio codificato dall’art. 275 bis c.p.p., che impone sempre la valutazione di adeguatezza della misura rispetto alle esigenze cautelari.

Nel caso di violazione della misura degli arresti domiciliari è necessario contattare immediatamente un avvocato penalista.

Furto e aggravante dell’esposizione alla pubblica fede

La vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21837/2022 riguarda un caso di furto di una borsa all’interno di un’autovettura.

Un uomo veniva arrestato e poi condannato per il reato di di furto aggravato dalla esposizione della cosa alla pubblica fede, ex art. 625 c.p., comma 1, n. 7, per avere prelevato una borsa contenente contanti, carte di pagamento e altri effetti personali, contenuta all’interno di un’autovettura di proprietà di terzi.

Non accettando la pronuncia di condanna adiva la Suprema Corte di Cassazione, evidenziando che la borsa femminile non era da considerare come normale dotazione di un veicolo ed usualmente destinato alla custodia sulla persona del proprietario.


La Suprema Corte di Cassazione ha accolto il motivo di gravame, richiamando la nozione di pubblica fede: 𝗶𝗹 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲𝘁à 𝗮𝗹𝘁𝗿𝘂𝗶 𝗶𝗻 𝗰𝘂𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗱𝗮 𝗰𝗵𝗶 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗹𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝘀𝗮, 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼𝗿𝗮𝗻𝗲𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝗶𝘁𝗮.

Inoltre, accanto ai beni esposti alla pubblica fede per destinazione e consuetudine, si collocano quelli quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana.

L’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, ricorre non solo in relazione all’azione furtiva avente per oggetto l’auto ma anche 𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗱𝗶𝘁𝗶 che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili dal detentore nel momento in cui si allontana dall’autovettura, tra questi, non è annoverabile la borsa.

Nel caso di contestazione del reato di furto è opportuno contattare un Avvocato Penalista.

 

Investimento fuori dalle strisce e assoluzione per il reato di lesioni personali colpose…

Nel 2022 ho dato vita alla rubrica “dialoghi penali” raccontandovi delle storie, naturalmente vere, di casi affrontati dalla Suprema Corte di Cassazione. Ho provato delle forti emozioni in quanto mi sono sentito, mentre scrivevo, parte di quelle vicende processuali, sebbene fossi, per una volta, soltanto uno spettatore. Di solito, invece, siedo accanto alla parte, imputato o parte civile, davanti al giudice e, mentre attendo, in religioso silenzio, che mi venga data la parola, sento un fremito, che preannuncia l’inizio della battaglia. Talvolta il mio avversario è la Procura, talvolta, un collega, in ogni caso, un avvocato vive per quei momenti in cui scende nell’arena e lotta, senza risparmiarsi, come un gladiatore.

In queste ore il bisogno di iniziare il 2023 con un nuovo racconto mi ha spinto ad accendere di fretta il computer e a scrivere.

Iniziamo subito..

Il protagonista del nuovo caso ha investito, alla guida della propria autovettura, due pedoni che attraversavano la carreggiata fuori dalle strisce pedonali.

La Procura ha contestato all’imputata di aver tenuto un comportamento colposo per non aver mantenuto una velocità adeguata alle caratteristiche e alle condizioni della strada (art. 140 del D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285).

La velocità era stata tale da non impedire l’urto, provocando ai due pedoni lesioni giudicate guaribili in più di 40 giorni.

All’autista veniva contestato il reato di lesioni personali colpose disciplinato, all’epoca dei fatti, e cioè nel 2014, allorquando si verificò l’investimento, dall’art. 590 c.p. Oggi, invece, il reato di lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale è disciplinato dall’art. 590 bis c.p. introdotto dalle legge n. 41 del 23 marzo 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016. Si rileva, peraltro, che la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 590 bis c.p. prima procedibile d’ufficio, oggi, con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, è diventata procedibile soltanto a querela di parte.

 

In primo grado l’imputata è stata assolta, tuttavia, la Cassazione ha censurato la pronuncia del Giudice di Pace in quanto in contrasto con i principi fissati dalla giurisprudenza.

Di seguito i principi esposti:

a) «Poiché l’esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del “neminem laedere“, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori delle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e, addirittura, ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l’eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al comportamento del pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all’apprezzamento motivato del giudice di merito» (Cass. pen. sez. IV, n. 3347 del 24/1/1994, Pirani Rv. 197931);

b) «In caso di incidente stradale con investimento di pedone la repentinità dell’attraversamento da parte di questo non è sufficiente ad escludere la responsabilità del conducente che non abbia in precedenza osservato una condotta esente da colpa» (Cass. pen. sez. IV, n. 14567 del 5/5/1989, Pellegrini, Rv. 182380).

«In tema di circolazione stradale, l’abbagliamento da raggi solari del conducente di un automezzo non integra un caso fortuito e, pertanto, non esclude la penale responsabilità per i danni che ne siano derivati alle persone. In una tale situazione (di abbagliamento) il conducente è tenuto ad interrompere la marcia, adottando opportune cautele onde non creare intralcio alla circolazione ovvero l’insorgere di altri pericoli, ed attendere di superare gli effetti del fenomeno impeditivo della visibilità (Conf. Mass. n. 152760)».

Il Tribunale, quale giudice del rinvio, investito dalla Corte Suprema di Cassazione di un nuovo vaglio, emetteva nuova sentenza di assoluzione, rilevando che all’autista non poteva muoversi alcun addebito a titolo di colpa. Difatti, non era stata dimostrata, in sede di istruttoria dibattimentale, né una colpa specifica (velocità non prudenziale) né una colpa generica. Dalle deposizioni testimoniali emergeva soltanto la bassa velocità tenuta dal conducente, l’assenza di segni di frenata e la visibilità ridotta. Tutti elementi neutri, inidonei a fondare la violazione di una regola di cautelare. Di contro, la descrizione del comportamento dei pedoni aveva mostrato una chiara e manifesta imprevedibilità, in quanto si erano improvvisamente e imprudentemente riversati in strada. La pronuncia assolutoria veniva confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 45899/2022.