Il tema scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” esplora la relazione tra il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 del D. Lgs n. 74/2000 e la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p, richiamata dall’art. 13 ter del citato Decreto.
Occorre rilevare che l’articolo 2 prevede due fattispecie autonome, la prima prevista al co. 1, mentre la seconda al co. 2 bis.
L’ipotesi più grave sanziona con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi; Il co. 2 bis prevede, invece, che se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
L’applicabilità della causa di non punibilità riguarda soltanto la fattispecie disciplinata al co. 2 bis, dal momento che la pena nel minimo è di anni uno e mesi sei e, quindi, rispetta il limite fissato dall’art. 131 bis c.p.

Ferma la verifica degli indici previsti dalla disposizione citata (occasionalità della condotta, esiguità del danno e condotta susseguente al reato), occorre rilevare che l’art. 13 co. 3 del D. Lgs. n. 74/2000 ne ha introdotti di ulteriori:
a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
b) l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria;
c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
d) la situazione di crisi ai sensi dell’art. 2, co. 1, lettera a), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Il giudice dovrà, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, accertare la ricorrenza di uno o più dei predetti.
Giova rilevare, peraltro, con riferimento al requisito della non abitualità del comportamento, che l’utilizzo di una pluralità di fatture nell’ambito di un’unica dichiarazione relativa ad uno specifico periodo d’imposta integra un solo reato e non tanti reati quanti sono i documenti utilizzati. Conseguentemente, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore abbia commesso altri reati della stessa indole oltre quello in esame, e non può ritenersi integrato dalla mera pluralità di fatture utilizzate in un’unica dichiarazione fraudolenta.
Infine, di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’integrale o parziale adempimento del debito tributario attraverso piano rateale concordato con il fisco o l’adesione a provvedimenti di rottamazione delle cartelle esattoriali rappresenta uno degli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della causa di proscioglimento, evidenziando al contempo che la disposizione dell’art. 13, comma 3-ter, introdotta dal d.lgs. n. 87 del 2024, ha natura sostanziale e, pertanto, ha efficacia retroattiva (Cass. Pen. n. 7027/2025).






