Il differente onere probatorio del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza

Oggi voglio soffermarmi su due reati molto diffusi tra i giovani secondo quanto riportato da recenti statistiche nazionali.

Il primo disciplinato dall’art. 186 del CDS sotto la rubrica “Guida in stato di ebbrezza” sanziona la condotta del conducente che si pone alla guida in stato di alterazione discendente dall’uso di bevande alcoliche.

Il legislatore ha previsto pene di gravità crescente in considerazione del tasso alcolemico rilevato; tale principio è stato seguito anche per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie conseguenti all’accertamento della guida in stato di ebbrezza.

La giurisprudenza, in modo uniforme, ha rilevato che la prova che la Pubblica Accusa dovrà fornire per ottenere una pronuncia di condanna non deve consistere necessariamente in un accertamento mediante alcool test o prelievo ematico da eseguirsi presso una struttura sanitaria, essendo sufficiente anche la descrizione di meri elementi sintomatici dell’ebbrezza come l’alterazione della deambulazione, l’eloquio sconnesso e, infine, l’alito vinoso.

Il secondo reato è, invece, disciplinato dall’art. 187 del CDS sotto la rubrica “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti” e sanziona la guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

Con riferimento al reato in esame ai fini di un verdetto di condanna sarà necessaria la prova dello stato di alterazione al momento in cui il conducente si è posto alla guida.

Lo stato di alterazione non può essere desunto da elementi sintomatici, essendo richiesto ex art. 187 co. 2 del CDS l’espletamento di un esame tecnico su campioni di liquidi biologici.

Emerge, pertanto, un diverso onere probatorio in capo alla Pubblica Accusa al fine di poter richiedere una pronuncia di condanna.

Principio di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 22682/2023.

La minaccia di licenziamento può integrare il reato di estorsione?

Spesso nelle piccole aziende i datori assumono dei comportamenti poco etici che possono integrare anche dei reati.

Pensiamo al datore che, approfittando di una situazione di crisi economica, prospetta ad alcuni lavoratori la possibilità di mantenere il posto di lavoro soltanto accettando una riduzione dello stipendio.

Tale condotta potrebbe integrare il reato di estorsione ex art. 629 c.p., che sanziona la condotta connotata da violenza o minaccia posta in essere per costringere taluno a fare o ad omettere qualche cosa. A tale comportamento deve conseguire per l’agente un ingiusto profitto e un danno per la vittima.

Ebbene tali elementi sembrano presenti nella condotta commessa dal datore diretta a conseguire, mediante la minaccia della perdita del lavoro, una riduzione della spesa sostenuta per il pagamento mensile degli stipendi.

Di recente, anche la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 6620/2022 ha rilevato che la minaccia di licenziamento del datore diretta ad ottenere dal lavoratore la rinuncia ad una parte dello stipendio integra la fattispecie di cui all’art. 629 c.p.

Il reato di contro non è configurabile nell’ipotesi in cui il datore minacci di non procedere con l’assunzione se il lavoratore non accetterà una retribuzione inferiore.

In questo caso è pur vero che sussiste un ingiusto profitto, ma manca il danno per il lavoratore che, sebbene riceverà una retribuzione non congrua, non sarà più disoccupato.

La sottrazione di dati informatici aziendali da parte del lavoratore integra un reato?

Il protagonista del nuovo caso è un lavoratore che, prima di presentare le dimissioni, si è impossessato di dati informatici presenti nel notebook aziendale, estraendo una copia dei file e trasferendoli su un dispositivo personale.

Infine, ha restituito al datore il notebook con l’hard disk formattato.

Il comportamento descritto potrebbe integrare il reato di appropriazione indebita disciplinato dall’art. 646 c.p.

La disposizione punisce la condotta di colui che per conseguire un ingiusto profitto si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui ha il possesso.

I dati informatici possono essere considerati una cosa mobile?

Se la risposta dovesse essere positiva, al lavoratore potrà essere contestato il reato di appropriazione indebita. Diversamente, la condotta in esame non avrà alcuna rilevanza penale.

La giurisprudenza con una recente sentenza (Cass. Penale n. 11959/2019) ha dissipato ogni dubbio circa la possibilità di ricondurre alla nozione di cosa mobile anche i dati informatici, sebbene inizialmente i predetti siano stati considerati meri beni immateriali.

La pronuncia richiamata ha evidenziato che i dati informatici occupano uno spazio di memoria misurabile in bit e possono essere traslocati da un dispositivo all’altro, anche utilizzando internet.

La possibilità che i dati “viaggino” attraverso la rete e che siano custoditi in ambienti virtuali non esclude che gli stessi possano essere sottratti o comunque formare oggetto di appropriazione.

Analoga considerazione può essere svolta con riferimento al denaro quando vengono operati dei trasferimenti bancari. Basti pensare all’amministratore del condominio che trasferisce le somme versate dai condomini dal conto comune a quello personale.

In tale ipotesi sebbene manchi un contatto fisico con il bene, viene pacificamente ammessa la possibilità di un’appropriazione penalmente rilevante.

Modello 231 – quando l’ente può andare esente da responsabilità?

Oggi ci soffermiamo su una tematica che inerisce le società. Affrontiamo il tema della responsabilità dell’ente dipendente dalla commissione di un reato da parte di un soggetto apicale.

Nel novero di coloro che ricoprono posizioni apicali sono collocati i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.

La commissione di un reato da parte di un amministratore può determinare l’elevazione di una contestazione a carico della società con il rischio di comminazione di sanzioni pecuniarie, interdittive, la confisca o la pubblicazione della sentenza di condanna.

Occorre rilevare che la commissione del reato da parte della persona fisica costituisce uno dei presupposti della responsabilità dell’ente.

Inoltre, il reato deve essere stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, se l’interesse è, invece, esclusivamente del soggetto agente o di un terzo, la responsabilità è esclusa.

L’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 individua i fattori che, ove provati, escludono la responsabilità della società.

In particolare, per escludere la responsabilità occorre che:

  • l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione (MOG) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; 
  • il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (ODV); 
  • le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 
  • non sia stata omessa o vi sia stata insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza;

Di contro, è intuibile che la Pubblica Accusa, attesa la pacifica applicazione delle regole relative al processo penale, dovrà dimostrare la mancata adozione di un MOG o che lo stesso non sia stato idoneo ad elidere o attenuare il rischio di commissione del reato, la mancata istituzione di un ODV ovvero l’omessa o insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo sul modello.

Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21640/2023, ha annullato la pronuncia di condanna emessa dai giudici di merito nei confronti dell’ente rilevando che “la responsabilità amministrativa per illecito delle persone giuridiche, pur essendo correlata alla commissione di un reato da parte di un soggetto nell’interesse o vantaggio della società, mantiene un’autonoma configurazione giuridica, che impone un’analisi del modello organizzativo per verificare carenze o mancanze del medesimo. In assenza di tale verifica, l’eventuale responsabilità del legale rappresentante per reato presupposto non si estende automaticamente alla persona giuridica”.

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che la pronuncia di merito aveva recepito acriticamente la tesi dell’accusa che, tuttavia, non aveva dimostrato l’interesse o il vantaggio per l’ente, né l’inidoneità del MOG adottato rispetto al rischio di commissione di illeciti della tipologia di quelli effettivamente verificatisi.

Il Pubblico Ministero che intimidisce la persona informata sui fatti può rispondere di tentata violenza privata?

Il tema odierno è scottante e, per una volta, il protagonista è il Pubblico Ministero, anzi si tratta di due procuratori della Repubblica imputati del reato di tentata violenza privata ex artt. 56-610 c.p. in quanto, in sede di escussione di tre persone informate sui fatti, avrebbero proferito nei loro confronti gravi e reiterate minacce.

I PM, nella sostanza, al fine di dimostrare l’esistenza di un accordo corruttivo tra gli imprenditori escussi e il Comandante della Polizia Municipale per l’aggiudicazione di appalti pubblici, avrebbero cercato di ottenere dai primi le risposte desiderate, evidenziando che, nel caso di mancata collaborazione, avrebbero rischiato la perdita della libertà personale o il sequestro dell’azienda.

Occorre rilevare che il reato di violenza privata sanziona la minaccia o la violenza che comportino la significativa riduzione della capacità di determinarsi e di agire secondo la volontà del soggetto passivo; questi subisce una pressione tale che è costretto a fare, tollerare ovvero omettere una specifica condotta.

Nel caso in esame non può sottacersi che il PM è garante della legalità della fase procedimentale e, pertanto, è il soggetto su cui incombe il dovere di osservare e far osservare la legge. E’ pur vero che il PM deve “ricercare la verità”, ma l’obiettivo va perseguito mediante gli strumenti processuali messi a disposizione dell’ordinamento.

Ferme tali premesse, i PM, seppure avessero ritenuto le dichiarazioni degli escussi non corrispondenti al vero, avrebbero potuto soltanto ammonirli circa le conseguenze di natura penale ricollegabili a comportamenti reticenti o ad affermazioni non veritiere, secondo quanto previsto dall’art. 371 bis c.p. che, peraltro, esclude la possibilità di disporre l’arresto.

Tuttavia, la minaccia appare ancora più grave in quanto posta in essere da un soggetto che ricopre un ruolo apicale ed è diretta nei confronti di individui che non hanno le competenze tecniche per valutarne la sua portata.

Inoltre, non può ritenersi scriminato (non punibile) il comportamento degli imputati che, secondo quanto riportato nei ricorsi proposti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, avrebbero agito nell’adempimento di un dovere ex art. 51 c.p., atteso che nel caso in esame hanno esercitato dei compiti in violazione delle stesse norme che disciplinano quel dovere.

La Suprema Corte di Cassazione, adita dai due pubblici ministeri, non ha accolto le plurime doglianze sollevate con i ricorsi, ritenendo pienamente integrato il reato di violenza privata nella forma tentata, dal momento che le minacce rivolte ai soggetti escussi, anche in considerazione delle condizioni ambientali, erano tali da incutere timore e suscitare la preoccupazione di subire effettivamente il danno minacciato. (Cfr. Cass. Penale – Sez. V n. 20365/2023)

L’imputato incensurato ha diritto alle attenuanti generiche?

Oggi affrontiamo il tema delle circostanze attenuanti generiche disciplinate dall’art. 62 bis del c.p. che, se riconosciute, consentono all’imputato condannato di beneficiare di una riduzione della pena pari ad un terzo.

Occorre però preliminarmente rilevare che le circostanze attenuanti e le aggravanti sono dei fattori o situazioni che attenuano o aggravano il disvalore del reato, incidendo sulla misura della pena.

La disposizione di cui all’art. 62 bis c.p. non individua con precisione gli indici che consentono di riconoscere all’imputato la riduzione di pena e, pertanto, al fine di individuare i presupposti per la loro concessione, dobbiamo aiutarci con la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale non può prescindersi da quanto codificato all’art. 133 c.p.,

L’art. 133 c.p. contiene un elenco di elementi che il giudice impiega per esercitare, nei limiti indicati dal legislatore, il potere discrezionale di determinare la pena. Gli stessi indici possono essere impiegati per verificare la possibilità di riconoscere le attenuanti generiche.

Tra i fattori che legittimano la concessione delle attenuanti in esame si segnalano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo i seguenti: il fatto lieve, lo stato di incensuratezza dell’imputato, la collaborazione dell’imputato, la prova di pentimento o la confessione.

Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 23298/2023, ha ribadito l’ormai consolidato principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non essendo sufficiente il mero stato di incensuratezza, secondo quanto previsto dall’art. 62 bis co. 3 c.p..

Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto che consegue alla mera assenza di elementi negativi, ma richiede l’accertamento della presenza di elementi di segno positivo.

Nella valutazione della concedibilità delle circostanze attenuanti generiche la giurisprudenza, come detto, fonda la propria decisione principalmente sui criteri di cui all’art. 133 c.p., con la specificazione che i parametri indicati in tale norma non devono essere tutti esaminati, essendo sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati, quelli che ritiene rilevanti per la sua decisione.

Con la pronuncia richiamata la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato che censurava il rigetto della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nello specifico, la statuizione ha evidenziato che non erano stati portati all’attenzione dei giudici di merito elementi positivi oltre allo stato di incensuratezza, tali da legittimare la concessione della riduzione di pena invocata.

Insegnante diffamata e scriminante del diritto di critica…

La vicenda giudiziaria che di qui a breve esploreremo affronta il delicato rapporto tra il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. e il diritto di critica ex art. 51 c.p.

L’art. 595 c.p. tutela la “reputazione” ovvero la stima che gli altri hanno della sfera morale di una persona nell’ambiente in cui essa vive. La condotta sanzionata consiste nell’offesa rivolta ad una persona non presente alla presenza di almeno due individui.

Il comportamento esposto sarà scriminato ovvero non punibile in ipotesi di esercizio del diritto di cronaca, critica e satira, purché attuato nei limiti di verità, continenza e pertinenza. In primis, occorre che la notizia sia vera o comunque seriamente accertata, di pubblico interesse e, infine, l’esposizione dei fatti deve essere mantenuta nei limiti della correttezza e senza espressioni offensive inutili e gratuite (c.d. limite della continenza).

L’esercizio del diritto nelle sue diverse forme trova riconoscimento nell’art. 51 c.p. e costituisce, come intuibile, espressione del principio riconosciuto dalla Carta Costituzionale del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Il caso affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17813/2023 riguarda l’invio di una missiva da parte di alcuni genitori al preside della scuola, con la quale venivano rappresentati gravi episodi commessi da un’insegnante ai danni dei propri figli.

I genitori, che intendevano proteggere i minori, venivano tratti a giudizio per il reato di diffamazione ex art. 595 c.p., a seguito di denuncia presentata dall’insegnante, citata nella missiva, che riteneva di essere stata ingiustamente denigrata.

Ebbene, le pronunce di primo e secondo grado ritenevano sussistente la scriminante del diritto di critica, sebbene nella forma putativa. La scriminante è da intendersi in forma putativa allorquando gli agenti siano convinti di agire in presenza di una notizia presumibilmente versa che, nel caso che ci occupa, ha trovato sostegno nei racconti convincenti e sovrapponibili dei diversi alunni.

Anche la Suprema Corte di Cassazione, adita dagli eredi dell’insegnante deceduta nelle more del ricorso, riconosceva la scriminante nella forma putativa in considerazione dell’individuazione di una pluralità di fonti di prova che comprovavano che l’insegnante aveva posto in essere plurimi comportamenti poco consoni al ruolo ricoperto e, al contempo, ha ritenuto corretto l’inoltro della comunicazione al preside della scuola.

Il dissenso del chirurgo nell’ambito della responsabilità dell’equipe medica

Il tema scelto per la rubrica “dialoghi penali” riguarda la responsabilità penale nell’ambito dell’equipe medica e vede protagonista un chirurgo, ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo, per non aver manifestato, in modo espresso, il proprio dissenso rispetto alle scelte terapeutiche del collega.

Sul punto si segnala la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 16094/2023, la quale ha valutato un caso di cooperazione colposa di più medici, intervenuti in momenti diversi nella cura del paziente, ai quali è stata ascritta la scelta di aver colposamente atteso un giorno per intervenire e risolvere chirurgicamente la complicanza verificatasi in seguito al precedente intervento operatorio.

Il decesso della paziente, in seguito agli accertamenti effettuati in CTU, veniva ascritto ad un ritardo nell’effettuazione del secondo intervento chirurgico.

Quando si parla di “responsabilità di équipe” si fa riferimento anche all’ipotesi in cui più medici si occupino dello stesso paziente in successione temporale. Cosa succede se il medico/chirurgo che prende in carico il paziente per secondo si accorge che il primo ha commesso un errore?

Secondo la giurisprudenza di legittimità “il sanitario deve vigilare sull’operato del primo, purché ciò sia possibile sulla base di un corredo di conoscenze scientifiche che possono considerarsi comuni oppure rientrino in uno specifico settore in cui anche egli è specializzato”.

L’onere di vigilanza sull’operato altrui non può, comunque, trasformarsi in un obbligo generalizzato di continua raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione delle competenze degli altri medici.

In altre parole, il medico non è tenuto a vigilare costantemente sulle azioni degli altri né a interferire con le loro decisioni professionali, pur avendo l’obbligo di esprimere il proprio dissenso e agire in modo adeguato quando necessario.

Ne discende che, in caso di responsabilità professionale medico chirurgica, l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali.

La mancata segnalazione del dissenso, infatti, nei confronti di un collega mantiene la sua rilevanza in termini di responsabilità.

La valutazione relativa all’idoneità della forma di dissenso impiegata ad escludere la responsabilità penale può essere compiuta avendo riguardo al contesto in cui è stata manifestata l’opinione, distinguendosi tra situazioni in cui si procede a scelte puramente terapeutiche e situazioni in cui si affrontano scelte di tipo operatorio.

Pertanto, la cooperazione colposa nella morte di un paziente può essere scriminata solo dal dissenso manifestato dal medico compartecipe dell’equipe medica sull’operato dei colleghi e dal suo comportamento attivo che in ipotesi avrebbe potuto evitare l’evento dannoso.

Celle telefoniche e prova della partecipazione al reato di rapina

La Suprema Corte di Cassazione con una recente pronuncia (Cass. Penale n. 12771/2023 del 27 Marzo) ha annullato la statuizione di condanna emessa nei confronti di un uomo condannato per concorso in rapina e omicidio preterintenzionale, in quanto fondata su un unico elemento indiziario. Nello specifico, la decisione aveva ritenuto provata la presenza del reo sui luoghi, in quanto il telefono di quest’ultimo aveva agganciato la cella situata nei pressi dell’abitazione delle vittime, ove erano stati perpetrati i reati suindicati.

E’ opportuno rilevare che, quindi, il giudice aveva attributo all’elemento suindicato (indizio) un valore rilevante, anzi essenziale per emettere la pronuncia di condanna. Sul punto, occorre rilevare che, secondo quanto previsto dall’art. 192 c.p.p., l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. L’indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto. L’indizio è una prova che deve essere verificata. Esso è idoneo ad accertare l’esistenza di un fatto storico di reato soltanto quando sono presenti altre prove indiziarie che escludono una diversa ricostruzione dell’accaduto. Nella sostanza occorrono più indizi per formare una prova valida!

Nel caso in esame, il cellulare del condannato aveva agganciato, per alcuni minuti, la cella situata vicino l’abitazione, ove erano stati commessi i fatti di reato e, tale circostanza, da sola, avrebbe dovuto dimostrare che egli aveva compiuto un sopralluogo nei pressi della predetta casa, individuata come bersaglio dell’azione predatoria. La difesa, invece, riteneva che l’elemento emerso dai tabulati telefonici integrava una mera coincidenza, potendo anche essere interpretato alla stregua di passaggio veloce in auto nelle vicinanze del luogo suddetto.

La Cassazione ha accolto la tesi difensiva rilevando che “ogni apparato telefonico mobile emette una frequenza che consente allo stesso di collegarsi alla cd. cella più vicina quando vi è traffico telefonico in atto. Ogni cella si riferisce a una determinata porzione di territorio, entro la quale è collocata un’antenna capace di recepire il segnale del telefono che si venga a trovare in sua prossimità. Poiché il segnale è ricevuto con intensità diversa a seconda della vicinanza a una cella o a un’altra, è possibile stabilire soltanto con una certa approssimazione la posizione del telefono che emette il segnale”. Poiché, dunque, l’apparato radiomobile che aggancia una determinata cella può trovarsi in tutti i punti del territorio che ricadono all’interno di essa, la possibilità di identificare la sua posizione è strettamente collegata alla superficie di copertura della cella stessa: in altri termini, la precisione è maggiore se la cella è piccola (cella urbana), minore, se si tratta di una macrocella, tipica degli ambienti extraurbani”.

Peraltro, in particolari condizioni di sovraccarico telefonico, è possibile che l’apparato telefonico mobile agganci una cella contigua alla porzione di territorio in cui si trovi, che risulti più libera.

Le indicazioni fornite dal segnale captato dalla cella non consentonol’esatta localizzazione dell’utenza abbinata ad un apparecchio telefonico mobile, sussistendo margini di errore anche di centinaia di metri, se non di chilometri. La Corte ha rilevato, altresì, che il giudice di merito avrebbe dovuto indicare a sostegno elementi specifici atti a comprovare non solo la presenza fisica di questi nell’area della cella, ma anche – una volta verificata la detta presenza fisica – quale fosse la sua precisa posizione all’interno del territorio coperto dalla stessa in rapporto all’ubicazione della casa successivamente fatta oggetto dell’azione predatoria.

Il giudice avrebbe dovuto dar conto, tramite il riferimento ad elementi oggettivi, delle ragioni per le quali avesse interpretato il registrato breve passaggio dell’apparecchio telefonico dell’imputato per la cella come un sopralluogo, ad esempio spiegando se i partecipanti alla spedizione avessero già scelto il bersaglio e si fossero recati in prossimità di esso solo per mettere a punto i dettagli.

Estorsione e truffa aggravata dall’aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario…

Oggi voglio parlarvi della sottile differenza tra il reato di estorsione ex art. 629 c.p. e quello di truffa aggravata ex art. 640 co. 2 n. 2 c.p., ovvero ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario.

Occorre preliminarmente inquadrare gli elementi identificativi delle due fattispecie.

Il delitto di estorsione è un reato plurioffensivo in quanto lesivo del patrimonio e della libertà di autodeterminazione. La fattispecie sanziona una condotta connotata da violenza o minaccia da cui discenda per l’autore un ingiusto profitto, mentre per la vittima un danno.

La coartazione nel reato di estorsione non consiste in una vis absoluta, ma deve lasciare al destinatario uno spazio di libertà. La vittima deve mantenere un limitato margine di scelta, potendo anche decidere di non sottostare alla volontà criminale dell’autore del reato. In assenza di scelta ricorrerebbe il reato di rapina ex art. 628 c.p.

Il reato di truffa, anch’esso preposto alla tutela del patrimonio e della libertà di autodeterminazione è, invece, caratterizzato dalla commissione di artifizi e raggiri da parte dell’autore nei confronti della vittima tale da consentire il conseguimento di un ingiusto profitto con l’altrui danno. Il delitto può essere aggravato dall’aver ingenerato nella vittima un pericolo immaginario da intendersi come inesistente ex art. 640 co. 2 n. 2 c.p..

Nell’ipotesi aggravata, gli artifizi o i raggiri devono essere tali da trarre in errore la vittima mediante la falsa rappresentazione di un pericolo inesistente. La ratio dell’aggravante si ritiene risieda nella natura particolarmente insidiosa de facto di chi fa percepire all’offeso un timore di un pericolo che non sussiste, specie perché il più delle volte costui versa in una situazione psicologica più debole rispetto all’agente.

Illustrati i caratteri peculiari dei due reati, cerchiamo di capire in cosa si differenziano.

Tra i due risalta la diversità dei “mezzi” per ottenere la collaborazione: gli artifizi o raggiri nella truffa e la minaccia o la violenza nell’estorsione.

La distinzione sfuma nel caso di contestazione dell’aggravante dell’aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario, in quanto la peculiarità del raggiro ivi descritto è tale da creare nella sfera psichica del soggetto passivo una situazione molto vicina alla coartazione.

Non può fungere da elemento distintivo la natura immaginaria o reale del male prospettato, in quanto anche nel caso della estorsione il male minacciato può essere inesistente, ossia meramente paventato dal reo con la sua minaccia, senza che abbia un fondamento reale.

La dottrina risolve la questione osservando che nell’estorsione ricorre una minaccia che consiste nel rappresentare alla vittima un male come dipendente dalla volontà del reo, mentre nella truffa aggravata l’agente induce la vittima a credere erroneamente di potersi sottrarre al male che le viene prospettato grazie all’intervento salvifico del reo.

La Suprema Corte, con un recente arresto, ha evidenziato che il discrimine tra le due ipotesi di reato va individuato indagando gli effetti che si sono prodotti sulla volontà della vittima.

Se quest’ultima è manipolata ricorrerà l’ipotesi di truffa aggravata se, di contro, la volontà della vittima risulterà coartata la condotta sarà inquadrabile nel reato più grave di estorsione (Cfr. Cass. Penale n. 48269/2022).