La concessione del beneficio ex art. 163 c.p. da parte del GE a seguito della rinuncia del condannato ad impugnare la sentenza emessa in abbreviato

Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” riguarda un uomo condannato con sentenza irrevocabile emessa all’esito di giudizio abbreviato che, a seguito dell’applicazione della riduzione di 1/6 della pena, ha chiesto al GE il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

I benefici non sono stati concessi in sede di cognizione a causa del superamento del limite edittale, venuto meno dopo la riduzione.

L’imputato, a mezzo del difensore, ha adito la Suprema Corte di Cassazione.

Sul punto, giova rilevare che la sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024 ha riconosciuto al GE la facoltà di concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel certificato del casellario giudiziale, allorquando, la riduzione conseguente alla mancata impugnazione, abbia determinato la comminazione di una pena per la quale possa essere concesso il beneficio ex art. 163 c.p.

Tale potere può essere esercitato purché i benefici siano stati negati nella fase cognitiva esclusivamente per la presenza della condizione ostativa costituita dalla misura della pena inflitta, risultando il mancato riconoscimento realmente il prodotto di quell’ostacolo.

Circostanza che deve ritenersi sussistente ogniqualvolta, a fronte di pene inflitte in misura eccedente i limiti di cui all’art. 163 cod. pen., la decisione giudiziale di condanna sia rimasta silente in argomento.

L’intervento del giudice dell’esecuzione non può invece essere esteso sino a ricomprendere la rivalutazione della questione concernente la prognosi di non recidiva nel crimine che sia stata già espressamente trattata nel processo di cognizione e ivi risolta con decisione ormai divenuta irrevocabile.

Sotto il profilo procedurale, quando l’istanza del condannato, pur avendo come presupposto la già disposta riduzione della pena ex art. 442, co. 2-bis, cod. proc. pen., ha ad oggetto la concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice dell’esecuzione deve seguire lo schema ordinario previsto dall’art. 666 cod. proc. pen., che contempla la fissazione dell’udienza in contraddittorio e l’immediata ricorribilità per cassazione dell’ordinanza definitoria.

La Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 13039/2026), aderendo alle argomentazioni esposte, ha accolto il ricorso dell’imputato, disponendo l’annullamento della sentenza con rinvio.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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