Giudizio abbreviato, l’imputato può revocare la propria scelta?

Una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema della revoca della richiesta di giudizio abbreviato nell’ipotesi di integrazione probatoria.

L’art. 441 bis c.p.p. prevede la facoltà di revoca (tassativa) da parte dell’imputato soltanto nell’ipotesi di 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 formulate dal PM a seguito di integrazione probatoria richiesta dallo stesso imputato o disposta dal giudice.

La giurisprudenza, più recente, ha riconosciuto la possibilità di revoca anche quando l’integrazione probatoria d’ufficio comporti l’acquisizione di elementi decisivi che, se conosciuti al momento della scelta processuale, avrebbero verosimilmente determinato una diversa opzione dell’imputato (Cfr. Cass. Pen. n. 34854/2023).

Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1471/2025, ha affrontato la questione con riguardo al caso di un medico condannato, in sede di giudizio abbreviato, per il reato ex art. 481 c.p..

Nello specifico, dopo l’ammissione del rito alternativo, il giudice aveva acquisito d’ufficio i certificati medici (corpo del reato) rilasciati a pazienti mai visitati.

L’imputato, in sede di legittimità, ha reiterato l’eccezione di inutilizzabilità dei predetti certificati, tuttavia, la Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che non era stata formulata innanzi al giudice di merito la richiesta di revoca del rito, anzi il difensore aveva insistito per la definizione del giudizio.

La riduzione di 1/6 per il giudizio abbreviato e i rapporti con la continuazione

La riduzione ulteriore di 1/6 si applica soltanto per i reati per i quali, in sede di giudizio abbreviato, il giudice ha emesso sentenza di condanna e contro la quale non è stato interposto atto di gravame.

La decisione della Suprema Corte di Cassazione origina dalla censura mossa contro la decisione che ha riconosciuto la riduzione ulteriore di 1/6 soltanto nei riguardi della pena comminata per i reati oggetto del giudizio abbreviato, escludendo il beneficio sulla pena finale, ottenuta a seguito del riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con altre precedenti sentenze.

La Corte ha osservato che il presupposto per l’applicazione dell’ulteriore sconto di pena nel rito speciale è individuato nell’irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato, a cui non è assimilabile la rinuncia successiva.

Inoltre il presupposto dell’irrevocabilità della decisione soggiace al principio del “tempus regit actum” e, pertanto, l’ulteriore riduzione presuppone che la decisione sia passata in cosa giudicata dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia.

Peraltro, la riduzione di 1/6 ha una finalità differente da quale di 1/3, in quanto ha l’obiettivo di ridurre il carico giudiziario, evitando l’instaurazione del giudizio di Appello.

Ferme queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso evidenziando che la riduzione ulteriore di 1/6 trova applicazione limitatamente ai reati per i quali l’imputato ha formulato richiesta di giudizio abbreviato e, dopo la pronuncia di condanna, non ha proposto atto di gravame. Con riferimento agli altri per i quali è stato riconosciuto la continuazione, in sede esecutiva, non si ravvisa alcuna ragione per estendere un beneficio esclusivo dei reati giudicati con il rito alternativo.