L’istanza di continuazione in executivis – quali sono gli elementi necessari?

1. La funzione dell’istituto

La corre costruzione di un’istanza di continuazione in executivis impone al difensore uno studio approfondito.

L’art. 81, secondo co., c.p. assoggetta a una pena unitaria, determinata sulla pena prevista per la violazione più grave con aumento sino al triplo, chi con più azioni od omissioni, anche commesse in tempi diversi, realizza più violazioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. La continuazione non coincide, tuttavia, con la mera abitualità criminosa o con una generica propensione a delinquere: richiede che l’agente abbia previamente concepito e deliberato una pluralità di condotte, almeno nelle loro linee essenziali, lasciando eventualmente alla fase esecutiva la definizione delle modalità concrete.

In presenza di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti, l’art. 671 c.p.p. consente al condannato o al PM di chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che essa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Il giudice ridetermina la pena entro il limite della somma delle pene inflitte e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.

La sede esecutiva non è, quindi, un nuovo giudizio sulla responsabilità, tuttavia, il giudice deve verificare, sulla base dei titoli esecutivi e degli ulteriori elementi disponibili, se i reati siano riconducibili a una deliberazione criminosa unitaria.

2. Il principio affermato da Cass. pen., Sez. I, n. 32860 del 2025

La Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 32860 del 2025 ha annullato il decreto con cui il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato inammissibile una seconda istanza di continuazione, ritenendola una mera riproposizione della precedente. La nuova richiesta, però, era accompagnata da atti di indagine — tra cui un’ordinanza cautelare, sintesi di intercettazioni e una richiesta del pubblico ministero — che non erano stati valutati nella precedente decisione.

La Corte ha chiarito tre profili di diretto interesse per la difesa.

Anzitutto, la preclusione derivante dalla mera riproposizione opera allo stato degli atti. Non impedisce una nuova istanza quando siano dedotti fatti, questioni o elementi che non abbiano formato oggetto della decisione precedente. L’assenza di novità deve essere evidente, immediatamente rilevabile, perché soltanto in tale situazione il giudice può definire la richiesta de plano, senza instaurare il contraddittorio camerale.

In secondo luogo, gli elementi nuovi non sono inutilizzabili per il solo fatto di non essere stati considerati nelle sentenze di cognizione. Nel procedimento ex art. 671 c.p.p. il giudice può acquisire, su richiesta della parte o d’ufficio, i documenti e le informazioni necessari; può anche acquisire i fascicoli degli altri procedimenti e, quando occorra assumere prove, deve procedere nel rispetto del contraddittorio, secondo l’art. 666, quinto comma, c.p.p.

Infine, il condannato deve indicare i reati che assume collegati e prospettare elementi sintomatici della loro riconducibilità a una programmazione unitaria, ma non è gravato dall’onere di provare in senso pieno l’unicità del disegno criminoso. Spetta al giudice, attraverso l’esame dei casi giudiziari e delle allegazioni difensive, individuare i dati sostanziali di possibile collegamento.

La Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 10952 del 2025 ha ribadito che l’allegazione di elementi specifici costituisce un interesse difensivo, non un onere giuridico la cui omissione possa essere automaticamente valorizzata contro il richiedente.

3. Che cosa deve fare il difensore

La distinzione tra onere giuridico e interesse all’allegazione non deve indurre a redigere istanze generiche. Sul piano professionale, una richiesta analitica e documentata è il principale strumento per orientare l’indagine del giudice e rendere verificabile il collegamento tra i reati.

3.1. Individuare con precisione i titoli esecutivi

L’istanza deve identificare ogni sentenza o decreto irrevocabile mediante autorità giudiziaria, data, numero, data di irrevocabilità, imputazione, pena inflitta e posizione esecutiva attuale. Occorre indicare, per ciascun titolo, il fatto storico rilevante: data e luogo, persona offesa, bene giuridico aggredito, ruolo dell’interessato, eventuali concorrenti, modalità operative e causale.

Non è sufficiente richiamare genericamente “le condanne” o affermare che si tratta di reati analoghi. Il giudice deve poter confrontare i singoli episodi e comprendere perché essi, considerati unitariamente, siano espressione di un programma preesistente e non di decisioni autonome maturate di volta in volta.

Le sentenze devono essere allegate quando disponibili. Se non lo sono, l’art. 186 disp. att. c.p.p. prevede che le copie delle sentenze o dei decreti irrevocabili siano acquisite d’ufficio; è comunque opportuno fornire al giudice ogni dato utile per reperirle rapidamente e ricostruire la sequenza esecutiva.

3.2. Prospettare il disegno criminoso in termini concreti

Il nucleo dell’istanza deve essere una prospettazione storica, non una formula di stile. Il difensore deve spiegare quale programma unitario sarebbe stato concepito prima della commissione dei reati e in che modo ciascun episodio ne costituirebbe attuazione.

La prospettazione può essere formulata attraverso gli indicatori elaborati dalla giurisprudenza: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità temporale e spaziale, identità o convergenza delle causali, analogia delle modalità esecutive, medesimo contesto organizzativo, sistematicità e abitudini di vita programmate.

Gli indicatori non vanno presentati come una lista astratta. Per ciascuno è necessario collegare il dato al singolo titolo: ad esempio, non soltanto “reati commessi nello stesso territorio”, ma quali luoghi, quale arco temporale, quale relazione tra quei luoghi e il programma criminoso; non soltanto “modalità analoghe”, ma quali modalità ricorrenti e quale loro significato rispetto alla preventiva organizzazione.

3.3. Distinguere la programmazione unitaria dalla mera abitualità

Il difensore deve anticipare l’obiezione più frequente: l’omogeneità dei reati e la loro ripetizione possono indicare tanto un progetto unitario quanto una generica inclinazione a commettere illeciti.

La richiesta deve quindi chiarire perché i reati successivi fossero già rappresentati, almeno nelle linee essenziali, al momento della prima deliberazione. È utile valorizzare, quando risultino dagli atti, l’esistenza di un’organizzazione, la disponibilità di strumenti o ruoli predeterminati, la comune finalità economica, l’operatività di un gruppo, la ripetizione di un modello esecutivo e la ravvicinata successione degli episodi.

Al contrario, la mera identità del titolo di reato, la sola contiguità cronologica o il semplice riferimento a una comune finalità di profitto possono non bastare. La Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 26438 del 2025 ha sottolineato che gli indici devono essere valutati nel loro insieme e che un reato successivo, se frutto di una determinazione estemporanea, non diventa esecutivo del medesimo disegno per il solo fatto di essere omogeneo agli altri.

3.4. Allegare gli elementi nuovi nelle istanze successive

Quando una precedente istanza sia stata rigettata, la nuova richiesta deve dedicare una sezione autonoma alla novità. Occorre indicare:

  • quale fosse il contenuto della precedente istanza;quali elementi siano stati esaminati dal giudice;
  • quali documenti, fatti o questioni vengano introdotti per la prima volta;
  • perché tali elementi siano rilevanti per il giudizio sull’unicità del disegno criminoso;
  • in che modo la nuova allegazione superi la motivazione del precedente rigetto.

La mera ripresentazione delle medesime argomentazioni, con una diversa veste grafica o una diversa conclusione, espone alla declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 666, secondo comma, c.p.p.

Per contro, secondo la sentenza n. 32860 del 2025, atti già esistenti ma mai esaminati nella precedente decisione possono costituire elementi nuovi rispetto allo stato degli atti allora valutato.

4. La struttura consigliabile dell’istanza

Una richiesta orientata all’accoglimento può essere organizzata in modo lineare.

Premessa processuale. Devono essere indicati il giudice competente, il richiedente, il difensore, i titoli irrevocabili e la base normativa della domanda.

Ricostruzione dei fatti.

Per ogni titolo va esposto il fatto nella sua dimensione storica essenziale, con una tabella comparativa o una sequenza cronologica quando il numero delle sentenze lo renda utile.

Illustrazione del programma unitario. È la parte centrale: deve individuare il momento e il contesto della deliberazione, descrivere gli elementi comuni e spiegare il ruolo di ciascun episodio nella realizzazione del progetto.

Indicazione e lettura dei documenti. Ogni allegato deve essere numerato e richiamato nel testo, con l’indicazione del fatto che dimostra. Se si chiedono acquisizioni, la richiesta deve specificare il procedimento, l’autorità presso cui gli atti si trovano e la loro pertinenza.

Eventuale novità. In caso di reiterazione, deve essere esplicitato il mutamento dello stato degli atti e il motivo per cui non ricorre la mera riproposizione.

Richieste finali. Occorre chiedere il riconoscimento della continuazione tra i titoli specificamente indicati, la rideterminazione della pena secondo l’art. 671 c.p.p. e ogni conseguente provvedimento. È prudente formulare la domanda in modo coerente con i dati disponibili, senza trasformare la richiesta di continuazione in una contestazione della responsabilità definitivamente accertata.

5. Il rapporto tra allegazione difensiva e poteri del giudice

L’art. 666, quinto co., c.p.p. attribuisce al giudice il potere di chiedere documenti e informazioni e di assumere prove nel contraddittorio. L’art. 671 c.p.p. va letto in questa cornice: il difensore deve fornire una base concreta e intelligibile, ma il giudice non può arrestarsi alle sole sentenze quando esse siano insufficienti, né dichiarare irrilevanti in radice atti pertinenti soltanto perché non furono valutati nel giudizio di cognizione.

Questo non significa che la difesa possa depositare un’istanza esplorativa, rimettendo integralmente al giudice la costruzione della domanda. L’onere pratico del difensore consiste nel delimitare il thema decidendum, indicare i reati, proporre il collegamento e mettere a disposizione gli elementi che consentano una verifica effettiva. Il corrispondente compito del giudice è esaminare le allegazioni, acquisire ciò che occorre e motivare specificamente sia l’accoglimento sia il rigetto.

Quando la motivazione delle sentenze è particolarmente sintetica, come può accadere nelle decisioni di applicazione della pena, il difensore dovrebbe valorizzare gli atti degli altri procedimenti e chiedere espressamente l’acquisizione dei fascicoli pertinenti. La sentenza n. 32860 del 2025 esclude che la motivazione scarna del patteggiamento riduca i poteri cognitivi del giudice dell’esecuzione.

6. Gli errori da evitare

I principali fattori di debolezza sono la genericità dell’indicazione dei titoli, l’equazione tra omogeneità e continuazione, l’assenza di una cronologia, il richiamo a documenti non prodotti o non localizzati, la mancata spiegazione della novità rispetto a un precedente rigetto e la confusione tra un programma criminoso unitario e una stabile scelta di vita orientata al crimine.

La valutazione è globale e deve riguardare la preesistenza della deliberazione, non soltanto la somiglianza esterna degli episodi.

La Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 46633 del 2024 ha chiarito che il diniego è legittimo quando il giudice consideri gli indicatori rilevanti ed esponga in modo adeguato e non illogico le ragioni per cui essi non dimostrino un disegno unitario.

7. Conclusione

La sentenza n. 32860 del 2025 non riduce l’istanza di continuazione a una formalità, ma ne definisce correttamente la dinamica: la difesa deve allegare in modo preciso e selettivo, mentre il giudice deve svolgere un esame effettivo degli elementi rilevanti, anche acquisendo documenti ulteriori nel rispetto del contraddittorio.

Per il difensore, l’obiettivo non è dimostrare direttamente e in via definitiva l’esistenza del disegno criminoso, onere che non gli compete in questi termini, ma costruire una prospettazione verificabile: titoli individuati, fatti comparati, indici concretamente riferiti ai singoli episodi, documenti pertinenti, novità chiaramente evidenziate e richiesta di acquisizione degli atti necessari. È questa la combinazione che consente al giudice di esercitare i propri poteri cognitivi e che rende la domanda realmente idonea a un esame di merito.

La concessione del beneficio ex art. 163 c.p. da parte del GE a seguito della rinuncia del condannato ad impugnare la sentenza emessa in abbreviato

Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” riguarda un uomo condannato con sentenza irrevocabile emessa all’esito di giudizio abbreviato che, a seguito dell’applicazione della riduzione di 1/6 della pena, ha chiesto al GE il riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

I benefici non sono stati concessi in sede di cognizione a causa del superamento del limite edittale, venuto meno dopo la riduzione.

L’imputato, a mezzo del difensore, ha adito la Suprema Corte di Cassazione.

Sul punto, giova rilevare che la sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024 ha riconosciuto al GE la facoltà di concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel certificato del casellario giudiziale, allorquando, la riduzione conseguente alla mancata impugnazione, abbia determinato la comminazione di una pena per la quale possa essere concesso il beneficio ex art. 163 c.p.

Tale potere può essere esercitato purché i benefici siano stati negati nella fase cognitiva esclusivamente per la presenza della condizione ostativa costituita dalla misura della pena inflitta, risultando il mancato riconoscimento realmente il prodotto di quell’ostacolo.

Circostanza che deve ritenersi sussistente ogniqualvolta, a fronte di pene inflitte in misura eccedente i limiti di cui all’art. 163 cod. pen., la decisione giudiziale di condanna sia rimasta silente in argomento.

L’intervento del giudice dell’esecuzione non può invece essere esteso sino a ricomprendere la rivalutazione della questione concernente la prognosi di non recidiva nel crimine che sia stata già espressamente trattata nel processo di cognizione e ivi risolta con decisione ormai divenuta irrevocabile.

Sotto il profilo procedurale, quando l’istanza del condannato, pur avendo come presupposto la già disposta riduzione della pena ex art. 442, co. 2-bis, cod. proc. pen., ha ad oggetto la concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice dell’esecuzione deve seguire lo schema ordinario previsto dall’art. 666 cod. proc. pen., che contempla la fissazione dell’udienza in contraddittorio e l’immediata ricorribilità per cassazione dell’ordinanza definitoria.

La Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza n. 13039/2026), aderendo alle argomentazioni esposte, ha accolto il ricorso dell’imputato, disponendo l’annullamento della sentenza con rinvio.

L’estinzione del reato per remissione tacita impone di valutare che l’assenza del querelante sia intenzionale?

La vicenda giudiziaria origina dall’impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica di Belluno della sentenza del GDP che aveva dichiarato 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗲𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗹𝗮, in considerazione dell’assenza in udienza della persona offesa, regolarmente avvisata degli effetti ricollegabili alla sua assenza.

Il Procuratore, con il ricorso per Cassazione, eccepiva la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in quanto la persona offesa si era recata in udienza, tanto è vero che il giudice di primo grado aveva annotato, in calce al verbale, subito dopo la chiusura dello stesso, che quest’ultima era rimasta fuori dall’aula, in attesa della chiamata del processo che la riguardava.

La Suprema Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia del Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso, rilevando 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗶𝘁𝗮𝘁𝗮, 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗻𝗰𝗵𝗲́ 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗲𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝘂𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗲𝗾𝘂𝗶𝘃𝗼𝗰𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝘃𝗲𝗿𝗯𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗱𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮.

La pronuncia, in tema di remissione tacita della querela, ha osservato che l’atto di citazione deve contenere l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa è consentita e che il 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗲̀’ 𝗲𝘀𝗼𝗻𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗹𝗮, qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontà.

Il Giudice dell’udienza predibattimentale può ordinare al PM di rinotificare il decreto di citazione alla persona offesa?

Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha esplorato il tema dei poteri del giudice nell’ambito della rinotifica degli avvisi.

La vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione origina da un ricorso per Cassazione proposto avverso l’ordinanza del Giudice dell’Udienza Predibattimentale che, avendo appurato l’omessa notifica del decreto di citazione alla persona offesa, aveva ordinato al PM di effettuarla.

Il PM ha impugnato il provvedimento sollevando 𝗹’𝗮𝗯𝗻𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗮̀ dello stesso in riferimento agli artt. 552, 554 bis co. secondo, 420 co. secondo e 143 disp. att. c.p.p.

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 326/2026, ha accolto il ricorso evidenziando che l’art. 554 bis c.p.p., contenente le disposizioni in materia di udienza predibattimentale, prevede che il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.

Ne discende che l’ordinanza impugnata, avendo determinato un’indebita regressione del procedimento, presenta i caratteri dell’abnormità strutturale e funzionale.

L’abbandono di auto fuori uso integra il reato ex art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006?

Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” e deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13282/2025 offre l’occasione per verificare se il deposito di un veicolo, fuori uso, in un’area pubblica integri il reato previsto dall’art. 256 co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006.

La disposizione in esame punisce la gestione di rifiuti non pericolosi, esercitata in assenza di autorizzazione, con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000,00 euro.

I fatti

A seguito dell’istruttoria dibattimentale emergeva che l’imputato, operaio alle dipendenze di un’autofficina, riceveva dal proprietario un’autovettura, in pessime condizioni, tali da indurre quest’ultimo a rifiutare la riparazione che appariva antieconomica rispetto al valore del veicolo.

Il proprietario, pertanto, lasciava l’auto senza targa al meccanico che avrebbe recuperato alcuni ricambi, tuttavia, il veicolo, ancora integro, veniva rinvenuto all’interno di un’area pubblica.

Sulla base della ricostruzione esposta è stata emessa sentenza di condanna nei confronti dell’imputato per il reato ex art. 256 co. 1 lett. a) alla pena dell’ammenda.

La pena pecuniaria esclude la possibilità di proporre appello, secondo quanto previsto dall’art. 593 co. 3 c.p.p., introdotto dall’art. 34 del D. Lgs. n. 150/2022.

La disposizione da ultimo richiamata prevede che “sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa“.

Ciò nonostante, contro la decisione, la difesa dell’imputato ha proposto appello, articolato su quattro motivi, riqualificato in ricorso per Cassazione.

Le motivazioni della Corte…

La Suprema Corte di Cassazione, con la decisione in commento, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha evidenziato che i veicoli fuori uso, ancorché muniti di targa, sono qualificabili come rifiuti speciali pericolosi se non bonificati mediante l’eliminazione dei materiali inquinanti.

I veicoli fuori uso sono classificati come rifiuti pericolosi (codice CER/EER 160104) sia ai sensi del D. Lgs. n. 22 del 1997 che del vigente D. Lgs. n. 152 del 2006, allorché non siano stati bonificati mediante l’eliminazione dei materiali inquinanti.

Vanno qualificati come veicoli fuori uso e pertanto rifiuti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, i veicoli a fine vita, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano ancora muniti di targa, di cui il detentore si sia disfatto ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

Affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose.

La qualifica di rifiuto pericoloso può venire meno se il veicolo stesso viene privato delle singole componenti pericolose, cosicché lo stesso rimarrà semplicemente un rifiuto speciale non pericoloso.

Differenza tra rifiuto pericoloso e non pericoloso

La valutazione di pericolosità, quindi, non discende automaticamente dall’attribuzione ai veicoli fuori uso del codice CER 16 01 04, ma deriva unicamente dalla sostanziale ed intrinseca pericolosità dei materiali di cui ogni veicolo è composto, con la conseguenza che una volta eliminati gli stessi mediante la “bonifica” del veicolo, lo stesso sarà trattato e gestito come rifiuto non pericoloso.

Un autoveicolo contiene elementi e sostanze liquide necessari al suo funzionamento (ad es. combustibile, batteria, olio motore, liquidi refrigeranti), la cui rimozione viene effettuata tramite operazioni complesse che comportano anche l’impiego di particolari attrezzature per lo smontaggio e che richiedono competenze tecniche specifiche.

Una volta rimossi, i liquidi e le componenti non più utilizzabili dovranno essere gestiti come rifiuti.

Si tratta, inoltre, di attività che, per essere eseguite, richiedono una minima competenza tecnica ed il rispetto di specifiche norme di sicurezza o, quanto meno, di una certa prudenza al fine di evitare danni alle persone o alle cose.

Tali interventi di bonifica risultano ancor più complessi quando le condizioni del veicolo, a causa di precedenti eventi, come, ad esempio, nel caso di danni ingenti alla carrozzeria a seguito di sinistro stradale, rendono meno agevoli le operazioni di movimentazione e di smontaggio delle singole componenti.

La Corte, in motivazione, ha evidenziato, altresì, che l’imputato era consapevole di aver ricevuto un veicolo quale rifiuto, avendo consentito al proprietario di prelevare la targa e i documenti per procedere alla cancellazione dal PRA.

Inoltre, occorre rilevare che la stessa attività di demolizione e recupero di parti di veicoli rientra nella nozione di gestione e smaltimento dei rifiuti.