La vicenda giudiziaria origina dall’impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica di Belluno della sentenza del GDP che aveva dichiarato ๐ฒ๐๐๐ถ๐ป๐๐ผ ๐ถ๐น ๐ฟ๐ฒ๐ฎ๐๐ผ ๐ฝ๐ฒ๐ฟ ๐ฟ๐ฒ๐บ๐ถ๐๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ ๐๐ฎ๐ฐ๐ถ๐๐ฎ ๐ฑ๐ฒ๐น๐น๐ฎ ๐พ๐๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐น๐ฎ, in considerazione dell’assenza in udienza della persona offesa, regolarmente avvisata degli effetti ricollegabili alla sua assenza.
Il Procuratore, con il ricorso per Cassazione, eccepiva la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in quanto la persona offesa si era recata in udienza, tanto รจ vero che il giudice di primo grado aveva annotato, in calce al verbale, subito dopo la chiusura dello stesso, che quest’ultima era rimasta fuori dall’aula, in attesa della chiamata del processo che la riguardava.

La Suprema Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia del Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso, rilevando ๐ฐ๐ต๐ฒ ๐น๐ฎ ๐บ๐ฎ๐ป๐ฐ๐ฎ๐๐ฎ ๐ฐ๐ผ๐บ๐ฝ๐ฎ๐ฟ๐ถ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ ๐ฑ๐ฒ๐น๐น๐ฎ ๐ฝ๐ฒ๐ฟ๐๐ผ๐ป๐ฎ ๐ผ๐ณ๐ณ๐ฒ๐๐ฎ ๐ฟ๐ฒ๐ด๐ผ๐น๐ฎ๐ฟ๐บ๐ฒ๐ป๐๐ฒ ๐ฐ๐ถ๐๐ฎ๐๐ฎ, ๐ฎ๐ณ๐ณ๐ถ๐ป๐ฐ๐ต๐ฒฬ ๐ฝ๐ผ๐๐๐ฎ ๐ฒ๐๐๐ฒ๐ฟ๐ฒ ๐ถ๐ป๐๐ฒ๐ฟ๐ฝ๐ฟ๐ฒ๐๐ฎ๐๐ฎ ๐ฐ๐ผ๐บ๐ฒ ๐๐ผ๐น๐ผ๐ป๐๐ฎฬ ๐ฑ๐ถ ๐ฑ๐ฒ๐๐ถ๐๐๐ฒ๐ฟ๐ฒ ๐ฑ๐ฎ๐น๐น’๐ถ๐๐๐ฎ๐ป๐๐ฎ ๐ฑ๐ถ ๐ฝ๐๐ป๐ถ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ, ๐ฑ๐ฒ๐๐ฒ ๐ฟ๐ถ๐๐๐น๐๐ฎ๐ฟ๐ฒ ๐ถ๐ป ๐บ๐ผ๐ฑ๐ผ ๐ป๐ผ๐ป ๐ฒ๐พ๐๐ถ๐๐ผ๐ฐ๐ผ ๐ฑ๐ฎ๐น ๐๐ฒ๐ฟ๐ฏ๐ฎ๐น๐ฒ ๐ฑ๐ถ ๐๐ฑ๐ถ๐ฒ๐ป๐๐ฎ.
La pronuncia, in tema di remissione tacita della querela, ha osservato che l’atto di citazione deve contenere l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa รจ consentita e che il ๐ด๐ถ๐๐ฑ๐ถ๐ฐ๐ฒ ๐ป๐ผ๐ป ๐ฒฬ’ ๐ฒ๐๐ผ๐ป๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐๐ผ ๐ฑ๐ฎ๐น ๐ฐ๐ผ๐บ๐ฝ๐ถ๐๐ผ ๐ฑ๐ถ ๐๐ฒ๐ฟ๐ถ๐ณ๐ถ๐ฐ๐ฎ๐ฟ๐ฒ ๐น’๐ฒ๐ณ๐ณ๐ฒ๐๐๐ถ๐๐ฎ ๐๐ผ๐น๐ผ๐ป๐๐ฎฬ ๐ฑ๐ฒ๐น ๐พ๐๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐น๐ฎ๐ป๐๐ฒ ๐ฑ๐ถ ๐ฟ๐ถ๐บ๐ฒ๐๐๐ฒ๐ฟ๐ฒ ๐น๐ฎ ๐พ๐๐ฒ๐ฟ๐ฒ๐น๐ฎ, qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontร .

