L’estinzione del reato per remissione tacita impone di valutare che l’assenza del querelante sia intenzionale?

La vicenda giudiziaria origina dall’impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica di Belluno della sentenza del GDP che aveva dichiarato ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ถ๐—น ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฟ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ฎ, in considerazione dell’assenza in udienza della persona offesa, regolarmente avvisata degli effetti ricollegabili alla sua assenza.

Il Procuratore, con il ricorso per Cassazione, eccepiva la violazione di legge e il vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., in quanto la persona offesa si era recata in udienza, tanto รจ vero che il giudice di primo grado aveva annotato, in calce al verbale, subito dopo la chiusura dello stesso, che quest’ultima era rimasta fuori dall’aula, in attesa della chiamata del processo che la riguardava.

La Suprema Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia del Giudice di Pace, in accoglimento del ricorso, rilevando ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ฎ ๐—ผ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐˜€๐—ฎ ๐—ฟ๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐—น๐—ฎ๐—ฟ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฎ, ๐—ฎ๐—ณ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒฬ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ฎ ๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—น’๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ, ๐—ฑ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐˜‚๐—น๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—ป ๐—บ๐—ผ๐—ฑ๐—ผ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฒ๐—พ๐˜‚๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฏ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜‚๐—ฑ๐—ถ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ.

La pronuncia, in tema di remissione tacita della querela, ha osservato che l’atto di citazione deve contenere l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza integra remissione tacita di querela nei casi in cui essa รจ consentita e che il ๐—ด๐—ถ๐˜‚๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฒ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฒฬ€’ ๐—ฒ๐˜€๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฝ๐—ถ๐˜๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น’๐—ฒ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ฎ ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฟ๐—ถ๐—บ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฎ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ฎ, qualora nel procedimento si riscontrino elementi idonei a far dubitare della sussistenza di siffatta volontร .

Il Giudice dell’udienza predibattimentale puรฒ ordinare al PM di rinotificare il decreto di citazione alla persona offesa?

Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha esplorato il tema dei poteri del giudice nell’ambito della rinotifica degli avvisi.

La vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione origina da un ricorso per Cassazione proposto avverso l’ordinanza del Giudice dell’Udienza Predibattimentale che, avendo appurato l’omessa notifica del decreto di citazione alla persona offesa, aveva ordinato al PM di effettuarla.

Il PM ha impugnato il provvedimento sollevando ๐—น’๐—ฎ๐—ฏ๐—ป๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ dello stesso in riferimento agli artt. 552, 554 bis co. secondo, 420 co. secondo e 143 disp. att. c.p.p.

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 326/2026, ha accolto il ricorso evidenziando che l’art. 554 bis c.p.p., contenente le disposizioni in materia di udienza predibattimentale, prevede che il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullitร .

Ne discende che l’ordinanza impugnata, avendo determinato un’indebita regressione del procedimento, presenta i caratteri dell’abnormitร  strutturale e funzionale.

L’abbandono di auto fuori uso integra il reato ex art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006?

Il caso scelto per la rubrica “Dialoghi Penali” e deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 13282/2025 offre l’occasione per verificare se il deposito di un veicolo, fuori uso, in un’area pubblica integri il reato previsto dall’art. 256 co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 152/2006.

La disposizione in esame punisce la gestione di rifiuti non pericolosi, esercitata in assenza di autorizzazione, con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000,00 euro.

I fatti

A seguito dell’istruttoria dibattimentale emergeva che l’imputato, operaio alle dipendenze di un’autofficina, riceveva dal proprietario un’autovettura, in pessime condizioni, tali da indurre quest’ultimo a rifiutare la riparazione che appariva antieconomica rispetto al valore del veicolo.

Il proprietario, pertanto, lasciava l’auto senza targa al meccanico che avrebbe recuperato alcuni ricambi, tuttavia, il veicolo, ancora integro, veniva rinvenuto all’interno di un’area pubblica.

Sulla base della ricostruzione esposta รจ stata emessa sentenza di condanna nei confronti dell’imputato per il reato ex art. 256 co. 1 lett. a) alla pena dell’ammenda.

La pena pecuniaria esclude la possibilitร  di proporre appello, secondo quanto previsto dall’art. 593 co. 3 c.p.p., introdotto dall’art. 34 del D. Lgs. n. 150/2022.

La disposizione da ultimo richiamata prevede che “sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali รจ stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilitร , nonchรฉ le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa“.

Ciรฒ nonostante, contro la decisione, la difesa dell’imputato ha proposto appello, articolato su quattro motivi, riqualificato in ricorso per Cassazione.

Le motivazioni della Corte…

La Suprema Corte di Cassazione, con la decisione in commento, nel dichiarare l’inammissibilitร  del ricorso, ha evidenziato che i veicoli fuori uso, ancorchรฉ muniti di targa, sono qualificabili come rifiuti speciali pericolosi se non bonificati mediante l’eliminazione dei materiali inquinanti.

I veicoli fuori uso sono classificati come rifiuti pericolosi (codice CER/EER 160104) sia ai sensi del D. Lgs. n. 22 del 1997 che del vigente D. Lgs. n. 152 del 2006, allorchรฉ non siano stati bonificati mediante l’eliminazione dei materiali inquinanti.

Vanno qualificati come veicoli fuori uso e pertanto rifiuti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, i veicoli a fine vita, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano ancora muniti di targa, di cui il detentore si sia disfatto ovvero abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

Affinchรฉ un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso รจ necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose.

La qualifica di rifiuto pericoloso puรฒ venire meno se il veicolo stesso viene privato delle singole componenti pericolose, cosicchรฉ lo stesso rimarrร  semplicemente un rifiuto speciale non pericoloso.

Differenza tra rifiuto pericoloso e non pericoloso

La valutazione di pericolositร , quindi, non discende automaticamente dallโ€™attribuzione ai veicoli fuori uso del codice CER 16 01 04, ma deriva unicamente dalla sostanziale ed intrinseca pericolositร  dei materiali di cui ogni veicolo รจ composto, con la conseguenza che una volta eliminati gli stessi mediante la โ€œbonificaโ€ del veicolo, lo stesso sarร  trattato e gestito come rifiuto non pericoloso.

Un autoveicolo contiene elementi e sostanze liquide necessari al suo funzionamento (ad es. combustibile, batteria, olio motore, liquidi refrigeranti), la cui rimozione viene effettuata tramite operazioni complesse che comportano anche l’impiego di particolari attrezzature per lo smontaggio e che richiedono competenze tecniche specifiche.

Una volta rimossi, i liquidi e le componenti non piรน utilizzabili dovranno essere gestiti come rifiuti.

Si tratta, inoltre, di attivitร  che, per essere eseguite, richiedono una minima competenza tecnica ed il rispetto di specifiche norme di sicurezza o, quanto meno, di una certa prudenza al fine di evitare danni alle persone o alle cose.

Tali interventi di bonifica risultano ancor piรน complessi quando le condizioni del veicolo, a causa di precedenti eventi, come, ad esempio, nel caso di danni ingenti alla carrozzeria a seguito di sinistro stradale, rendono meno agevoli le operazioni di movimentazione e di smontaggio delle singole componenti.

La Corte, in motivazione, ha evidenziato, altresรฌ, che l’imputato era consapevole di aver ricevuto un veicolo quale rifiuto, avendo consentito al proprietario di prelevare la targa e i documenti per procedere alla cancellazione dal PRA.

Inoltre, occorre rilevare che la stessa attivitร  di demolizione e recupero di parti di veicoli rientra nella nozione di gestione e smaltimento dei rifiuti.