Di recente la Suprema Corte di Cassazione ha esplorato il tema dei poteri del giudice nell’ambito della rinotifica degli avvisi.
La vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione origina da un ricorso per Cassazione proposto avverso l’ordinanza del Giudice dell’Udienza Predibattimentale che, avendo appurato l’omessa notifica del decreto di citazione alla persona offesa, aveva ordinato al PM di effettuarla.

Il PM ha impugnato il provvedimento sollevando 𝗹’𝗮𝗯𝗻𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗮̀ dello stesso in riferimento agli artt. 552, 554 bis co. secondo, 420 co. secondo e 143 disp. att. c.p.p.
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 326/2026, ha accolto il ricorso evidenziando che l’art. 554 bis c.p.p., contenente le disposizioni in materia di udienza predibattimentale, prevede che il giudice procede agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità.
Ne discende che l’ordinanza impugnata, avendo determinato un’indebita regressione del procedimento, presenta i caratteri dell’abnormità strutturale e funzionale.