La contraffazione dei km sull’autovettura venduta configura il reato di truffa?

La vicenda giudiziaria decisa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 25283/2024 vede protagonista un uomo accusato di aver alienato un’autovettura avente un numero di km di gran lunga superiore rispetto a quello esposto.

Al venditore veniva contestato dal P.M. il reato di truffa ex art. 640 c.p. per aver alterato il chilometraggio dell’automobile in modo tale da indurre l’acquirente all’acquisto.

In primo grado veniva emessa sentenza di condanna a carico dell’imputato, confermata in appello.

Il reo non condividendo le motivazioni della pronuncia proponeva ricorso per Cassazione.

Rappresentava che il prezzo versato dall’acquirente, anche nell’ipotesi in cui non fosse stata alterata l’indicazione dei km percorsi, era di gran lunga inferiore rispetto a quello indicato dalle riviste di settore e, pertanto, risultava del tutto mancante la prova del profitto conseguito.

La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal difensore dell’imputato, evidenziando che se l’acquirente avesse conosciuto il chilometraggio effettivo dell’autovettura non l’avrebbe acquistata, non rilevando che il prezzo convenuto era in linea con quelli praticati sul mercato.

Il reato di truffa, secondo costante giurisprudenza, ricorre in tutti i casi in cui l’agente ponga in essere artifizi o raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti collaterali al contratto che, tuttavia, risultino rilevanti ai fini della conclusione dell’accordo e senza i quali quest’ultimo non sarebbe stato raggiunto.

Nel caso in esame, l’istruttoria dibattimentale ha dimostrato che l’acquirente non avrebbe sottoscritto il contratto di compravendita se fosse stato a conoscenza dei km effettivi.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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