Blocco del conto corrente prima del sequestro preventivo: l’indagato può presentare l’istanza di riesame?

La vicenda giudiziaria origina dalla contestazione all’indagato dei reati previsti dagli artt. 2, 8 e 10 del D. Lgs. n. 74/2000, in forza dei quali veniva richiesto il sequestro preventivo delle somme presenti sul conto corrente.

Il sequestro preventivo veniva anticipato dalla richiesta formulata alla banca circa l’esistenza di rapporti di credito riconducibili all’indagato.

L’istituto, ricevuto il sollecito, autonomamente bloccava l’operatività del conto corrente con evidente pregiudizio per l’indagato che, immediatamente, proponeva istanza di riesame, dichiarata inammissibile dal T.dL.

La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 31958/2024, ha accolto il ricorso dell’indagato, evidenziando che il “blocco” operato dall’Istituto Bancario, prima del sequestro preventivo, produce gli stessi effetti pregiudizievoli della misura reale, in quanto determina un 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à da cui origina l’interesse ad impugnare.

Il Supremo Consesso aderendo ai precedenti arresti ha confermato, ancora una volta, che l’indagato che si veda privato della facoltà di poter disporre delle somme presenti sul conto corrente sulla base di un provvedimento dell’istituto di credito deve essere tutelato.

L’indagato ha, pertanto, la facoltà di poter presentare l’istanza di riesame prima che venga data esecuzione al successivo sequestro preventivo in quanto, di fatto, vi è già un vincolo di indisponibilità.

Nei confronti di un sequestro preventivo i tempi per proporre l’istanza di riesame sono ridotti e, pertanto, sarà necessario contattare immediatamente un Avvocato Penalista.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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