Recentemente su tutti i mass-media nazionali si è dato risalto al furto di un profumo Chanel Chance del valore di euro centotrenta commesso all‘ex onorevole Fassino.
Questi si sarebbe appartato all’interno di un negozio dell’aeroporto di Fiumicino e avrebbe nascosto il profumo in una tasca della giaccia, per poi uscire di soppiatto dall’esercizio commerciale senza pagare.
Colto in fragranza di reato dagli addetti alla sicurezza, avrebbe fornito una versione inverosimile dell’accaduto, smentita pochi minuti dopo dalle videoriprese effettuate dalle telecamere presenti all’interno dell’esercizio.
Negli ultimi giorni, un’altra notizia è stata diffusa., con molta probabilità il processo non si terrà!
Vediamo insieme la strategia che la difesa dell’ex onorevole potrebbe adottare per chiudere definitivamente la vicenda, evitando anche un processo pubblico.
Occorre evidenziare che il reato di furto ex art. 624 c.p. sanziona la condotta di chi si impossessa della cosa mobile altrui (nella specie confezione di profumo), sottraendola a chi la detiene, con il fine precipuo di conseguire un ingiusto profitto.
Emerge, pertanto, che la contestazione elevata all’ex onorevole è corretta e risulterebbe anche fornita di una prova consistente dal momento che le telecamere installate nell’esercizio commerciale hanno ripreso tutti i movimenti dell’indagato fino all’uscita dal negozio con in tasca il profumo.
Insomma, la Procura ha tra le mani delle ottime carte per ottenere una pronuncia di condanna.
Tuttavia, il codice penale consente all’indagato di evitare il giudizio penale mediante dei rimedi che hanno l’obiettivo precipuo di ridurre il numero dei processi pendenti.
Mi spiego meglio, ci sono sempre delle scappatoie.
La strategia più rapida e, a mio avviso indolore, è racchiusa nell’art. 162 ter del c.p. che disciplina “l’estinzione del reato per condotte riparatorie” .
Per i reati procedibili a querela soggetta a remissione, la disposizione richiamata prevede l’estinzione del reato allorquando l’imputato abbia riparato integralmente il danno prima dell’apertura del dibattimento.
Il furto rientra nel novero dei reati per i quali è possibile conseguire l’estinzione in quanto procedibile, salvo ipotesi residuali, soltanto a querela di parte.
Inoltre, si è in una fase ancora embrionale e, quindi, l’indagato è sicuramente in tempo per avvalersene.
L’unico reato, procedibile a querela, per il quale è preclusa è quello disciplinato dall’art. 612 bis c.p.
Anche la difesa di Fassino potrebbe scegliere questo rimedio, risarcendo il danno arrecato al titolare dell’esercizio commerciale mediante l’offerta di una somma di denaro, che dovrà essere congrua/adeguata e che, ove accettata, determinerà immediatamente l’estinzione del reato e, pertanto, la chiusura del processo.
Peraltro, anche nell’ipotesi in cui il danneggiato dovesse ritenere la cifra offerta non congrua l’ultima parola spetterà al giudice.
E’ evidente che poiché il valore del bene sottratto è contenuto, sono alte che probabilità che il processo si chiuda prima di iniziare, con un esito favorevole all’ex onorevole.