Il tema scelto all’interno della rubrica “Dialoghi Penali” affronta il sottile distinguo tra il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p. e quello di stalking ex art. 612 bis c.p.
La vicenda giudiziaria, che offre l’occasione per esaminare gli elementi di comunanza e quelli di differenziazione tra le due fattispecie, vede protagonista un uomo accusato di reiterate condotte violente nei confronti della compagna, anche alla presenza del figlio minore, proseguite, secondo l’impianto accusatorio, in seguito alla rottura del rapporto.
Condannato in primo grado, con sentenza confermata in appello, per il reato di maltrattamenti, adiva la Suprema Corte di Cassazione, sollevando plurimi motivi di censura.
La Corte, di ufficio, evidenziava la necessità di vagliare la corretta qualificazione dei fatti in contestazione, in ragione di alcuni accadimenti successivi alla cessazione della convivenza.
Invero, il reato ex art. 572 c.p. presuppone che le condotte siano commesse nei confronti di un familiare ovvero nei confronti del convivente.
Tuttavia, come già esposto, alcuni comportamenti vessatori erano perpetrati in un momento successivo alla interruzione del rapporto di convivenza e, pertanto, non poteva essere esclusa a priori la riconducibilità dei predetti alla fattispecie di stalking ex art. 612 bis c.p.
Le due fattispecie hanno in comune la reiterazione di condotte violente, moleste o di minaccia, tuttavia, sono differenti il campo di applicazione e le conseguenze per la vittima.
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 9187/2023, ha annullato la decisione della Corte di Appello rinviando ad altra sezione, in quanto ha ritenuto che la sentenza di merito fosse deficitaria nella parte relativa alla prova dell’elemento oggettivo della convivenza.
Il Giudice di merito dovrà accertare se alcune condotte penalmente rilevanti sono state commesse dopo la cessazione della convivenza.
In tal caso, l’imputato sarà chiamato a rispondere del reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. in concorso con quello di stalking. 612 bis c.p., invece, nell’ipotesi in cui la Corte di Appello dovesse ritenere che la relazione si è interrotta in un momento successivo rispetto all’ultimo fatto, il reo risponderà soltanto del primo reato.