Rumore fastidioso cagionato dal ticchettio di tacchi dal piano superiore: è reato?

Il caso scelto all’interno della rubrica Dialoghi Penali vaglia un comportamento diffuso all’interno dei condomini italiani. Sovente accade che il condomino del piano inferiore lamenti rumori provenienti da coloro che abitano al piano superiore e, qualche volta, come nel caso deciso dalla Suprema Corte di Cassazione, il fastidio discende dal ticchettio dei tacchi delle scarpe.

I protagonisti della vicenda giudiziaria sono stati condannati in primo grado, con sentenza confermata in appello, per aver provocato delle emissioni rumorose, eccedenti la normale tollerabilità.

I giudici di merito hanno ritenuto integrato il reato (ipotesi contravvenzionale) disciplinato dall’art. 659 c.p., che sanziona la condotta di chi “mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici…”.

La statuizione di condanna ha formato oggetto di ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, in quanto, secondo i difensori degli imputati, non sarebbe stata fornita la prova della lesione dell’interesse al riposo o a svolgere le proprie occupazioni di una cerchia indeterminata di soggetti, così da arrecare turbamento alla pubblica quiete.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2071/2024, ha annullato la pronuncia gravata assolvendo i ricorrenti, evidenziando che, ai fini della configurabilità del reato, risulta necessario l’accertamento sia dell’idoneità delle emissioni ad arrecare disturbo ad un gruppo più vasto di condomini residenti in appartamenti diversamente ubicati nell’edificio, sia della loro diffusività in concreto, tale da superare i limiti della normale tollerabilità di emissioni provenienti da immobili contigui.

Invero, nel caso in esame, l’istruttoria dibattimentale non ha dimostrato una lesione nei confronti di soggetti diversi dai denuncianti e, al contempo, non è stato operato un accertamento tecnico diretto ad appurare che le emissioni rumorose abbiano superato la normale tollerabilità.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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