Quando il taglio delle orecchie integra il reato di maltrattamento di animali?

Il caso scelto dalla rubrica “Dialoghi Penali” affronta il tema dell’accertamento della responsabilità per il reato di maltrattamenti ex art. 544 ter c.p. in un caso di intervento di conchestomia (taglio delle orecchie) eseguito da un medico veterinario nei confronti di un cucciolo di razza American Bully.

La fattispecie penale in esame sanziona la condotta che “per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche“.

Dall’istruttoria dibattimentale emergeva che l’intervento di asportazione delle orecchie veniva effettuato in quanto l’animale aveva riportato, in precedenza, una lesione alla testa tale, secondo la difesa dell’imputato, da giustificare un intervento chirurgico di rimozione di entrambe le orecchie.

Il Tribunale, tuttavia, emetteva sentenza di condanna a carico del medico veterinario in quanto non era stato dimostrato che l’intervento di conchestomia fosse necessario per la tutela dell’animale ritenendo, di contro, che l’operazione chirurgica era stata eseguita soltanto per una finalità estetica.

L’imputato, non condividendo le motivazioni della pronuncia di condanna, a seguito della conferma della decisione da parte della Corte di Appello, proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando che l’operazione chirurgica si era resa necessaria, da un lato, per il benessere dell’animale e, dall’altro, per salvaguardare il suo aspetto estetico.

La Corte con la pronuncia n. 14951/2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando, in via preliminare, che l’Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione degli animali da compagnia, la quale prevede che ” Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) l’esportazione delle unghie e dei denti.

Le uniche eccezioni previste riguardano: a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato animale; b) per impedire la riproduzione”.

In ragione di quanto esposto, nel caso in esame, la difesa non ha provato che l’asportazione del primo orecchio, a seguito del morso del cane, fosse necessaria e non evitabile attraverso una cura e/o intervento chirurgico meno invasivo.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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