Infezioni nosocomiali e responsabilità della struttura sanitaria…

Il tema della responsabilità della struttura sanitaria per le infezioni contratte dal paziente all’interno dell’ospedale o in occasione di prestazioni sanitarie merita un approfondimento all’interno della rubrica dialoghi penali.

Accade, anche con una certa frequenza, che i pazienti, durante il ricovero ospedaliero, contraggano infezioni e, pertanto, risulta rilevante individuare gli obblighi che ricadono sulla struttura sanitaria che, ove assolti, escludono l’addebito di una responsabilità civile.

Tra le prestazioni connaturate al rapporto obbligatorio di spedalità rientra l’obbligazione di garantire l’assoluta sterilità non soltanto dell’attrezzatura chirurgica ma anche dell’intero ambiente operatorio nel quale l’intervento ha luogo, con la precisazione che la sterilizzazione della sala operatoria e dei ferri chirurgici è compito che non grava direttamente (solo) sul chirurgo operatore, bensì (anche) sulla struttura sanitaria.

Ne discende che sulla struttura sanitaria ricade l’onere di impedire l’insorgenza di un’infezione nosocomiale, che non può considerarsi un fatto né eccezionale, né difficilmente prevedibile.

Il tema è, poi, governato dagli ordinari principi sul riparto dell’onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria secondo cui spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione.

Nello specifico, la struttura sanitaria per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare:

  1. l’adozione di tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, onde scongiurare l’insorgenza appunto di patologie infettive a carattere batterico;
  2. con riferimento alla prestazione sarà necessario attuare il necessario e doveroso trattamento terapeutico valutando se, nel caso specifico, sia stata praticata una corretta terapia profilattica pre e post-intervento;

La responsabilità potrà essere esclusa anche nell’ipotesi in cui venga dimostrato che l’infezione derivi da un fattore eccezionale e, pertanto, non prevedibile.

Soltanto tal caso ricorrerà la cd. causa non imputabile ex art. 1218 c.c.

Passando al caso specifico dell’infezione nosocomiale deve rilevarsi che non integra un fattore causale atipico ed eccezionale, trattandosi, anzi di uno dei rischi tipici e prevedibili da tener in conto in caso di non brevi permanenze presso i reparti di terapia intensiva.

E’ pur vero che non può essere azzerato il rischio di infezioni, tuttavia, la struttura sanitaria per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare di aver approntato in concreto tutto quanto necessario per la perfetta igiene dei luoghi di lavoro e soprattutto della sala operatoria.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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