Il dissenso del chirurgo nell’ambito della responsabilità dell’equipe medica

Il tema scelto per la rubrica “dialoghi penali” riguarda la responsabilità penale nell’ambito dell’equipe medica e vede protagonista un chirurgo, ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo, per non aver manifestato, in modo espresso, il proprio dissenso rispetto alle scelte terapeutiche del collega.

Sul punto si segnala la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 16094/2023, la quale ha valutato un caso di cooperazione colposa di più medici, intervenuti in momenti diversi nella cura del paziente, ai quali è stata ascritta la scelta di aver colposamente atteso un giorno per intervenire e risolvere chirurgicamente la complicanza verificatasi in seguito al precedente intervento operatorio.

Il decesso della paziente, in seguito agli accertamenti effettuati in CTU, veniva ascritto ad un ritardo nell’effettuazione del secondo intervento chirurgico.

Quando si parla di “responsabilità di équipe” si fa riferimento anche all’ipotesi in cui più medici si occupino dello stesso paziente in successione temporale. Cosa succede se il medico/chirurgo che prende in carico il paziente per secondo si accorge che il primo ha commesso un errore?

Secondo la giurisprudenza di legittimità “il sanitario deve vigilare sull’operato del primo, purché ciò sia possibile sulla base di un corredo di conoscenze scientifiche che possono considerarsi comuni oppure rientrino in uno specifico settore in cui anche egli è specializzato”.

L’onere di vigilanza sull’operato altrui non può, comunque, trasformarsi in un obbligo generalizzato di continua raccomandazione al rispetto delle regole cautelari e di invasione delle competenze degli altri medici.

In altre parole, il medico non è tenuto a vigilare costantemente sulle azioni degli altri né a interferire con le loro decisioni professionali, pur avendo l’obbligo di esprimere il proprio dissenso e agire in modo adeguato quando necessario.

Ne discende che, in caso di responsabilità professionale medico chirurgica, l’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali.

La mancata segnalazione del dissenso, infatti, nei confronti di un collega mantiene la sua rilevanza in termini di responsabilità.

La valutazione relativa all’idoneità della forma di dissenso impiegata ad escludere la responsabilità penale può essere compiuta avendo riguardo al contesto in cui è stata manifestata l’opinione, distinguendosi tra situazioni in cui si procede a scelte puramente terapeutiche e situazioni in cui si affrontano scelte di tipo operatorio.

Pertanto, la cooperazione colposa nella morte di un paziente può essere scriminata solo dal dissenso manifestato dal medico compartecipe dell’equipe medica sull’operato dei colleghi e dal suo comportamento attivo che in ipotesi avrebbe potuto evitare l’evento dannoso.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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