Celle telefoniche e prova della partecipazione al reato di rapina

La Suprema Corte di Cassazione con una recente pronuncia (Cass. Penale n. 12771/2023 del 27 Marzo) ha annullato la statuizione di condanna emessa nei confronti di un uomo condannato per concorso in rapina e omicidio preterintenzionale, in quanto fondata su un unico elemento indiziario. Nello specifico, la decisione aveva ritenuto provata la presenza del reo sui luoghi, in quanto il telefono di quest’ultimo aveva agganciato la cella situata nei pressi dell’abitazione delle vittime, ove erano stati perpetrati i reati suindicati.

E’ opportuno rilevare che, quindi, il giudice aveva attributo all’elemento suindicato (indizio) un valore rilevante, anzi essenziale per emettere la pronuncia di condanna. Sul punto, occorre rilevare che, secondo quanto previsto dall’art. 192 c.p.p., l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. L’indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto. L’indizio è una prova che deve essere verificata. Esso è idoneo ad accertare l’esistenza di un fatto storico di reato soltanto quando sono presenti altre prove indiziarie che escludono una diversa ricostruzione dell’accaduto. Nella sostanza occorrono più indizi per formare una prova valida!

Nel caso in esame, il cellulare del condannato aveva agganciato, per alcuni minuti, la cella situata vicino l’abitazione, ove erano stati commessi i fatti di reato e, tale circostanza, da sola, avrebbe dovuto dimostrare che egli aveva compiuto un sopralluogo nei pressi della predetta casa, individuata come bersaglio dell’azione predatoria. La difesa, invece, riteneva che l’elemento emerso dai tabulati telefonici integrava una mera coincidenza, potendo anche essere interpretato alla stregua di passaggio veloce in auto nelle vicinanze del luogo suddetto.

La Cassazione ha accolto la tesi difensiva rilevando che “ogni apparato telefonico mobile emette una frequenza che consente allo stesso di collegarsi alla cd. cella più vicina quando vi è traffico telefonico in atto. Ogni cella si riferisce a una determinata porzione di territorio, entro la quale è collocata un’antenna capace di recepire il segnale del telefono che si venga a trovare in sua prossimità. Poiché il segnale è ricevuto con intensità diversa a seconda della vicinanza a una cella o a un’altra, è possibile stabilire soltanto con una certa approssimazione la posizione del telefono che emette il segnale”. Poiché, dunque, l’apparato radiomobile che aggancia una determinata cella può trovarsi in tutti i punti del territorio che ricadono all’interno di essa, la possibilità di identificare la sua posizione è strettamente collegata alla superficie di copertura della cella stessa: in altri termini, la precisione è maggiore se la cella è piccola (cella urbana), minore, se si tratta di una macrocella, tipica degli ambienti extraurbani”.

Peraltro, in particolari condizioni di sovraccarico telefonico, è possibile che l’apparato telefonico mobile agganci una cella contigua alla porzione di territorio in cui si trovi, che risulti più libera.

Le indicazioni fornite dal segnale captato dalla cella non consentonol’esatta localizzazione dell’utenza abbinata ad un apparecchio telefonico mobile, sussistendo margini di errore anche di centinaia di metri, se non di chilometri. La Corte ha rilevato, altresì, che il giudice di merito avrebbe dovuto indicare a sostegno elementi specifici atti a comprovare non solo la presenza fisica di questi nell’area della cella, ma anche – una volta verificata la detta presenza fisica – quale fosse la sua precisa posizione all’interno del territorio coperto dalla stessa in rapporto all’ubicazione della casa successivamente fatta oggetto dell’azione predatoria.

Il giudice avrebbe dovuto dar conto, tramite il riferimento ad elementi oggettivi, delle ragioni per le quali avesse interpretato il registrato breve passaggio dell’apparecchio telefonico dell’imputato per la cella come un sopralluogo, ad esempio spiegando se i partecipanti alla spedizione avessero già scelto il bersaglio e si fossero recati in prossimità di esso solo per mettere a punto i dettagli.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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