Stasera voglio soffermarmi su un reato che, negli ultimi anni, è stato contestato sempre con maggiore frequenza in quanto collegato all’utilizzo della rete internet. Qualche volta avrete sentito parlare di furto di identità. Con questa espressione si indica anche il reato di sostituzione di persona ex art. 494 c.p.
L’ipotesi delittuosa rappresenta una norma a più fattispecie, in quanto per integrare il reato in esame è sufficiente che il soggetto attivo realizzi una sola delle diverse modalità della condotta, mentre se ne compie più di una commette comunque un solo reato.
Il nucleo centrale della condotta tipica è costituito dalla induzione in errore, consistente nel determinare in qualcuno una falsa rappresentazione della realtà.
Poiché inoltre il delitto in esame realizza un esempio di reato a “forma vincolata“, è necessario che la falsa rappresentazione della realtà sia provocata da una delle quattro forme della condotta tassativamente indicate dall’art. 494, non rilevando, quindi, un comportamento semplicemente omissivo.
- La prima modalità della condotta si riferisce alla sostituzione illegittima della propria all’altrui persona; si tratta di un comportamento idoneo a far credere a qualcuno che l’agente sia un’altra persona.
- La seconda forma della condotta riguarda l’attribuzione a sé o ad altri di un falso nome. Il termine “nome” deve essere interpretato in modo duttile, infatti il «”nome” non è soltanto il nome di battesimo, ma è tutto il complesso dei contrassegni di identità: quindi il prenome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la paternità e la maternità. Non è necessario che il nome assunto appartenga a un altro soggetto: basta l’attribuzione di un nome immaginario».
- Un’altra modalità della condotta è costituita dall’attribuzione a sé o ad altri di un falso stato. Per “stato” si intende la posizione del soggetto all’interno della società domestica, civile, politica: cittadinanza, capacità di agire, stato libero o coniugale, parentela, affinità, patria potestà ecc.
- L’ultima forma della condotta è rappresentata dall’attribuzione a sé o ad altri di una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici. In questo caso si fa riferimento a qualità (ad es., proprietario, possessore, creditore ecc.) che devono avere una rilevanza specifica in relazione al rapporto giuridico in atto.
Fermo quanto esposto, occorre rilevare che, nel caso in esame, all’imputato veniva contestato il reato di sostituzione di persona per essersi sostituito ad una donna inserendo sul sito «bakekaincontri.com» un annuncio erotico collegato al nome della predetta, creando un falso profilo sul social «badoo» ed un falso profilo sul social «Lovoo» inserendovi la fotografia della vittima, le sue generalità, residenza e numero di telefono, così inducendo in errore coloro che comunicavano con lui attraverso la chat e determinandoli a recare disturbo o molestia alla donna.
L’imputato veniva condannato in primo grado, pronuncia poi confermata in appello, per una condotta che, secondo i giudici di merito, ben poteva essere sussunta nell’ipotesi per ultimo indicata ovvero per aver attribuito a se stesso una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici.
Non condividendo la statuizione di condanna adiva la Suprema Corte di Cassazione.
Il ricorrente riteneva che non fosse stata raggiunta la prova dell’inserimento da parte sua dell’annuncio erotico e della creazione dei profili. Tuttavia, il gravame veniva rigettato con conferma della pronuncia, in quanto dalle risultanze istruttorie era emerso che per pubblicare l’annuncio contenente le false generalità della vittima era stato utilizzato il numero di un’utenza mobile riconducibile al ricorrente (Cfr. Cass. Penale n. 41801/2022).
Tale elemento è stato ritenuto sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità penale anche in considerazione della carenza di elementi contrari che potessero far desumere l’estraneità del reo ai fatti in contestazione.
Peraltro, di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto integrato il reato di sostituzione di persona nella condotta di chi crei e utilizzi profili social e account internet con i dati anagrafici di altra persona, esplicitamente contraria, al fine di far ricadere su quest’ultima l’attribuzione delle connessioni eseguite in rete (Cfr. Cass. pen. sez. V, 10/01/2022, n. 323), come, ancora, che integra tale delitto la condotta di chi crei ed utilizzi una sim-card servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole (Cfr. Cass. pen. sez. V, 07/09/2020, n. 25215).