Oggi affrontiamo una situazione ricorrente per gli automobilisti, ai quali capita non di rado di trovarsi alla guida in condizioni di non perfetta visibilità per l’insorgenza, anche improvvisa, di fattori atmosferici.
Basti pensare ad un’improvvisa grandinata o, come nel caso affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 18748/2022, all’abbagliamento da raggi solari.
Nel caso sottoposto al vaglio del Supremo Consesso il conducente di un autoveicolo, condannato per il reato di omicidio stradale ex art. 589 bis c.p., sosteneva che l’investimento del pedone, da cui era derivato un esito infausto, era dipeso da un improvviso abbagliamento da raggi solari che, di fatto, non gli aveva consentito di evitare l’urto, rivelatosi purtroppo fatale.
Nella sostanza il ricorrente evidenziava che la pronuncia di condanna confermata in appello era censurabile nella parte in cui non aveva riconosciuto il caso fortuito ex art. 45 c.p.
Per “caso fortuito” si intende, secondo la prevalente giurisprudenza, un evento naturalistico imprevedibile e eccezionale che, tuttavia, in diverse pronunce, è stato escluso in ipotesi di scoppio del pneumatico e blocco del volante, mentre nel caso di improvviso malore o colpo di sonno il reato è stato assolto per assenza di colpa.
Si precisa, però, che gli orientamenti della giurisprudenza sono piuttosto eterogenei.
Nel caso in esame, la Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso rilevando che, sebbene il pedone avesse attraversato in corrispondenza di un intersezione e, quindi, in violazione dell’ art. 190 del Codice della Strada e la velocità del veicolo fosse moderata, il conducente non soltanto percorreva un tratto rettilineo ma l’abbagliamento da raggi solari avrebbe dovuto indurlo quantomeno a rallentare per scongiurare la situazione di pericolo.