Truffa all’ASL: quando il medico risponde penalmente nei confronti dell’Ente Pubblico?

La vicenda eticamente censurabile che oggi voglio raccontarvi vede protagonisti due fratelli gemelli, medici di base, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

I fratelli con artifici e raggiri consistiti per uno dei due nel dirottare sistematicamente i propri assistiti all’altro fratello che effettuava visite mediche al posto del fratello e, al contempo, falsificava la firma sulle ricette di prescrizione riservate al primo con il nome di questo ed utilizzando il suo timbro, inducevano in errore l’Asl.

Mediante questi stratagemmi il primo dei due fratelli aveva conseguito un ingiusto profitto consistito nel percepire il compenso spettante dal servizio sanitario nazionale con pari danno economico per l’amministrazione pubblica, determinato in oltre 400 mila euro nonché nella percezione degli ulteriori benefici economici di legge.

In primo e secondo grado i due medici venivano condannati per i reati di cui agli artt. 481 (falso in certificazioni) e 640 co. 2 n. 1 (truffa in danno di un ente pubblico) c.p.

La Corte di Cassazione adita dai ricorrenti annullava la pronuncia di condanna ritenendo indimostrato il danno patrimoniale e rinviava la causa alla Corte di Appello per un nuovo giudizio, che si concludeva con una pronuncia di prescrizione del reato.

I ricorrenti, tuttavia, si rivolgevano nuovamente al Supremo Collegio che, accogliendo la tesi difensiva, emetteva sentenza di piena assoluzione.

Sembra assurdo ma è così!

Ebbene, i difensori dei ricorrenti lamentavano che la pubblica accusa non avesse dimostrato la sussistenza del danno patrimoniale e, cioè, la compromissione della funzionalità e dell’efficienza del servizio reso ai pazienti.

Dal momento che entrambi i medici erano convenzionati con l’Asl il danno patrimoniale per l’ente poteva integrarsi soltanto nel caso di espletamento di una prestazione qualitativamente inferiore rispetto a quella prevista.

Ebbene, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (n. 22777/2022), nell’accogliere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui sopra. In particolare, pur rilevando che secondo la giurisprudenza (Cass. pen. sez. II, n. 44677 del 20/10/2015, R., CED Cass. 265340), “è innegabile che l’indebita sostituzione di un medico convenzionato, ma dedito ad attività professionale privata, con altro anch’egli convenzionato, con la contraffazione delle ricette mediche ad apparente firma e timbro di un altro, costituisce condotta idonea a trarre artificiosamente in inganno il S.S.N., ha, tuttavia, ulteriormente rilevato che, essendo entrambi i medici convenzionati con l’Azienda sanitaria locale, l’elemento di fattispecie del danno patrimoniale, necessario per integrare il delitto di truffa, poteva dirsi integrato solo ove fosse dimostrato che nel caso di specie fosse stato fornito un servizio diverso da quello richiesto, alla luce dei requisiti pretesi dal S.S.N. per la convenzione con il medico di base. In sostanza, per valutare se l’ASL abbia subito o meno un danno patrimoniale, occorre verificare se i pazienti abbiano comunque ricevuto l’assistenza medica conforme all’aspettativa riposta dall’Ente pubblico rispetto alla funzionalità del servizio come prevista dalla convenzione, nel qual caso il danno economico dovrà ritenersi insussistente, oppure se l’assistenza medica fornita ai pazienti non corrisponda ai parametri di funzionalità richiesti, nel qual caso il danno economico è costituito dalla corresponsione dei compensi per prestazioni diverse”.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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