Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente: il caso Fedez

Oggi sento il bisogno di spiegare, in poche righe, il “caso Fedez”, scoppiato quando il cantautore ha pubblicato su Instagram la registrazione di una conversazione intercorsa con alcuni dirigenti Rai, che avevano cercato di indurlo a modificare il testo del discorso sul Ddl Zan preparato in occasione del concerto del primo Maggio.

Il comportamento di Fedez potrebbe integrare gli estremi del reato p. e. p dall’art. 617 septies c.p. che sanziona la condotta di chi “al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca“.

La disposizione in esame, introdotta dal D. Lgs. n. 216/2017, prevede, in primis, una ripresa audio o video di incontri privati ovvero una registrazione di conversazioni, anche telefoniche o informatiche. In secondo luogo, la ripresa o la registrazione devono essere fraudolente, ovvero realizzate con l’inganno, all’insaputa del soggetto ripreso o registrato. Infine, la condotta assume rilevanza penale soltanto in caso di diffusione di dette riprese o conversazioni.

La diffusione segna il momento consumativo del delitto e deve ritenersi integrata quando le immagini o le comunicazioni siano trasmesse a terze persona. E’ richiesta, sotto il profilo soggettivo, l’intenzione di arrecare un pregiudizio all’altrui reputazione o all’immagine.

Ferme queste premesse, dalla ricostruzione della vicenda emerge che il motivo che aveva spinto il cantautore a pubblicare la registrazione su Instagram era da ricercare in motivazioni ideologiche e, pertanto, risultava del tutto assente l’intenzione di ledere la reputazione dei dirigenti Rai.

Fedez intendeva denunciare un sistema televisivo non soltanto asservito alla politica ma che impediva, di fatto, un’informazione imparziale o comunque libera da condizionamenti.

Quindi, da un lato, la condotta potrebbe risultare assente il dolo specifico ovvero l’intenzione di ledere l’altrui reputazione e, dall’altro, sebbene Fedez non sia un giornalista, non può escludersi immediatamente che il comportamento tenuto ben poteva essere considerato come legittimo esercizio del diritto di cronaca.

Dimenticavo, la Rai ha poi deciso di non sporgere alcuna denuncia/querela nei confronti del cantautore, probabilmente è stata consigliata da un buon avvocato o forse la situazione era diventata ingestibile.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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