Chi sono

Un avvocato penalista a Salerno…

Mi chiamo Fabio Torluccio, sono un avvocato, mio padre desiderava che lo fossi, ma quando, dopo la maturità, mi sono trovato a scegliere se iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza più di un dubbio mi ha assalito.

I cinque anni trascorsi sui libri e la lunga gavetta post-universitaria hanno forgiato il mio carattere.

Pian piano, giorno dopo giorno, ho compreso che l’esercizio della professione non è un lavoro, è una missione.

Porti con te ogni giorno i problemi dei clienti, i dubbi sull’esito di un processo e, soprattutto, accetti i tempi di una giustizia lenta, troppo lenta.

Se i problemi sono tanti, è anche vero che quando vinci e, nel mio caso specifico, quando ottieni un’assoluzione, senti che giustizia è stata fatta.

Sono un avvocato penalista a Salerno, un penalista semplificando, uno che non dorme la notte, che studia sempre, che cerca la soluzione a casi, apparentemente impossibili.

Uno che il lunedì difende un proprio assistito a Napoli e il martedì entra in un’aula del Tribunale di Milano.

Sono un avvocato che corre, corre sempre, cercando di dare il massimo, garantendo ad ogni assistito un processo equo e giusto, uno che cerca di limitare i danni quando sa che c’è poco da fare.

Un avvocato non può che essere uno studioso, uno che divora i libri, uno pronto a ragionare, uno che cerca nelle fredde carte processuali la soluzione, anche quando non sembra esserci più la speranza.
Qualcuno mi ha detto che sono affidabile, qualcuno che sono furbo, qualcuno che sono cinico.

È vero, ogni sostantivo racconta qualcosa di me, in realtà sono uno che non si ferma mai, che fa quello che deve fino alla fine.

Se il diritto penale è la mia prima passione, ne coltivo un’altra da tempo. Sono un volontario, impegnato da sempre nell’ assistenza agli bisognosi e nella lotta per la salvaguardia dell’ambiente. Questa seconda passione mi ha portato con un gruppo di amici a creare gli Specialisti del Non Profit, un team di esperti che svolge attività di informazione, formazione e assistenza nei confronti degli Enti del Terzo Settore.

Volevo presentarmi in modo classico, ma non fa parte di me.

Avvocato penalista Salerno

Il diritto all’obiezione di coscienza e il reato ex art. 328 c.p.

Oggi affrontiamo un argomento particolarmente spinoso: il diritto all’obiezione di coscienza del sanitario con riferimento agli interventi di interruzione della gravidanza.

Il caso riguarda un medico operante presso la divisione di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale San Martino di Genova che veniva condannato per il reato di cui all’art. 328 c.p. per aver omesso indebitamente di effettuare un esame ecografico successivamente alla somministrazione di farmaci abortivi.

 

Il sanitario, condannato in primo e secondo grado, si era difeso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, rilevando di aver correttamente esercitato il diritto l’obiezione di coscienza. Secondo il medico, la corretta interpretazione dell’art. 9 co. 3 della L. n. 194/1978 include nell’ambito della procedura di interruzione della gravidanza mediante l’uso di farmaci anche l’esame ecografico da effettuarsi dopo la somministrazione dei predetti. Esso è necessario, anzi è indispensabile per accertare l’avvenuta espulsione dell’embrione.

Ne consegue che l’esame ecografico doveva essere effettuato da un medico non obiettore.

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n.18901/2021, tuttavia, non ha aderito alla tesi della difesa, osservando che l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario dal compimento delle procedure ed attività dirette a determinare l’interruzione della gravidanza e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento.

L’obiezione di coscienza peraltro non può essere invocata allorquando l’intervento del personale medico è indispensabile per salvare la vita del paziente.

Ferme tali premesse, occorre rilevare che l’esame ecografico da effettuare dopo l’interruzione della gravidanze fa parte della procedura di interruzione, ma non è finalizzato all’interruzione, ma ad accertare che c’è stata e a valutare eventuali rischi per le condizioni cliniche e di salute della donna.

Ne consegue che il sanitario non poteva invocare la scriminante e, difatti, la Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia esaminata ha ritenuto pienamente integrato il reato ex art. 328 c.p.

Cultura rom e impiego di minori nell’​accattonaggio

La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 7140 del 1 Marzo 2022 si è trovata a vagliare la responsabilità penale di un uomo accusato di aver impiegato una minore rom nella pratica dell’accattonaggio.

L’appellante a cui era contestato il reato ex art. 600 octies c.p. si era difeso, sostenendo che nella cultura rom l’accattonaggio è una pratica particolarmente diffusa, anzi è una condizione di vita tradizionale. Perciò secondo la difesa la consegna da parte della minore all’uomo della somma ottenuta mediante l’elemosina non poteva legittimare la statuizione di condanna pronunciata nel giudizio di appello.

La Suprema Corte di Cassazione non ha ritenuto meritevoli di accoglimento le difese articolate dal ricorrente, osservando che un comportamento radicato in una determinata cultura allorquando sia lesivo dei valori fondamentali della persona non può elidere l’antigiuridicità di un fatto illecito.

Parte della dottrina sostiene che la presenza di una prassi diffusa nella cultura rom potrebbe spingere al riconoscimento di una scriminante culturale.

Tuttavia, poiché si tratta di una mera consuetudine che si pone in aperto contrasto con il principio di legalità, in forza del quale soltanto al legislatore mediante una legge o un atto ad essa equiparato è demandato il potere di riconoscere a quel comportamento un’efficacia scriminante.

Cooperazione Colposa del Medico

La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia del 14 Febbraio 2022 n. 5117 ha affrontato un’interessante questione in tema della colpa medica.

Il caso sottoposto al Supremo Consesso ha riguardato la responsabilità penale del medico a titolo di cooperazione nel reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. per aver suggerito una cura non adeguata alla patologia diagnosticata al paziente.

Il medico è stato ritenuto responsabile a titolo di cooperazione colposa nel reato di omicidio ex art. 589 c.p. in quanto, interpellato da un collega più giovane per individuare la terapia da consigliare ad un paziente affetto da melanoma, suggeriva a quest’ultimo, nonostante il quadro clinico particolarmente grave, di non sottoporsi ad alcun intervento chirurgico di rimozione e di seguire una cura omeopatica.

Il decesso del paziente per la sottoposizione ad un trattamento inidoneo a contrastare la patologia correttamente diagnostica ha determinato nei confronti del medico l’elevazione della contestazione suesposta. La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, pertanto, non censurabile la statuizione del giudice di Appello, in ragione della sussistenza in capo al medico di una posizione di garanzia, derivante dall’obbligo connaturato con la professione medica di attivarsi a tutela della salute e della vita del paziente.

Al contempo ha ritenuto dimostrata la sussistenza del nesso di causalità in ragione della scelta di un trattamento terapeutico inadeguato a contrastare il melanoma, anche in considerazione dell’aggravarsi della patologia, che avrebbe dovuto indurre l’abbandono immediato del trattamento omeopatico a favore di quello tradizionale.

Reato di molestia e invasione della sfera privata

La Suprema Corte di Cassazione con un recente arresto (Sent. n. 6245/2022) ha ritenuto integrato il reato di molestia o disturbo alle persone ex art. 660 c.p. nella condotta del presidente di un’associazione che, in diverse occasioni pubbliche, aveva rivolto il proprio cellulare munito di fotocamera verso una donna che ricopriva, all’epoca dei fatti, l’incarico di tesoriere all’interno del sodalizio. La reiterazione del comportamento da parte del presidente nei confronti della donna aveva ingenerato in quest’ultima un evidente fastidio e, al contempo, il timore di invasione della propria sfera privata.

La pronuncia non ha reputato meritevoli di accoglimento le censure sollevate dalla difesa del presidente, in forza delle quali si evidenziava che la decisione del giudice di appello era carente sotto un duplice profilo:

1) non risultava dimostrato che fossero state rivolte delle attenzioni alla donna
2) non risultava effettuato alcun video della persona offesa.

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che era stata raggiunta la prova di continue e ingiustificate attenzioni rivolte dal presidente all’indirizzo della tesoriera attraverso l’uso del cellulare munito di telecamera.
Inoltre, la mancata registrazione di video non esclude la configurabilità del reato, atteso che la persona offesa ha comunque subito un’illegittima limitazione della libertà personale.

La pronuncia si pone in chiara continuità con precedenti arresti della Suprema Corte di Cassazione. In plurime occasioni, il Supremo Consesso ha riconosciuto la rilevanza penale di comportamenti connotati da morbose attenzioni mediante sms, telefonate e pedinamenti, tali da ingenerare timore per la propria libertà o un’invasione della sfera privata.