Codice Rosso e beneficio della sospensione condizionale della pena

Un uomo veniva condannato per il reato ex art. 572 c.p. per aver posto in essere differenti aggressioni ai danni dell’ex coniuge.

Il giudice non ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, che per i reati previsti dal Codice Rosso, presuppone la partecipazione ad un corso di recupero da parte dell’autore del reato.

La decisione è stata confermata in sede di appello.

L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell’art. 165 co. 5 c.p. per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Ha rappresentato, da un lato, l’insussistenza di una volontà contraria rispetto all’obbligo di legge e, dall’altro, che alcuna disposizione impone una previa adesione, essendo la stessa implicita nella richiesta di riconoscimento del beneficio.

La Suprema Corte,  nell’accogliere la doglianza sollevata dalla difesa, ha evidenziato che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è necessariamente subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero pressi enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati, non occorrendo il consenso dell’imputato a detta partecipazione.

La 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨, 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐧’𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐭𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐨.

Pubblicato da Fabio Torluccio

Mi chiamo Fabio Torluccio e sono un avvocato penalista Salerno. Iscritto all'albo degli avvocati dal 2014 e mi occupo di difesa penale e consulenza no profit.

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