La causa di non punibilità ex art. 649 c.p. può trovare applicazione nell’ipotesi in cui il reato sia stato commesso in danno dell’ex convivente?

La questione è stata affrontata nell’ambito di una complessa vicenda giudiziaria che ha visto imputato un uomo, condannato per i reati ex art. 572 e 646 c.p., con pronuncia confermata in appello e impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Nel ricorso, la difesa ha evidenziato che la causa di non punibilità può applicarsi nei confronti del coniuge non legalmente separato, della parte dell’unione civile, tra persone dello stesso sesso, ma non nei confronti dell’ex convivente, con evidente pregiudizio delle coppie che abbiano scelto una relazione di fatto.

La mancata estensione dell’applicabilità della causa di non punibilità appare in contrasto all’interpretazione della nozione moderna di famiglia.

La Suprema Corte di Cassazione ha osservato che la Corte costituzionale, con ordinanza del 21 febbraio 2018 n. 57, ha dichiarato manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 649, primo comma, cod. pen., censurato con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, a seguito della menzionata novella del 2017, ha sancito che la causa di non punibilità prevista per i delitti contro il patrimonio operi anche a beneficio della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e non anche del convivente.

Ancora una volta si è sottolineata la non meccanica assimilabilità tra la convivenza e il rapporto di coniugio, valorizzando il carattere di tendenziale stabilità della relazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9423/2026, ha rigettato il ricorso evidenziando che la disposizione ex art. 649 c.p. ha natura derogatoria rispetto ai principi generali in tema di punibilità e, in quanto tale, non può applicarsi in via analogica a casi non espressamente previsti.

Codice Rosso e beneficio della sospensione condizionale della pena

Un uomo veniva condannato per il reato ex art. 572 c.p. per aver posto in essere differenti aggressioni ai danni dell’ex coniuge.

Il giudice non ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, che per i reati previsti dal Codice Rosso, presuppone la partecipazione ad un corso di recupero da parte dell’autore del reato.

La decisione è stata confermata in sede di appello.

L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell’art. 165 co. 5 c.p. per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Ha rappresentato, da un lato, l’insussistenza di una volontà contraria rispetto all’obbligo di legge e, dall’altro, che alcuna disposizione impone una previa adesione, essendo la stessa implicita nella richiesta di riconoscimento del beneficio.

La Suprema Corte,  nell’accogliere la doglianza sollevata dalla difesa, ha evidenziato che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è necessariamente subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero pressi enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati, non occorrendo il consenso dell’imputato a detta partecipazione.

La 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨, 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐚 𝐢𝐧 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐮𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐟𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐮𝐧’𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐭𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐨.

Risponde del reato di getto pericoloso di cose il sindaco che non interviene nel caso di malfunzionamento di un depuratore Comunale?

Il protagonista della vicenda giudiziaria vagliata dalla Suprema Corte di Cassazione è un Sindico chiamato a rispondere della contravvenzione ex art. 674 c.p. (𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝘀𝗲), in quanto un considerevole quantitativo di reflui provenienti dall’impianto di depurazione comunale finivano in mare, imbrattando le acque marine.

La sentenza di condanna, confermata in appello, veniva impugnata innanzi alla Suprema Corte di Cassazione che dichiarava inammissibile il ricorso del sindaco, rilevando che, “in base alla disciplina sugli enti locali, i dirigenti hanno un dovere di controllo limitato al corretto esercizio della funzione di programmazione generale e, quanto al sindaco, dei compiti di ufficiale del governo, restando esclusa la responsabilità del sindaco per situazioni derivanti da problemi di carattere tecnico-operativo”.

L’art. 107 TUEL prevede la delega ai dirigenti amministrativi dell’ente di autonomi poteri organizzativi e dunque permane comunque in capo al sindaco, quale figura politicamente ed amministrativamente apicale del comune, il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate.

Egli ha, inoltre, il 𝗱𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗴𝗹𝗶 𝘀𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗻𝗼𝘁𝗲 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝗻𝗼𝗻 𝗱𝗲𝗿𝗶𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲𝗱 𝗼𝗰𝗰𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗲𝗺𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝘇𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼-𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲, 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗼𝗻𝗴𝗮𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗼 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲.

La Corte ha evidenziato che, nonostante il primo cittadino fosse a conoscenza delle problematiche discendenti dal cattivo funzionamento dell’impianto di depurazione nonché delle possibile conseguenze sull’ambiente, ha omesso ogni intervento diretto a porre rimedio alla situazione di pericolo, originata dai ripetuti sversamenti di reflui in mare.

Il reato di getto pericoloso di cose è un reato contravvenzionale spesso contestato anche a società che, a seguito di complesse lavorazioni, emettono fumi molesti o emissioni odorigene nocive per la salute umana.

Nel caso di fumi o emissioni odorigine è indubbio che l’accertamento tecnico necessario per la contestazione del reato sia particolarmente complesso anche per la durata delle predette e per la difficile individuazione delle fonti allorquando più attività industriali si trovino nella stessa area.

Nell’ipotesi di una contestazione per getto pericoloso di cose è opportuno rivolgersi immediatamente ad un Avvocato Penalista.