𝗜𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼: Un uomo veniva tratto a giudizio per i reati ex artt. 73 del D.P.R. n. 309/90 e 56 e 629 c.p. sulla base delle dichiarazioni rilasciate da un imputato di reato collegato ex art. 371 co. 2 lett. b) c.p.p. confermate dagli esiti raccolti attraverso l’acquisizione dei tabulati e il contenuto delle intercettazioni telefoniche disposte dal P.M..
𝗟𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗲𝘀𝗮: il difensore eccepiva la violazione dell’art. 132 del D. Lgs. n. 193/2006 nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa acquisire i tabulati telefonici e i dati della geolocalizzazione senza un decreto motivato del giudice; eccezione disattesa sia in primo grado che in quello di appello.
𝗟𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲: la Suprema Corte di Cassazione, con la decisione in commento, ha accolto il motivo formulato dalla difesa dell’imputato, evidenziando che i 𝘁𝗮𝗯𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶 acquisiti senza la previa autorizzazione del giudice o senza la successiva convalida sono inutilizzabili ex art. 132.
La perentorietà del divieto determina l’𝗶𝗻𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮 𝗼 𝗽𝗮𝘁𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗿𝗮𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶 𝘁𝗲𝗹𝗲𝗳𝗼𝗻𝗶𝗰𝗶 acquisiti senza un provvedimento di autorizzazione o di convalida del giudice.
Nel caso in esame l’imputato è stato assolto in quanto le dichiarazioni del coimputato non hanno trovato riscontro in ulteriori e differenti elementi probatori, rispetto a quelli dichiarati non utilizzabili.