๐๐น ๐ฐ๐ฎ๐๐ผ: Un uomo veniva tratto a giudizio per i reati ex artt. 73 del D.P.R. n. 309/90 e 56 e 629 c.p. sulla base delle dichiarazioni rilasciate da un imputato di reato collegato ex art. 371 co. 2 lett. b) c.p.p. confermate dagli esiti raccolti attraverso l’acquisizione dei tabulati e il contenuto delle intercettazioni telefoniche disposte dal P.M..
๐๐ฎ ๐ฑ๐ถ๐ณ๐ฒ๐๐ฎ: il difensore eccepiva la violazione dell’art. 132 del D. Lgs. n. 193/2006 nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa acquisire i tabulati telefonici e i dati della geolocalizzazione senza un decreto motivato del giudice; eccezione disattesa sia in primo grado che in quello di appello.

๐๐ฎ ๐ฑ๐ฒ๐ฐ๐ถ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ: la Suprema Corte di Cassazione, con la decisione in commento, ha accolto il motivo formulato dalla difesa dell’imputato, evidenziando che i ๐๐ฎ๐ฏ๐๐น๐ฎ๐๐ถ acquisiti senza la previa autorizzazione del giudice o senza la successiva convalida sono inutilizzabili ex art. 132.
La perentorietร del divieto determina l’๐ถ๐ป๐๐๐ถ๐น๐ถ๐๐๐ฎ๐ฏ๐ถ๐น๐ถ๐ร ๐ฎ๐๐๐ผ๐น๐๐๐ฎ ๐ผ ๐ฝ๐ฎ๐๐ผ๐น๐ผ๐ด๐ถ๐ฐ๐ฎ ๐ฑ๐ฒ๐ถ ๐ฑ๐ฎ๐๐ถ ๐ฑ๐ฒ๐ถ ๐๐ฟ๐ฎ๐ณ๐ณ๐ถ๐ฐ๐ถ ๐๐ฒ๐น๐ฒ๐ณ๐ผ๐ป๐ถ๐ฐ๐ถ acquisiti senza un provvedimento di autorizzazione o di convalida del giudice.
Nel caso in esame l’imputato รจ stato assolto in quanto le dichiarazioni del coimputato non hanno trovato riscontro in ulteriori e differenti elementi probatori, rispetto a quelli dichiarati non utilizzabili.